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Ente:
1
Fonte:
G.U.C.E.
Numero Fonte:
10
Data Fonte:
13/01/2001
Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato ce agli aiuti d'importanza minore (<de minimis>)
Abstract:
Il regolamento si propone di esentare dall'obbligo di notifica tutti gli aiuti de minimis concessi da uno stato membro ad un'impresa che soddisfino le condizioni previste dal regolamento stesso. il provvedimento si applica agli aiuti concessi alle imprese di tutti i settori, ad eccezione dei seguenti aiuti: ? destinati al settore dei trasporti; ? connessi alle attivita di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato i del trattato ce; ? connessi all'esportazione; ? condizionati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali piuttosto che prodotti importati. il beneficiario di un aiuto de minimis puo ottenere altri aiuti di stato destinati allo stesso progetto, poiche l'importo del suddetto aiuto non costituisca giuridicamente un aiuto di stato. per poter, tuttavia, assicurare un controllo sul cumulo delle misure de minimis, il regolamento prevede che l'impresa sia sempre informata del carattere de minimis dell'aiuto. nell'eventualita in cui lo stato membro non disponga di un registro per gli aiuti de minimis, l'impresa in questione deve fornire tutte le informazioni relative agli aiuti gia ricevuti.
Documento: