DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 19 GENNAIO 2001, N. 63

Ente: 
1
Fonte: 
G.U.C.E.
Numero Fonte: 
22
Data Fonte: 
24/01/2001
Relativa a orientamenti per le politiche degli stati membri a favore dell'occupazione per il 2001(2001/63/ce)
Abstract: 
Documento: 

visto il trattato che istituisce la Comunita europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione , visto il parere del Parlamento europeo , visto il parere del Comitato economico e sociale , visto il parere del Comitato delle regioni , visto il parere del Comitato per l'occupazione, considerando quanto segue: (1) Il processo di Lussemburgo, basato sull'attuazione di una strategia europea coordinata per l'occupazione, e stato avviato dal Consiglio europeo straordinario sull'occupazione del 20 e 21 novembre 1997. La risoluzione del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sugli orientamenti in materia di occupazione per il 1998 , ha avviato un processo caratterizzato da elevata visibilita , forte impegno politico e ampia accettazione di tutte le parti interessate. (2) La decisione del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa agli orientamenti per la politica degli Stati membri in materia di occupazione per il 2000 ha consentito di consolidare il processo di Lussemburgo grazie all'applicazione di detti orientamenti. (3) Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha stabilito un nuovo obiettivo strategico per l'Unione europea: diventare l'economia basata sulla conoscenza pia? competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. Il conseguimento di tale obiettivo consentira all'Unione di ripristinare condizioni di piena occupazione. (4) Il parere del Comitato per l'occupazione e stato elaborato di concerto con il Comitato di politica economica. (5) Dovrebbero essere garantite la coerenza e il coordinamento tra gli orientamenti per l'occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche. (6) Nell'attuare gli orientamenti per l'occupazione, gli Stati membri dovrebbero perseguire un elevato livello di coerenza con altre due priorita sulle quali il vertice di Lisbona ha posto l'accento: modernizzare la protezione sociale e promuovere l'integrazione sociale, facendo in modo che lavorare convenga e che venga garantita la sostenibilita a lungo termine dei sistemi di protezione sociale. (7) Il Consiglio europeo di Lisbona ha sottolineato che occorre adeguare i sistemi europei di istruzione e formazione alle esigenze della societa dei saperi e alla necessita di migliorare il livello e la qualita dell'occupazione e ha invitato gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione a perseguire un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in risorse umane. (8) Il Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000 ha invitato le parti sociali a svolgere un ruolo pia? importante nel definire, attuare e valutare gli orientamenti in materia di occupazione che da esse dipendono, concentrandosi in particolare sulla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro, sulla formazione permanente e sull'aumento del tasso di occupazione, in particolare per quanto riguarda le donne. (9) La relazione comune sull'occupazione 2000, elaborata dal Consiglio e dalla Commissione, descrive la situazione occupazionale nella Comunita ed esamina i provvedimenti adottati dagli Stati membri per adeguare le loro politiche occupazionali agli orientamenti per l'occupazione per il 2000 e alla raccomandazione 2000/164/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2000, riguardante l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri . (10) Il 19 gennaio 2001 il Consiglio ha adottato una nuova raccomandazione riguardante l'attuazione delle politiche in materia di occupazione degli Stati membri. (11) La revisione intermedia del processo di Lussemburgo condotta nel 2000 su richiesta del Consiglio europeo di Lisbona dovrebbe essere tenuta in considerazione nel rivedere gli orientamenti per l'occupazione per il 2001, senza cambiare la struttura essenziale a quattro pilastri, nonche nel migliorare l'efficacia del processo di Lussemburgo. (12) Gli Stati membri dovrebbero aumentare i propri sforzi per inserire e per evidenziare la considerazione delle problematiche uomo-donna in tutti i pilastri. (13) L'attuazione degli orientamenti puo variare in funzione della loro natura, dei destinatari e della differente situazione di ciascuno Stato membro. Essi dovrebbero rispettare il principio di sussidiarieta e le competenze degli Stati membri in materia di occupazione. (14) Nell'attuare gli orientamenti per l'occupazione gli Stati membri dovrebbero avere la possibilita di tener conto delle situazioni regionali, pur rispettando pienamente il conseguimento degli obiettivi nazionali e il principio della parita di trattamento. (15) Ai fini dell'efficacia del processo di Lussemburgo e necessario che l'attuazione degli orientamenti per l'occupazione trovi riscontro, tra l'altro, anche in disposizioni finanziarie. A tal fine le relazioni nazionali dovrebbero, se del caso, includere informazioni relative al bilancio per consentire una valutazione efficace dei progressi realizzati da ciascuno Stato membro nell'attuazione degli orientamenti, tenendo conto del loro impatto e del rapporto costi/benefici. (16) L'applicazione della direttiva 1999/85/CE del Consiglio (3), che prevede la possibilita di introdurre a titolo sperimentale un'aliquota IVA ridotta sui servizi ad alta intensita di lavoro, dovrebbe essere verificata al fine di esaminare, in particolare, l'impatto delle iniziative nazionali sulla creazione di posti di lavoro. (17) Nel nuovo periodo di programmazione occorrerebbe evidenziare il contributo fornito dai fondi strutturali, in particolare il Fondo sociale europeo e l'iniziativa comunitaria EQUAL, alla strategia europea per l'occupazione, nonche il ruolo della Banca europea per gli investimenti. (18) Occorre incoraggiare la collaborazione a tutti i livelli, anche con le parti sociali, le autorita regionali e locali e i rappresentanti della societa civile, affinche possano contribuire, nei rispettivi ambiti di competenza, alla promozione di un alto livello di occupazione. (19) a? necessario consolidare e sviluppare ulteriormente indicatori comparabili che consentano di valutare l'attuazione e l'impatto degli orientamenti che figurano in allegato, precisare inoltre gli obiettivi contenuti in detti orientamenti e facilitare l'individuazione e lo scambio delle migliori prassi. (20) Lo sviluppo sostenibile e l'inserimento delle tematiche ambientali in altre politiche comunitarie sono tra gli obiettivi del trattato. Gli Stati membri sono invitati a provvedere a tale inserimento nelle rispettive strategie nazionali per l'occupazione, promuovendo la creazione di posti di lavoro in campo ambientale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. Articolo unico -

1.

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per il 2001, di cui all'allegato. Gli Stati membri tengono conto di tali orientamenti nelle rispettive politiche in materia di occupazione.