DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 7 GIUGNO 1999, N. 42

Ente: 
1
Fonte: 
G.U.C.E.
Numero Fonte: 
201
Data Fonte: 
31/07/1999
Direttiva del parlamento europeo e del consiglio 7 giugno 1999, n. 42 che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita? professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche
Abstract: 
Documento: 

visto il trattato che istituisce la Comunita europea, in particolare l'articolo 40, l'articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase e l'articolo 55, vista la proposta della Commissione , visto il parere del Comitato economico e sociale , deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 22 aprile 1999, (1) considerando che, in forza del trattato, qualsiasi trattamento discriminatorio basato sulla nazionalita in materia di stabilimento e di prestazione di servizi e vietato dalla fine del periodo transitorio; che, di conseguenza, alcune disposizioni delle direttive in materia sono diventate inutili ai fini dell'applicazione della regola del trattamento nazionale, che e sancita nel trattato stesso ed ha efficacia diretta; (2) considerando, tuttavia, che risulta opportuno mantenere in vigore alcune disposizioni di dette direttive destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, in particolare allorche precisano le modalita di esecuzione degli obblighi derivanti dal trattato; (3) considerando che, allo scopo di facilitare l'esercizio della liberta di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per una serie di attivita , sono state emanate delle direttive che contengono misure transitorie, in attesa del riconoscimento reciproco delle qualifiche; che tali direttive prevedono come condizione sufficiente per l'accesso negli Stati membri alle attivita regolamentate, l'esercizio effettivo dell'attivita nel paese di provenienza per un periodo ragionevole e abbastanza prossimo; (4) considerando che e opportuno sostituire le principali disposizioni di tali direttive in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Edimburgo dell'11 e 12 dicembre 1992, relative al principio di sussidiarieta , alla semplificazione della legislazione comunitaria e, in particolare, al riesame, da parte della Commissione, delle direttive emanate in data relativamente remota nel settore delle qualifiche professionali; che e conseguentemente opportuno abrogare le direttive di cui trattasi; (5) considerando che la direttiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni e la direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE , non si applicano a talune attivita professionali disciplinate dalle direttive vigenti in materia (allegato A, parte prima, della presente direttiva); che, di conseguenza, andrebbe introdotto un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attivita professionali che non sono contemplate dalle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE; che le attivita professionali che figurano nell'allegato A, parte seconda, della presente direttiva rientrano, per la maggior parte, per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche, nell'ambito di applicazione della direttiva 92/51/CEE; (6) considerando che e stata trasmessa al Consiglio una proposta intesa a modificare le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE per quanto riguarda la prova della capacita finanziaria e la prova della copertura assicurativa contro le conseguenze pecuniarie della responsabilita professionale che lo Stato membro ospitante puo esigere dagli interessati; che il Consiglio intende trattare la proposta in una fase successiva; (7) considerando che e stata trasmessa al Consiglio una proposta intesa a facilitare la libera circolazione degli infermieri specializzati che non sono in possesso di una delle qualifiche di cui all'articolo 3 della direttiva 77/ 452/CEE ; che il Consiglio intende trattare questa proposta in una fase successiva; (8) considerando che e opportuno che la presente direttiva preveda relazioni regolari per il controllo della sua applicazione; (9) considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione dell'articolo 39, paragrafo 4 e dell'articolo 45 del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: