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Scopo della Direttiva è di assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. A tal fine, contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:
- l’accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale
- le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione
- i regimi professionali di sicurezza sociale.
Vengono stabilite alcune definizioni– discriminazione diretta, discriminazione indiretta, molestie, molestie sessuali, retribuzione, regimi professionali di sicurezza sociale - che devono applicarsi ai sensi del provvedimento.
Gli Stati membri sono tenuti a far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva al più tardi entro il 15 agosto 2008.
Scopo della Direttiva è di assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. A tal fine, contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:
- l’accesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale
- le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione
- i regimi professionali di sicurezza sociale.
Vengono stabilite alcune definizioni– discriminazione diretta, discriminazione indiretta, molestie, molestie sessuali, retribuzione, regimi professionali di sicurezza sociale - che devono applicarsi ai sensi del provvedimento.
Gli Stati membri sono tenuti a far entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva al più tardi entro il 15 agosto 2008.