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Art. 1
1 .
Le domande di contributo di cui all'articolo 3 della decisione 83/516/CEE devono essere introdotte mediante il formulario che figura nell'allegato 1.
2 .
Le domande di pagamento del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2950/83 devono essere introdotte mediante il formulario che figura nell'allegato 2, del secondo anticipo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2950/83 devono essere presentate mediante il formulario che figura nell'allegato 3.
3 .
Le domande devono essere presentate in tre esemplari. I formulari devono essere integralmente compilati e datilografati.
4 .
Non sono accettabili le domande non conformi alle disposizioni del presente articolo.
Art. 2
1 .
I tipi di azioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE e le categorie di persone di cui all'articolo 4 della medesima decisione formano oggetto di una domanda di contributo separata. Ciascuna di queste domande deve contenere indicazioni distinte per Regioni o zone, quali sono definite nell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione 83/516/CEE e negli orientamenti per la gestione del Fondo.
2 .
Una domanda puo' riferirsi ad un unico punto degli orientamenti per la gestione del Fondo, punto che determina la priorita' delle azioni. Qualora l'azione riguardi piu' categorie di persone, deve essere presentata una domanda separata per ciascuna categoria.
3 .
Quando un'azione e' realizzata da piu' Stati membri, ciascuno di essi deve presentare una domanda per la parte che lo riguarda.
4 .
L'osservanza delle disposizioni del presente articolo e' una condizione essenziale per l'approvazione delle domande.
Art. 3
1 .
Per poter essere prese in considerazione, le domande di contributo relative alle spese da effettuare nel corso dell'anno successivo oppure, in caso di azioni pluriennali, degli anni successivi per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE, devono essere presentate dagli Stati membri anteriormente al 21 ottobre di ogni anno.
2 .
Le richieste che presentano un carattere d'urgenza debbono essere introdotte dagli Stati membri almeno un mese prima dell'inizio dell'azione. Gli Stati membri debbono unire al formulario al formulario che figura nell'allegato 1 la giustificazione dettagliata dell'urgenza.
Art. 4
1 .
Il contributo per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 83/516/CEE non puo' essere concesso per un periodo superiore ad un esercizio finanziario delle Comunita' europee.
2 .
Il contributo per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 83/516/CEE non puo' essere concesso per una durata superiore a trentasei mesi.
Art. 5
Quando un'azione per la quale e' stata presentata una domanda di contributo o e' stato accordato un contributo non puo' essere realizzata o puo' esserlo solo parzialmente, lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio.
Art. 6
1 .
Le domande di pagamento degli Stati membri devono pervenire alla Commissione entro dieci mesi dalla data della fine delle azioni. E' escluso il pagamento del contributo per il quale la domanda e' presentata dopo lo scadere di tale termine.
2 .
Gli anticipi debbono essere restituiti qualora non fosse possibile giustificare i costi dell'azione in questione per mezzo del formulario dell'allegato 2 entro i tre mesi successivi all'espirazione del termine di dieci mesi indicato al paragrafo 1.
3 .
Quando al termine dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2950/83 uno Stato membro chiede la sospensione del pagamento di un anticipo, il contributo e' pagato in una sola volta in occasione del pagamento del saldo.
4 .
Quando da una domanda di pagamento di saldo risulta un importo non utilizzato, quest'ultimo forma immediatamente oggetto di uno svincolo.
Art. 7
Quando la gestione di un'azione per la quale e' stato accordato un contributo forma oggetto di un'indagine a causa di una presunzione di irregolarita', lo Stato membro ne avverte la Commissione senza indugio.
Art. 8
Anteriormente al 15 dicembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante il formulario che figura nell'allegato 4, i dati statistici relativi alle azioni realizzate con il contributo del Fondo durante l'esercizio precedente.
Art. 9
1 .
Sono abrogate le decisioni 78/706/CEE (3) e 78/742/CEE della Commissione. Tuttavia esse restano applicabili alle azioni per le quali e' stata presentata una domanda anteriormente al 1 ottobre 1984.
2 .
In deroga all'articolo 3, le domande per azioni il cui inizio e' previsto durante l'esercizio 1984 sono presentate anteriormente al 13 marzo 1984.
Art. 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.