Decisione della Commissione 15 marzo 2006

Ente: 
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Fonte: 
G.U.U.E.
Numero Fonte: 
80
Data Fonte: 
17/03/2006
Decisione della Commissione del 15 marzo 2006 concernente l?istituzione di un gruppo di esperti di alto livello incaricato di consigliare la Commissione sull?attuazione e lo sviluppo della strategia i2010 (2006/215/CE)
Thesaurus: 
Politiche sociali
Abstract: 

Viene istituito il “Gruppo di esperti di alto livello i2010” – per una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione – e se ne definiscono il mandato e le strutture. Il gruppo ha in particolare il compito di discutere le questioni strategiche relative alle politiche della Tecnologie e dell’Informazione (TIC) anche nel contesto più ampio dell’agenda di Lisbona e di riesaminare l’efficacia di i2010 nonché di offrire un ambito di discussioni strategiche e di scambio di esperienze con la partecipazione di tutti i servizi della Commissione.

Documento: 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, considerando quanto segue:

(1) Come indicato nelle conclusioni della comunicazione della Commissione intitolata «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione» (di seguito «i2010»), la Commissione «amplierà e rafforzerà il dialogo con i soggetti interessati e collaborerà con gli Stati membri, in particolare per mezzo del metodo aperto di coordinamento». La Commissione, pertanto, potrebbe dover ricorrere alla guida e all’esperienza di un organo consultivo composto da funzionari degli Stati membri specializzati nell’area strategica delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (TIC).

(2) Il gruppo deve contribuire all’attuazione efficace della strategia i2010.

(3) Il gruppo deve essere composto da rappresentanti di alto livello degli Stati membri ed essere aperto agli osservatori dei paesi candidati all’adesione e del SEE.

(4) Occorre pertanto istituire il «Gruppo di esperti di alto livello i2010» e definirne il mandato e le strutture,

DECIDE:

Articolo 1

La Commissione istituisce il «Gruppo di esperti di alto livello i2010» (di seguito «il gruppo»).

Articolo 2

Mandato

La Commissione può consultare il gruppo in merito a qualsiasi questione relativa all’attuazione della strategia i2010. Il gruppo ha il compito di:

— discutere le questioni strategiche relative alle politiche delle TIC nel contesto di i2010 e nel contesto più ampio dell’agenda di Lisbona, riesaminare l’efficacia di i2010 e fornire contributi e consulenze circa gli eventuali miglioramenti e adeguamenti da apportare alle azioni intraprese nell’ambito della strategia i2010, sulla base del monitoraggio dell’attuazione di i2010 e dell’evoluzione della politica in materia,

— offrire un ambito di discussioni strategiche e di scambio di esperienze con la partecipazione di tutti i servizi della Commissione, nonché — scambiare pareri sui problemi sollevati dai piani di riforma nazionali nei settori coperti da i2010, in relazione al conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1. Il gruppo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e della Commissione. Fatte salve le norme vigenti in materia di rimborsi per le spese di riunione, i rappresentanti degli Stati membri possono essere accompagnati da colleghi esperti nelle questioni oggetto di discussione. I rappresentanti sono funzionari di alto livello che si occupano delle questioni legate alla società dell’informazione a livello nazionale e sono in grado di garantire l’adeguato coordinamento tra le autorità pubbliche nazionali coinvolte nei vari settori oggetto della strategia i2010.

2. La Commissione può autorizzare la partecipazione di osservatori provenienti dai paesi del SEE e da quelli candidati all’adesione. Tali osservatori sono nominati sulla base dei criteri di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri, i paesi del SEE e i paesi candidati all’adesione notificano alla Commissione i nomi e i recapiti delle persone designate, nonché ogni successiva modifica.

4. L’elenco dei rappresentanti nominati è pubblicato sul sito Internet di i2010 (www.europa.eu.int/i2010). L’elenco dei rappresentanti è aggiornato dalla direzione generale della Società dell’informazione e dei media ogni volta che gli Stati membri notificano delle modifiche.

Articolo 4

Funzionamento

1. Il gruppo è presieduto dalla Commissione.

2. La Commissione può, dopo aver consultato il gruppo, istituire sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; tali sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il mandato.

3. La Commissione può chiedere a esperti od osservatori aventi una competenza specifica su una questione all’ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo, qualora ciò sia considerato utile o necessario.

4. Le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo o del sottogruppo non possono essere divulgate, qualora la Commissione ne precisi la natura riservata.

5. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base del regolamento interno tipo .

6. La Commissione può pubblicare qualsiasi sintesi, conclusione, conclusione parziale o documento di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri, esperti ed osservatori nell’ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima. I membri non sono retribuiti per le funzioni esercitate. Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2010.

Entro tale data, la Commissione decide una sua eventuale proroga