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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione, previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:
(1) La risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla promozione delle statistiche in materia di istruzione e formazione nell’Unione europea invitava la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, ad accelerare lo sviluppo di statistiche relative all’istruzione e alla formazione.
(2) Il Consiglio europeo tenutosi a Bruxelles il 22 e 23 marzo 2005 ha deciso di rilanciare la strategia di Lisbona ed è giunto alla conclusione che l’Europa deve rinnovare le basi della sua competitività, aumentare il suo potenziale di crescita e la sua produttività e rafforzare la coesione sociale, ponendo in primo piano la conoscenza, l’innovazione e l’ottimizzazione del capitale umano. A questo riguardo, l’occupabilità, l’adattabilità e la mobilità dei cittadini sono vitali per l’Europa.
(3) Per raggiungere tali obiettivi, è necessario che i sistemi europei d’istruzione e formazione si adattino alle esigenze della società della conoscenza nonché alla necessità di innalzare il livello dell’istruzione e di migliorare la qualità dell’occupazione. Le statistiche relative all’istruzione, alla formazione e all’apprendimento permanente sono di importanza fondamentale quale base per le decisioni politiche.
(4) L’apprendimento permanente è un fattore essenziale perché si possa disporre di una manodopera competente, qualificata e adattabile. Nelle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo della primavera 2005 è stato sottolineato che "il capitale umano è l’attivo più importante per l'Europa". Gli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione, che includono gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione, adottati dal Consiglio nella sua decisione 2005/600/CE, intendono contribuire all’attuazione della strategia di Lisbona e definire strategie globali per l’apprendimento permanente.
(5) L’adozione nel febbraio 2001 della relazione del Consiglio "Obiettivi dei sistemi d’istruzione e di formazione" e nel febbraio 2002 del programma di lavoro decennale 2001/2011 che fa seguito a tale relazione costituiscono una tappa importante nella realizzazione dell’impegno assunto dagli Stati membri di modernizzare e migliorare la qualità dei loro sistemi d’istruzione e di formazione. Gli indicatori e i livelli di riferimento del rendimento medio europeo ("parametri di riferimento") sono tra gli strumenti del metodo aperto di coordinamento che hanno un particolare rilievo nel programma di lavoro "Istruzione e formazione 2010". Nel maggio 2003 i ministri dell’istruzione hanno compiuto un passo decisivo definendo cinque parametri di riferimento europei a cui conformarsi entro il 2010 e hanno sottolineato che questi criteri non definiscono obiettivi nazionali né prescrivono decisioni destinate ad essere adottate da governi nazionali.
(6) Il 24 maggio 2005 il Consiglio ha adottato le conclusioni sui "nuovi indicatori nel settore dell’istruzione e della formazione", nelle quali ha invitato la Commissione a presentargli strategie e proposte per lo sviluppo di nuovi indicatori in nove settori specifici dell’istruzione e della formazione e ha sottolineato altresì che l’elaborazione di nuovi indicatori dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità degli Stati membri per l’organizzazione dei loro sistemi d’istruzione e non dovrebbe imporre un onere amministrativo o finanziario eccessivo alle organizzazioni e istituzioni interessate, né portare inevitabilmente all’uso di un maggior numero di indicatori per valutare i progressi.
(7) Nel novembre 2004 il Consiglio ha anche adottato conclusioni sulla cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale e ha convenuto che a livello europeo debba essere considerato prioritario "il miglioramento della portata, precisione e affidabilità delle statistiche in materia di istruzione e formazione onde consentire una valutazione dei progressi compiuti".
(8) L’esistenza di informazioni statistiche comparabili a livello comunitario è essenziale per l’elaborazione di strategie in materia d’istruzione e di apprendimento permanente e per il monitoraggio dei progressi realizzati nella loro attuazione. La produzione di statistiche dovrebbe basarsi su un quadro di concetti coerenti e di dati comparabili in vista della creazione di un sistema europeo integrato d’informazione statistica in materia di istruzione, formazione e apprendimento permanente.
(9) Nell’applicazione del presente regolamento si dovrebbe tenere conto del concetto di persone svantaggiate sul mercato del lavoro cui si fa riferimento negli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione.
