Tu sei qui

visto il trattato che istituisce la Comunita europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali , in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, previa consultazione del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, del comitato per le stutture agricole e dello sviluppo rurale e del comitato del settore della pesca e dell'acquacoltura, considerando quanto segue: (1) La decisione 2000/530/CEdella Commissione ha definito l'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo n. 2 per il periodo di programmazione 2000-2006. (2) Le autorita italiane hanno indicato alla Commissione di aver commesso errori materiali nella definizione delle zone ammissibili per alcuni comuni. (3) Le stesse autorita hanno confermato, in risposta alla Commissione, che le correzioni richieste non avevano come effetto di sostituire zone ammissibili con altre zone, ne di modificare la popolazione ammissibile nei comuni considerati,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 per il periodo dal 2000 al 2006, in Italia, definito dalla decisione 2000/ 530/CE, e modificato in conformita all'allegato. Per i comuni che non figurano nell'allegato, l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo n. 2 resta immutato.
Art. 2
La Repubblica italiana e destinataria della presente decisione.