Tu sei qui

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare l’articolo 11, lettera c), punto ii), considerando quanto segue:
(1) La Slovacchia ha presentato una richiesta motivata di modifica dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE, sollecitando l’aggiunta della professione di odontotecnico (zubný technik), che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 11, lettera c), punto ii), della direttiva 2005/36/CE, come risulta dal regolamento n. 742/2004 Racc. del governo sulle qualifiche professionali dei professionisti del settore della sanità.
(2) La Danimarca ha presentato una richiesta motivata di modifiche dell’allegato II della direttiva 2005/36/CE, chiedendo che da esso venga depennata la professione di ottico (optometrist), che è stata elevata al rango di diploma, come previsto dall’articolo 11, lettera d), della stessa direttiva, e non soddisfa più pertanto le condizioni prescritte dall’articolo 11, lettera c), punto ii). La Danimarca ha inoltre sollecitato il ritiro dall’allegato II della direttiva 2005/36/CE delle professioni di meccanico ortopedico (ortopædimekaniker) e di calzolaio ortopedico (ortopædiskomager), che non sono più regolamentate in Danimarca.
(3) Va pertanto modificata di conseguenza la direttiva 2005/36/CE.
(4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento per le qualifiche professionali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2005/36/CE è modificato come da allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.