Decisione della Commissione 2 febbraio 2007

Ente: 
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Fonte: 
G.U.U.E.
Numero Fonte: 
57
Data Fonte: 
24/02/2007
Decisione della Commissione del 2 febbraio 2007 che istituisce il Consiglio europeo della ricerca. (Testo rilevante ai fini del SEE) (2007/134/CE)
Thesaurus: 
Università
Abstract: 

Il Consiglio Europeo della Ricerca (CER) viene istituito fino al 3 dicembre 2013 per l’attuazione del programma specifico “Idee”. Si tratta della prima organizzazione di finanziamento pan-europea che supporterà economicamente le attività di ricerca in tutti i campi scientifici; sarà un’istituzione autonoma gestita dal Consiglio Scientifico composta da ventidue scienziati. L’obiettivo principale del programma “Idee” consiste nel rafforzare il livello della ricerca europea nei settori caratterizzati da uno sviluppo rapido al fine di conseguire una maggiore competitività economica e un maggior benessere, sviluppando una “ricerca di frontiera” destinata a realizzare progressi fondamentali nella scienza, nella tecnologia e l’ingegneria.

Documento: 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) , in particolare gli articoli 2 e 3,

vista la decisione 2006/972/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Idee» recante attuazione del Settimo programma quadro (2007-2013) di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, in particolare l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del settimo programma quadro, il programma specifico «Idee» mira a sostenere la ricerca di frontiera svolta su iniziativa dei ricercatori in tutti i settori scientifici, tecnici e accademici su temi scelti dai ricercatori stessi.

(2) La decisione 2006/972/CE dispone che la Commissione istituisca un Consiglio europeo della ricerca («CER») quale strumento per la realizzazione del programma specifico «Idee».

(3) Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2006/972/CE, il Consiglio europeo della ricerca deve essere composto da un consiglio scientifico indipendente («il consiglio scientifico»), assistito da una specifica struttura esecutiva.

(4) Il consiglio scientifico deve essere composto da scienziati, ingegneri e studiosi di chiara fama, nominati dalla Commissione, che operano a titolo personale e in tutta indipendenza. Esso deve operare conformemente al mandato di cui all'articolo 5 della decisione 2006/972/CE e nell'esclusivo interesse del conseguimento degli obiettivi scientifici, tecnologici e accademici del programma specifico «Idee».

(5) Il consiglio scientifico deve nominare in piena indipendenza un segretario generale che opera sotto la sua autorità. Tra l'altro, il segretario generale assiste il consiglio scientifico nell'assicurarne l'effettivo collegamento con la struttura esecutiva specifica e con la Commissione, e nel monitorare l'effettiva realizzazione della sua strategia e delle sue posizioni da parte della struttura esecutiva specifica.

(6) Il consiglio scientifico deve operare nel rispetto dei principi di eccellenza scientifica, autonomia, efficienza e trasparenza. La Commissione deve agire come garante dell'autonomia e dell'integrità del consiglio scientifico e assicurarne il corretto funzionamento.

(7) Devono essere fissate norme per la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del consiglio scientifico, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza allegate al regolamento interno della Commissione con la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom .

(8) Il trattamento dei dati personali dei membri del consiglio scientifico deve essere disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati .

(9) Per la scelta dei membri fondatori del consiglio scientifico è stato istituito un comitato indipendente di esperti di alto livello. A seguito di ampie consultazioni nell'ambito della comunità scientifica e accademica, il comitato ha formulato raccomandazioni in primo luogo sui fattori e sui criteri per la scelta dei membri del consiglio scientifico e in secondo luogo sui membri fondatori stessi.

(10) È opportuno istituire, come struttura esterna, una struttura esecutiva specifica nella forma di un'agenzia esecutiva da istituirsi con atto separato conformemente al regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari .

(11) In attesa che l'agenzia esecutiva venga istituita e divenga operativa, le relative funzioni esecutive devono essere svolte da uno specifico servizio della Commissione.

(12) Si terrà conto dell'impatto della presente decisione in termini di bilancio nella decisione di finanziamento nell'ambito del programma specifico «Idee» e nella scheda finanziaria legislativa della proposta della Commissione concernente la struttura esterna,

DECIDE:

CAPO 1

CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA

Articolo 1

Istituzione

Viene istituito il Consiglio europeo della ricerca per il periodo che va dalla data di entrata in vigore della presente decisione al 31 dicembre 2013 per l'attuazione del programma specifico «Idee». Esso è composto da un consiglio scientifico e da una specifica struttura esecutiva, conformemente a quanto stabilito di seguito.

CAPO 2

CONSIGLIO SCIENTIFICO

Articolo 2

Istituzione

Viene istituito il consiglio scientifico.

Articolo 3

Funzioni

1. Al consiglio scientifico vengono affidate le funzioni di cui all'articolo 5 della decisione 2006/972/CE.

2. Il consiglio scientifico, tra l’altro, fissa la strategia scientifica generale, ha pieno potere sulle decisioni relative alle tipologie di ricerca da finanziare (conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, della decisione 2006/972/CE) e agisce da garante della qualità delle attività sotto il profilo scientifico. Tra le funzioni assegnategli rientrano, in particolare, l'elaborazione del programma di lavoro annuale, l'istituzione di una procedura per la valutazione inter pares, nonché il monitoraggio e il controllo di qualità dell'attuazione del programma specifico «Idee», fatta salva la responsabilità della Commissione.

Articolo 4

Membri

1. Il consiglio scientifico è composto di un massimo di 22 membri.

2. Il consiglio scientifico è composto da rappresentanti di chiara fama della comunità scientifica europea dotati delle competenze necessarie, in modo da assicurare la diversità delle aree di ricerca, che agiscono a titolo personale, indipendentemente da interessi politici o di altra natura.

