Regolamento 11 marzo 2008, n. 294

Ente: 
Fonte: 
G.U.U.E.
Numero Fonte: 
-1
Data Fonte: 
09/04/2008
Regolamento (CE) n. 294/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 che istituisce l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia
Thesaurus: 
Università
Abstract: 
Documento: 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, considerando quanto segue:

(1) L’agenda di Lisbona per la crescita e l’occupazione sottolinea la necessità di instaurare condizioni in grado di incoraggiare gli investimenti nei settori della conoscenza e dell’innovazione in Europa al fine di stimolare la competitività, la crescita e l’occupazione nell’Unione europea.

(2) La responsabilità di mantenere in Europa una forte base industriale, competitiva e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. Tuttavia, la natura e l’ampiezza della sfida dell’innovazione nell’Unione europea richiedono anche un’azione a livello comunitario.

(3) La Comunità dovrebbe dare il suo sostegno per promuovere l’innovazione, in particolare attraverso il settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il programma quadro per la competitività e l’innovazione, il programma per l’apprendimento permanente e i fondi strutturali.

(4) È opportuno istituire una nuova iniziativa comunitaria, l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (di seguito denominato "EIT"), per completare le politiche e le iniziative comunitarie e nazionali esistenti, favorendo l’integrazione del triangolo della conoscenza (istruzione superiore, ricerca ed innovazione) in tutta l’Unione europea.

(5) Il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 ha invitato la Commissione ad elaborare una proposta formale relativa alla creazione dell’EIT, da presentare nell’autunno 2006.

(6) L’EIT dovrebbe principalmente avere l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della capacità d’innovazione della Comunità e degli Stati membri associando le attività d’istruzione superiore, ricerca e innovazione ai massimi livelli. In tale contesto, l’EIT dovrebbe facilitare e rafforzare le reti e la cooperazione e creare sinergie tra le comunità dell’innovazione in Europa.

(7) Le attività dell’EIT dovrebbero affrontare le sfide strategiche che si pongono a lungo termine per l’innovazione in Europa, in particolare nei settori transdisciplinari e/o interdisciplinari, compresi quelli già individuati a livello europeo. In tale contesto, l’EIT dovrebbe promuovere un dialogo periodico con la società civile.

(8) L’EIT dovrebbe dare la priorità al trasferimento delle sue attività di istruzione superiore, ricerca ed innovazione a vantaggio delle imprese e della loro applicazione commerciale, nonché al sostegno agli avviamenti di imprese, alle scorporazioni e alle piccole e medie imprese (PMI).

(9) Il funzionamento dell’EIT dovrebbe basarsi essenzialmente su partenariati autonomi di eccellenza tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese ed altri soggetti interessati sotto forma di reti strategiche autosufficienti, sostenibili e di lungo periodo nell’ambito del processo innovativo. Tali partenariati dovrebbero essere selezionati dal comitato direttivo dell’EIT in base ad un processo trasparente basato su criteri di eccellenza ed essere designate con il nome di Comunità della conoscenza e dell’innovazione (di seguito denominate "CCI"). Il comitato direttivo dovrebbe inoltre orientare le attività dell’EIT e valutare le attività delle CCI. La composizione del comitato direttivo dovrebbe riflettere un equilibrio tra l’esperienza del mondo delle imprese e del mondo dell’istruzione superiore e/o della ricerca, nonché quella del settore dell’innovazione.

(10) Per contribuire alla competitività e rafforzare l’attrattiva internazionale dell’economia europea e la sua capacità innovativa, è opportuno che l’EIT e le CCI siano in grado di attrarre organizzazioni partner, ricercatori e studenti provenienti da ogni parte del mondo, anche incoraggiandone la mobilità, nonché di cooperare con gli organismi dei paesi terzi.

(11) I rapporti tra l’EIT e le CCI dovrebbero essere fondati su accordi contrattuali che stabiliranno i diritti e gli obblighi delle CCI, garantiranno un livello adeguato di coordinamento e delineeranno il meccanismo di controllo e di valutazione delle attività e dei risultati delle CCI.

