Trattato UE 14 Ottobre 1957, n. 1203

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14/10/1957
Trattato che istituisce la comunita' economica europea - parte iii - capo 2 fondo sociale europeo
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Titolo III capo 2 - il fondo sociale europeo

Art. 123

Per migliorare le possibilita' di occupazione dei lavoratori all'interno del mercato Comune e contribuire cosi' al miglioramento del tenore di vita, e' istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo Sociale Europeo che avra'il compito di promuovere all'interno della comunita' le possibilita' di occupazione e la mobilita' geografica e professionale, dei lavoratori.

Art. 124

L'amministrazione del fondo spetta alla commissione. In tale compito la commissione e'assistita da un comitato, presieduto da un membro della commissione e composto di rappresentati dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Art. 125

1 .

A richiesta di uno Stato membro, il fondo, nel quadro della regolamentazione prevista dall'articolo 127, copre il 50 per cento delle spese destinate da tale stato o da un organismo di diritto pubblico a decorrere dall'entrata in vigore del trattato:

  • Ad assicurare ai lavoratori una nuova occupazione produttiva mediante
  • Concedere aiuti ai lavoratori il cui lavoro sia ridotto o sospeso temporaneamente in tutto o in parte, in seguito alla riconversione dell'impresa verso altre produzioni, per permettere loro di conservare lo stesso livello di retribuzione in attesa di essere pienamente occupati.

2 .

Il contributo del fondo alle spese di rieducazione professionale e' subordinato alla condizione che i lavoratoori disoccupati abbiano potuto essere impiegati soltanto in un nuovo genere di lavoro e che abbiano trovato, da sei mesi almeno, un'occupazione produttiva nella professione per la quale sono stati rieducati. Il contributo alle indennita' di nuova sistemazione e' subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati siano stati costretti a cambiare domicilio all'interno della comunita' ed abbiano trovato nella nuova residenza, da almeno sei mesi un'occupazione produttiva. Il contributo concesso in favore dei lavoratori in caso di un'impresa e' subordinato alle seguenti condizioni:

  • Che i lavoratori in questione siano di nuovo pienamente occupati in tale impresa da almeno sei mesi,
  • Che il governo interessato abbia in precedenza presentato un progetto elaborato dall'impresa di cui trattasi, relativo a tale riconversione e al suo finanziamento, e
  • Che la commissione abbia concesso la sua preventiva approvazione.

Art. 126

Allo scadere del periodo transitorio, il consiglio, su parere della commissione e previa consultazione del comitato economico e sociale dell'assemblea, puo'

  • A maggioranza qualificata, disporre che non siano piu' concessi, in tutto o in parte, i contributi di cui all'articolo 125,
  • All'unanimita', determinare i nuovi compiti che possono essere affidati al fondo, nel quadro del suo mandato, quale e' definito dall'articolo 123.

Art. 127

Su proposta della commissione e previa consultazione del comitato economico e sociale e dell'assemblea, il consiglio fissa a maggioranza qualificata le disposizioni regolamentari necessarie all'applicazione degli articoli da 124 a 126 inclusi, determina in particolare le modalita' relative alle condizioni per la concessione del contributo del fondo a norma dell'articolo 125, come pure le modalita' relative alle categorie d'imprese i cui lavoratori beneficiano del contributo previsto dall'articolo,125, paragrafo 1 b).

Art. 128

Su proposta della commissione e previa consultazione del comitato economico e sociale, il consiglio fissa i principi generali per l'attuazione di una politica Comune di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato Comune

Art. omissis

Art. omissis