(10) La Commissione (Eurostat) raccoglie dati sulla formazione professionale nelle imprese in conformità del regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese. Tuttavia, è necessario un quadro giuridico più ampio per garantire la produzione e lo sviluppo sostenibili di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente che coprano almeno tutte le attività esistenti e in programma in questo settore. La Commissione (Eurostat) raccoglie dati annuali sull’istruzione presso gli Stati membri che cooperano volontariamente nel quadro di un’azione comune con l’Istituto di statistica dell’Unesco (UIS) e l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), nota come "raccolta di dati UOE". La Commissione (Eurostat) raccoglie anche dati sull’istruzione, la formazione e l’apprendimento permanente tramite altre fonti interne, come l’indagine dell’Unione europea sulle forze di lavoro e le statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita, nonché per mezzo dei loro moduli appositi.
(11) Dal momento che il processo di elaborazione e di monitoraggio delle politiche nel settore dell’istruzione e dell’apprendimento permanente è di natura dinamica e si adatta a un contesto in costante evoluzione, il quadro regolamentare statistico dovrebbe prevedere, in modo limitato e controllato, un certo grado di flessibilità, tenendo conto dell’onere imposto ai rispondenti e agli Stati membri.
(12) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, ossia la definizione di norme statistiche comuni che permettano la produzione di dati armonizzati, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(13) La produzione di statistiche comunitarie specifiche è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie.
(14) Il presente regolamento garantisce il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui all’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(15) La trasmissione di dati coperti dal segreto statistico è disciplinata dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 e dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell’ 11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici coperti dal segreto.
(16) Il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione, del 17 maggio 2002, recante attuazione del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie, per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati per fini scientifici [10], stabilisce le condizioni nelle quali può essere concesso l’accesso a dati riservati trasmessi all’autorità comunitaria.
(17) Le misure necessarie per l’esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.
(18) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di selezionare e specificare i temi delle statistiche, le loro caratteristiche in funzione delle esigenze politiche o tecniche, i dettagli di dette caratteristiche, il periodo di osservazione e i termini per la trasmissione dei risultati, i requisiti di qualità, inclusi la precisione richiesta e il quadro di documentazione della qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(19) Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio è stato consultato conformemente all’articolo 3 di tale decisione,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie nel settore dell’istruzione e dell’apprendimento permanente.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, s’intende per:
a) "statistiche comunitarie", le statistiche comunitarie come definite all’articolo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
b) "produzione di statistiche", la produzione di statistiche come definita all’articolo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
c) "autorità nazionali", le autorità nazionali come definite all’articolo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 322/97;
d) "istruzione", la comunicazione organizzata e duratura finalizzata all’apprendimento;
e) "apprendimento permanente", qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale;
f) "micro-dati", i singoli dati statistici;
g) "dati riservati", i dati che permettono unicamente un’identificazione indiretta delle unità statistiche interessate, conformemente al regolamento (CE) n. 322/97 e al regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90.
Articolo 3
Settori
Il presente regolamento si applica alla produzione di statistiche in tre settori:
a) il settore 1 comprende le statistiche relative ai sistemi d’istruzione e di formazione;
b) il settore 2 comprende le statistiche relative alla partecipazione degli adulti all’apprendimento permanente;
c) il settore 3 comprende altre statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, ad esempio le statistiche sul capitale umano o sui benefici sociali ed economici dell’istruzione, non comprese nei settori 1 e
2. Le statistiche relative a questi settori sono prodotte secondo le modalità specificate nell’allegato.
Articolo 4
Azioni statistiche
1. Le statistiche comunitarie nel campo dell’istruzione e dell’apprendimento permanente sono prodotte per mezzo delle seguenti azioni statistiche individuali:
a) la trasmissione periodica da parte degli Stati membri di statistiche sull’istruzione e l’apprendimento permanente, entro i termini fissati per i settori 1 e 2;
b) l’uso di altri sistemi d’informazione statistica e altre indagini per ottenere variabili ed indicatori statistici supplementari sull’istruzione e sull’apprendimento permanente, corrispondenti al settore 3;
c) l’elaborazione, il miglioramento e l’aggiornamento di norme e di manuali riguardanti i quadri di riferimento, i concetti e i metodi statistici;
d) il miglioramento della qualità dei dati nel contesto del quadro di qualità, onde includere:
- la pertinenza,
- la precisione,
- l’attualità e la puntualità,
- l’accessibilità e la chiarezza,
- la comparabilità e
- la coerenza.
