Regolamento 6 aprile 2009, n. 279

Ente: 
Fonte: 
G.U.U.E.
Numero Fonte: 
-1
Data Fonte: 
07/04/2009
Regolamento (CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, che modifica l'allegato II della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
Thesaurus: 
Diritti formativi
Abstract: 
Documento: 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare l’articolo 11, lettera c), punto ii), considerando quanto segue:

(1) La Slovacchia ha presentato una richiesta motivata di modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE, sollecitando l’aggiunta della professione di odontotecnico (zubný technik), che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE, come risulta dal regolamento n. 742/2004 Racc. del governo sulle qualifiche professionali dei professionisti del settore della sanità.

(2) La Danimarca ha presentato una richiesta motivata di modifiche dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE, chiedendo che da esso venga depennata la professione di ottico (optometrist), che è stata elevata al rango di diploma, come previsto dall’articolo 11, lettera d), della stessa direttiva, e non soddisfa più pertanto le condizioni prescritte dall’articolo 11, lettera c), punto ii). La Danimarca ha inoltre sollecitato il ritiro dall’allegato II della direttiva 2005/36/CE delle professioni di meccanico ortopedico (ortopædimekaniker) e di calzolaio ortopedico (ortopædiskomager), che non sono più regolamentate in Danimarca.

(3) Va pertanto modificata di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.

(4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento per le qualifiche professionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato come da allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato