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Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 di detto regolamento, contribuisce all'attuazione dell'iniziativa comunitaria per la lotta a qualunque tipo di discriminazione e disparità in relazione al mercato del lavoro. Le decisioni relative al contributo del Fondo all'iniziativa comunitaria possono ampliare le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Conformemente all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 di detto regolamento, contribuisce all'attuazione dell'iniziativa comunitaria per la lotta a qualunque tipo di discriminazione e disparità in relazione al mercato del lavoro. Le decisioni relative al contributo del Fondo all'iniziativa comunitaria possono ampliare le attività ammissibili di cui all'articolo 3 del presente regolamento.