(12) È necessario sostenere l’istruzione superiore in quanto parte integrante, ma spesso mancante, di una strategia globale dell’innovazione. L’accordo tra l’EIT e le CCI dovrebbe prevedere che i titoli e i diplomi previsti nell’ambito delle CCI siano rilasciati dagli istituti di istruzione superiore partecipanti, che dovrebbero essere incoraggiati a designarli anche come titoli e diplomi dell’EIT. Mediante le sue attività ed il suo operato l’EIT dovrebbe contribuire a promuovere la mobilità nell’ambito dello Spazio europeo della ricerca e dell’istruzione superiore nonché ad incoraggiare la trasferibilità delle sovvenzioni concesse ai ricercatori ed agli studenti nell’ambito delle CCI. È opportuno realizzare tutte queste attività fatto salvo quanto disposto dalla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

(13) L’EIT dovrebbe definire orientamenti chiari e trasparenti per la gestione della proprietà intellettuale, che dovrebbe favorire l’utilizzo della proprietà intellettuale in condizioni adeguate. Tali orientamenti dovrebbero prevedere che si tenga conto dei contributi forniti dalle varie organizzazioni partner delle CCI, indipendentemente dalle loro dimensioni. Nel caso in cui le attività siano state finanziate a titolo dei programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, si dovrebbero applicare le regole di tali programmi.

(14) Dovrebbero essere adottate disposizioni opportune per garantire la responsabilità e la trasparenza dell’EIT. Lo statuto dell’EIT dovrebbe contenere regole opportune che disciplinano il suo funzionamento.

(15) L’EIT dovrebbe avere personalità giuridica e, al fine di garantire la propria autonomia funzionale ed indipendenza, dovrebbe amministrare il proprio bilancio, le cui entrate comprenderanno il contributo della Comunità.

(16) L’EIT dovrebbe puntare a ricevere un maggiore contributo finanziario da parte del settore privato e dalle entrate generate dalle proprie attività. Si attende pertanto che i settori industriale, finanziario e dei servizi contribuiscano in modo significativo al bilancio dell’EIT e, in particolare, al bilancio delle CCI. Le CCI dovrebbero mirare a massimizzare la quota dei contributi del settore privato. Le CCI e le loro organizzazioni partner dovrebbero pubblicizzare il fatto che le loro attività sono svolte nel contesto dell’EIT e ricevono un contributo finanziario dal bilancio generale dell’Unione europea.

(17) Il contributo comunitario all’EIT dovrebbe finanziare i costi derivanti dalle attività di istituzione, amministrazione e coordinamento dell’EIT e delle CCI. Al fine di evitare duplicazioni di finanziamenti, tali attività non dovrebbero beneficiare simultaneamente di un contributo proveniente da altri programmi comunitari quali il programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il programma quadro per la competitività e l’innovazione, il programma per l’apprendimento permanente o dai fondi strutturali. Inoltre, qualora una CCI o le sue organizzazioni partner chiedano direttamente aiuti comunitari a titolo di tali programmi o fondi, tali domande non dovrebbero essere privilegiate rispetto ad altre.

(18) Si dovrebbe applicare la procedura comunitaria di bilancio per quanto riguarda il cofinanziamento della Comunità e qualunque altra sovvenzione imputabile al bilancio generale dell’Unione europea. La revisione dei conti dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

(19) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il periodo 2008-2013, che costituisce, per l’autorità di bilancio, il riferimento privilegiato ai sensi del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria.

(20) L’EIT è un organismo creato dalle Comunità a norma dell’articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dovrebbe di conseguenza adottare la sua normativa finanziaria. Dovrebbe pertanto essere applicato all’EIT il regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

(21) L’EIT dovrebbe pubblicare una relazione annuale che presenta le attività svolte durante l’anno solare precedente ed un programma di lavoro triennale aperto, che annuncia le iniziative pianificate e che consente all’EIT di rispondere agli sviluppi interni ed esterni nei settori della scienza, della tecnologia, dell’istruzione superiore, dell’innovazione e di altri settori pertinenti. Tali documenti dovrebbero essere trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero essere abilitati ad esprimere un parere in merito al progetto del primo programma di lavoro triennale dell’EIT.

(22) I settori prioritari strategici ed a lungo termine e le esigenze finanziarie per l’EIT per un periodo di sette anni dovrebbero essere stabiliti in un’agenda strategica per l’innovazione (di seguito denominata "ASI"). Data l’importanza dell’ASI per la politica dell’innovazione comunitaria ed il conseguente significato politico del suo impatto socioeconomico per la Comunità, l’ASI dovrebbe essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione elaborata sulla base di un progetto fornito dall’EIT.

(23) È opportuno che la Commissione proceda ad una valutazione esterna indipendente del funzionamento dell’EIT, in particolare in preparazione dell’ASI. Se del caso, la Commissione dovrebbe formulare proposte di modifica del presente regolamento.

