Tu sei qui

La Commissione europea ha istituito un gruppo ad alto livello per il multilinguismo che comprende undici esperti di tutta Europa e che si riunirà per la prima volta il 3 ottobre 2006. Il gruppo avrà il compito di analizzare i legami tra lingue e ricerca, lingue e media, lingue e attività economica, nonché l’introduzione di nuove tecnologie per la traduzione e di strategie per promuovere l’apprendimento delle lingue. Le prime raccomandazioni elaborate dal gruppo saranno presentate il 26 settembre 2007, nel corso dell’annuale Giornata europea delle lingue, istituita nel 2001 con l’obiettivo di dimostrare come e perché il multilinguismo rappresenta uno dei valori chiave dell’Europa, e si è dimostrato che l’apprendimento delle lingue permette ai cittadini di arricchire la propria vita e di beneficiare della diversità culturale europea, nonché di migliorare in maniera rilevante le prospettive di carriera.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 149, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea ha assegnato alla Comunità il compito di sviluppare la dimensione europea nell’ambito dell’istruzione anche attraverso l’insegnamento e la diffusione delle lingue degli Stati membri.
(2) Al fine di sviluppare una nuova strategia per il multilinguismo, conformemente alla comunicazione della Commissione dal titolo: «Un nuovo quadro strategico per il multilinguismo» , la Commissione può avere bisogno di rivolgersi alla competenza di specialisti riuniti in un organo consultivo.
(3) È perciò necessario istituire un gruppo di esperti nel campo del multilinguismo e definirne le mansioni e la struttura.
(4) Il gruppo dovrà dare sostegno e consiglio nello sviluppo delle iniziative, nonché ridare impulso con nuove idee a un approccio globale al multilinguismo nell’Unione europea.
(5) Il gruppo sarà composto da un numero di membri tra otto e dodici.
(6) Occorre provvedere a regolare la diffusione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell’allegato alla decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione .
(7) I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ,
DECIDE:
Articolo 1
Il gruppo ad alto livello su multilinguismo
Viene istituito il gruppo ad alto livello sul multilinguismo, di seguito denominato «il gruppo».
Articolo 2
Funzioni
Il gruppo ha il compito di dar vita a scambi di idee, di esperienze e buone pratiche nel campo del multilinguismo e formulare raccomandazioni destinate alla Commissione per azioni in questo campo.
Articolo 3
Consultazione
1. La Commissione può consultare il gruppo su qualsiasi materia che riguardi il multilinguismo.
2. Il presidente del gruppo può consigliare la Commissione sull’opportunità di consultare quest’ultimo su una questione specifica.
Articolo 4
Composizione — Nomina
1. Il gruppo sarà composto da un numero di membri compreso tra otto e dodici.
2. I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione tra specialisti competenti nel campo del multilinguismo.
3. I membri sono nominati a titolo personale e consigliano la Commissione in modo indipendente da ogni influenza esterna.
4. I membri del gruppo restano in carica fino alla loro sostituzione o per tutto il periodo per il quale il loro mandato viene rinnovato.
5. I membri che non siano più in grado di contribuire effettivamente alle attività del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per il resto del loro mandato.
6. I membri nominati a titolo personale sottoscrivono ogni anno un impegno ad agire nell’interesse pubblico e una dichiarazione attestante l’assenza e l’inesistenza di qualsiasi interesse che possa compromettere la loro obiettività.
7. I nomi dei membri individualmente designati saranno pubblicati sul sito Internet della DG EAC e sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001.
Articolo 5
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto dal membro della Commissione responsabile per il multilinguismo.
2. D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali gruppi vanno sciolti non appena abbiano adempiuto il proprio mandato.
3. Se lo ritiene utile o necessario, il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo.
4. Le informazioni ottenute partecipando ad attività del gruppo o di un suo sottogruppo non possono essere divulgate se, per la Commissione, tali informazioni si riferiscono ad argomenti confidenziali.
5. Normalmente, il gruppo e i sottogruppi si riuniscono nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La Commissione assicura lo svolgimento dei servizi di segreteria. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono presenziare funzionari della Commissione interessati ai temi trattati.
6. Il gruppo adotta un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno adottato dalla Commissione.
7. La Commissione può pubblicare [su Internet], nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
Articolo 6
Spese di riunione
La Commissione rimborsa le spese di viaggio ed eventualmente di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sui rimborsi spese degli esperti esterni.
I membri, gli esperti e gli osservatori non sono retribuiti per le funzioni esercitate.
Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.