La Commissione tiene conto delle capacità di cui gli Stati membri dispongono per la raccolta dei dati e per l’elaborazione e lo sviluppo di concetti e di metodi. Ove opportuno, particolare considerazione è data alla dimensione regionale dei dati raccolti. Ove opportuno, i dati sono sistematicamente ripartiti per genere.
2. Per quanto possibile, la Commissione (Eurostat) coopera con l’UIS, l’OCSE e altre organizzazioni internazionali per garantire la comparabilità dei dati sul piano internazionale ed evitare duplicazioni degli sforzi, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione e il miglioramento dei concetti e dei metodi statistici e la trasmissione delle statistiche da parte degli Stati membri.
3. Qualora emergano nuove rilevanti necessità di dati o sia constatata l’insufficienza della qualità di questi ultimi, la Commissione (Eurostat) organizza, prima di qualsiasi raccolta di dati, studi pilota che gli Stati membri realizzano su base volontaria, destinati a valutare la fattibilità della raccolta dei dati in questione, tenendo conto dei vantaggi offerti dalla disponibilità dei dati in rapporto ai costi della raccolta e all’onere per i rispondenti. Gli studi pilota non danno necessariamente luogo a disposizioni di attuazione corrispondenti.
Articolo 5
Trasmissione di microdati relativi ad individui
Quando è necessario per la produzione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) microdati riservati risultanti da indagini per campione conformemente alle disposizioni sulla trasmissione di dati riservati del regolamento (CE) n. 322/97 e del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90. Gli Stati membri assicurano che i dati trasmessi non permettano di identificare direttamente le unità statistiche (singoli).
Articolo 6
Misure di attuazione
1. Le seguenti misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, in particolare per tenere conto dell’evoluzione economica e tecnica per quanto riguarda la raccolta, la trasmissione e l’elaborazione dei dati, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3, onde garantire la trasmissione di dati di elevata qualità:
a) la selezione e la definizione dei temi compresi nei settori e delle loro caratteristiche in funzione delle esigenze politiche o tecniche;
b) la ripartizione delle caratteristiche;
c) il periodo di osservazione e i termini di trasmissione dei risultati;
d) le esigenze di qualità, compresa la precisione richiesta;
e) il quadro di documentazione della qualità. Qualora tali misure determinino la necessità di ampliare significativamente le raccolte di dati esistenti o di raccogliere nuovi dati o effettuare nuove indagini, le decisioni di attuazione sono basate su un’analisi del rapporto costi/benefici che costituisce parte integrante di un’analisi complessiva degli effetti e delle implicazioni, tenendo conto dei vantaggi offerti da tali misure, dei costi per gli Stati membri e dell’onere per i rispondenti.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 tengono conto in particolare:
a) per tutti i settori, dell’onere potenziale per gli istituti di istruzione e i singoli;
b) per tutti i settori, dei risultati degli studi pilota di cui all’articolo 4, paragrafo 3;
c) per il settore 1, degli ultimi accordi conclusi tra l’UIS, l’OCSE e la Commissione (Eurostat) sui concetti, le definizioni, il formato di raccolta dei dati, l’elaborazione dei dati, la periodicità e i termini per la trasmissione dei risultati;
d) per il settore 2, dei risultati dell’indagine pilota sull’istruzione degli adulti svolta tra il 2005 e il 2007 e delle necessità di un ulteriore sviluppo;
e) per il settore 3, della disponibilità, dell’adeguatezza e del contesto giuridico delle fonti esistenti di dati comunitari, a seguito di una verifica esaustiva di tutte le fonti di dati esistenti.
3. Qualora necessario e sempre sulla base di ragioni oggettive, ad uno o più Stati membri sono accordati deroghe e periodi di transizione limitati, adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.
Articolo 7
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 8
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.