(24) È opportuno procedere ad un’attuazione graduale e progressiva dell’EIT in considerazione del suo sviluppo a lungo termine. È necessaria una fase iniziale, con un numero limitato di CCI per valutare adeguatamente il funzionamento dell’EIT e delle CCI e, ove necessario, apportare miglioramenti. Nell’arco di un periodo di diciotto mesi dalla sua creazione il comitato direttivo dovrebbe selezionare due o tre CCI in settori che aiutano l’Unione europea ad affrontare le sfide presenti e future, che potrebbero includere settori quali i cambiamenti climatici, l’energia rinnovabile e la prossima generazione di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. La selezione e la designazione di ulteriori CCI dovrebbe essere consentita dopo l’adozione della prima ASI, che, per tener conto della prospettiva a lungo termine, dovrebbe includere anche le modalità specifiche relative al funzionamento dell’EIT.

(25) Poiché l’obiettivo dell’azione da intraprendere, vale a dire creare l’EIT, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e del carattere transnazionale, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

È creato un Istituto europeo di innovazione e tecnologia (di seguito denominato "EIT").

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

1) "innovazione": il processo, compresi i suoi risultati, attraverso il quale nuove idee rispondono alla domanda della società o dell’economia e generano nuovi prodotti, servizi o modelli d’impresa e organizzativi che sono introdotti con successo in un mercato esistente o che sono in grado di creare nuovi mercati;

2) "comunità della conoscenza e dell'innovazione" (CCI): un partenariato autonomo tra istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese ed altri soggetti interessati nell’ambito del processo innovativo, sotto forma di rete strategica fondata su una pianificazione congiunta dell’innovazione a medio e lungo termine per realizzare le sfide dell’EIT, qualunque sia la sua forma giuridica specifica;

3) "Stato partecipante": uno Stato membro dell’Unione europea o un altro paese che abbia raggiunto un accordo con la Comunità riguardo all’EIT;

4) "paese terzo": qualsiasi Stato che non faccia parte degli Stati partecipanti;

5) "organizzazione partner": qualunque organizzazione membro di una CCI; in particolare, può trattarsi di istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca, imprese pubbliche o private, istituzioni finanziarie, autorità regionali e locali, fondazioni;

6) "istituto di ricerca": qualunque soggetto giuridico di diritto pubblico o privato avente tra i suoi principali obiettivi la realizzazione di lavori di ricerca o di sviluppo tecnologico;

7) "istituti di istruzione superiore": un’università o qualunque tipo di istituto d’istruzione superiore che, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, rilasci titoli di studio o diplomi a livello di master o di dottorato, qualunque sia la sua denominazione nel contesto nazionale;

8) "titoli e diplomi": qualifiche a livello di master o di dottorato rilasciati da istituti di istruzione superiore partecipanti nell’ambito di attività d’istruzione superiore realizzate in una CCI;

9) "agenda strategica per l'innovazione" (ASI): documento programmatico che presenta i settori prioritari per le future iniziative dell’EIT, compresa una panoramica sulle attività nell’ambito dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione pianificate per un periodo di sette anni.

Articolo 3

Obiettivo

L’obiettivo dell’EIT è di contribuire alla crescita economica e alla competitività sostenibili in Europa rafforzando la capacità d’innovazione degli Stati membri e della Comunità. L’EIT persegue tale obiettivo promuovendo e integrando l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione ai massimi livelli.

Articolo 4

Organi dell’EIT

1. Gli organi dell’EIT sono i seguenti:

a) un comitato direttivo composto di membri ad alto livello con esperienza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca, dell’innovazione e delle imprese incaricato della direzione delle attività dell’EIT, della selezione, della designazione e della valutazione delle CCI, nonché dell’adozione di tutte le altre decisioni strategiche;

b) un comitato esecutivo che supervisiona la gestione dell’EIT e adotta le decisioni necessarie tra una riunione e l’altra del comitato direttivo;

c) un direttore che rende conto al comitato direttivo della gestione amministrativa e finanziaria dell’EIT e ne costituisce il rappresentante legale;

d) una funzione interna di revisione contabile, che consiglia il comitato direttivo e il direttore in merito alle strutture di gestione e controllo di tipo finanziario e amministrativo dell’EIT, all’organizzazione dei collegamenti finanziari con le CCI e a qualunque altra questione sottopostale dal comitato direttivo.

2. La Commissione può nominare osservatori per partecipare alle riunioni del comitato direttivo. 3. Le disposizioni dettagliate relative agli organi dell’EIT sono riportate nello statuto dell’EIT allegato al presente regolamento.