3. Vengono nominati i membri fondatori del consiglio scientifico, scelti sulla base dei fattori e dei criteri di cui all'allegato I, e i cui nominativi sono elencati all'allegato II.

4. I futuri membri sono nominati dalla Commissione sulla base dei fattori e dei criteri di cui all'allegato I e a seguito di una procedura di selezione indipendente e trasparente, concordata con il consiglio scientifico, che prevede tra l'altro la consultazione della comunità scientifica e una relazione al Parlamento e al Consiglio. La nomina dei futuri membri verrà pubblicata conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001.

5. I membri assolvono le loro funzioni indipendentemente da ogni influenza esterna. Informano tempestivamente la Commissione di ogni conflitto di interesse che potrebbe compromettere la loro oggettività.

6. I membri vengono nominati per un periodo di quattro anni, rinnovabile una volta in base ad un sistema di rotazione che assicuri la continuità del lavoro del consiglio scientifico. Tuttavia, per consentire la rotazione progressiva dei membri, un membro può essere nominato per un periodo inferiore al periodo massimo. I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o alla scadenza del loro mandato.

7. In caso di dimissioni di un membro o alla scadenza di un periodo non rinnovabile, la Commissione nomina un nuovo membro.

8. In circostanze eccezionali, al fine di preservare l'integrità e/o la continuità del consiglio scientifico, la Commissione può di propria iniziativa porre termine al mandato di un membro.

9. I membri del consiglio scientifico non ricevono una remunerazione per le funzioni svolte.

Articolo 5

Principi e metodi

1. Il consiglio scientifico opera in piena indipendenza e autonomia.

2. Se del caso, il consiglio scientifico si consulta con la comunità scientifica, tecnica e accademica.

3. Il consiglio scientifico opera esclusivamente nell'interesse del conseguimento degli obiettivi scientifici, tecnici e accademici del programma speciale «Idee». Agisce con integrità e probità, e assolve le proprie funzioni con efficienza e nella più grande trasparenza.

4. Il consiglio scientifico risponde alla Commissione, mantiene con essa e con la struttura esecutiva specifica un costante e stretto collegamento, e mette in atto i meccanismi necessari allo scopo.

5. Le informazioni ottenute nell'assolvimento delle proprie funzioni non sono divulgate se, a parere della Commissione o del presidente del consiglio scientifico, dette informazioni si riferiscono a questioni riservate.

6. La Commissione fornisce le informazioni e l'assistenza necessari per i lavori del consiglio scientifico, consentendogli di operare in condizioni di autonomia e di indipendenza.

7. Il consiglio scientifico riferisce regolarmente alla Commissione e fornisce le informazioni e l'assitenza necessarie all'esecuzione dei compiti obbligatori in materia di relazioni (relazione annuale, relazione annuale di attività) della Commissione.

Articolo 6

Funzionamento

1. Il consiglio scientifico elegge tra i suoi membri un presidente e due vicepresidenti, che, conformemente al suo regolamento interno, lo rappresentano, lo guidano e lo assistono nell'organizzazione dei lavori, ivi compresa la preparazione dell'ordine del giorno e della documentazione delle riunioni.

2. Il presidente e i vicepresidenti del consiglio scientifico possono altresì ricoprire la carica rispettivamente di presidente e di vicepresidente del Consiglio europeo della ricerca.

3. Il consiglio scientifico adotta il suo regolamento interno, che comprende disposizioni dettagliate per le elezioni di cui al paragrafo 1, nonché un codice di condotta per la disciplina di potenziali conflitti di interesse.

4. Il consiglio scientifico si riunisce in plenaria con la frequenza richiesta dai suoi lavori.

5. Il presidente del consiglio scientifico può decidere di convocare riunioni ristrette.

Articolo 7

Il segretario generale del Consiglio europeo della ricerca

1. Il consiglio scientifico nomina in piena indipendenza un segretario generale che opera sotto la sua autorità. Tra l'altro, il segretario generale assiste il consiglio scientifico nell'assicurarne il collegamento effettivo con la Commissione e con la struttura esecutiva specifica.

2. Le funzioni del segretario generale sono definite dal consiglio scientifico. Tra le funzioni rientrano il monitoraggio dell'effettiva attuazione della strategia e delle posizioni adottate dal consiglio scientifico da parte della struttura esecutiva specifica.

3. Il sostegno necessario per l'istituzione e le attività del segretario generale è garantito dal programma specifico «Idee».

4. Il mandato del segretario generale non può superare un periodo di 30 mesi, rinnovabile una volta.

Articolo 8

Spese per le riunioni

1. La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, se del caso, le spese di soggiorno dei membri del consiglio scientifico necessarie per svolgere le loro attività, conformemente alle norme della Commissione in materia di rimborso delle spese degli esperti esterni. Previa autorizzazione, la Commissione può coprire altresì le spese di viaggio e di soggiorno in connessione con altre riunioni necessarie per lo svolgimento dei lavori del consiglio scientifico; ciò si applica alle riunioni tra i membri del consiglio scientifico e gli esperti esterni e le parti interessate.

2. Le spese per le riunioni sono rimborsate sulla base della richiesta annuale del consiglio scientifico, fatta salva la responsabilità della Commissione.

CAPO 3

Articolo 9

Struttura esecutiva specifica

La struttura esecutiva specifica è istituita sotto forma di una struttura esterna. In attesa che la struttura esterna venga istituita e divenga operativa, le relative funzioni esecutive vengono svolte da uno specifico servizio della Commissione.

CAPO 4

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.