Articolo 5

Compiti

1. Al fine di raggiungere il suo obiettivo, l’EIT:

a) individua i suoi settori prioritari;

b) svolge un’attività di sensibilizzazione tra le organizzazioni partner potenziali ed incoraggia la loro partecipazione alle sue attività;

c) seleziona e designa CCI nei settori prioritari conformemente all’articolo 7 e definisce mediante accordi i diritti e gli obblighi delle CCI, offre loro un sostegno adeguato, applica misure adeguate di controllo della qualità, segue costantemente e valuta periodicamente le loro attività e garantisce un livello appropriato di coordinamento tra di esse;

d) mobilita i fondi provenienti da fonti pubbliche e private e utilizza le sue risorse a norma del presente regolamento; in particolare, cerca di finanziare una proporzione significativa e crescente del suo bilancio facendo ricorso a fonti private e mediante entrate generate dalle proprie attività;

e) incoraggia il riconoscimento negli Stati membri dei titoli e dei diplomi che sono rilasciati da istituti di istruzione superiore, che sono organizzazioni partner e che possono essere assimilati a titoli e diplomi dell’EIT;

f) promuove la diffusione di buone prassi per l’integrazione del triangolo della conoscenza al fine di sviluppare una cultura comune dell’innovazione e del trasferimento di conoscenze;

g) mira a diventare un organismo di portata mondiale per l’eccellenza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione; h) assicura la complementarietà e la sinergia tra le attività dell’EIT ed altri programmi comunitari.

2. L’EIT è abilitato a istituire una fondazione (di seguito denominata "la Fondazione EIT") avente l’obiettivo specifico di promuovere e sostenere le attività dell’EIT.

Articolo 6

CCI

1. Le CCI esercitano, in particolare, le seguenti attività:

a) attività d’innovazione e investimenti con valore aggiunto europeo integrando pienamente le dimensioni dell’istruzione superiore e della ricerca per raggiungere una massa critica e stimolando la diffusione e lo sfruttamento dei risultati;

b) ricerca di punta incentrata sull’innovazione in settori che rivestono un interesse fondamentale per l’economia e la società, che si avvalga dei risultati della ricerca europea e nazionale e che presenti il potenziale per rafforzare la competitività dell’Europa a livello internazionale;

c) attività di istruzione e di formazione a livello di master e di dottorato in discipline aventi un potenziale per soddisfare i futuri bisogni socioeconomici europei e che promuovano lo sviluppo delle competenze in materia d’innovazione, il miglioramento delle competenze manageriali e imprenditoriali e la mobilità dei ricercatori e degli studenti;

d) la diffusione delle migliori prassi nel settore dell’innovazione incentrate sullo sviluppo di una cooperazione tra il settore dell’istruzione superiore, della ricerca e delle imprese, compresi i settori terziario e finanziario.

2. Le CCI godono di un’autonomia generale sostanziale per definire la loro organizzazione interna e la composizione, nonché il loro programma preciso e metodi di lavoro. In particolare, le CCI intendono essere aperte a nuovi membri, quando essi apportano un valore aggiunto al partenariato.

3. La relazione tra l’EIT e ciascuna CCI è fondata su un accordo contrattuale.

Articolo 7

Selezione delle CCI

1. L’EIT seleziona e designa un partenariato destinato a divenire una CCI secondo una procedura concorrenziale, aperta e trasparente. L’EIT adotta e pubblica i criteri dettagliati per la selezione delle CCI, in base ai principi di eccellenza e di pertinenza in termini di innovazione; esperti esterni e indipendenti partecipano alla procedura di selezione.

2. Conformemente ai principi enunciati nel paragrafo 1, la selezione di una CCI tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) la capacità d’innovazione esistente e potenziale nell’ambito del partenariato, nonché la sua eccellenza nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione;

b) la capacità del partenariato di raggiungere gli obiettivi dell’ASI;

c) la capacità del partenariato di garantire un finanziamento autosufficiente, di lungo periodo e sostenibile che includa un contributo sostanziale e crescente del settore privato, dell’industria e dei servizi;

d) la partecipazione al partenariato di organizzazioni attive nel triangolo della conoscenza dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione;

e) la dimostrazione di un piano di gestione della proprietà intellettuale adeguato al settore interessato e conforme ai principi e agli orientamenti definiti dall’EIT per la gestione della proprietà intellettuale, compreso il modo in cui si è tenuto conto dei contributi delle varie organizzazioni partner;

f) misure per sostenere il coinvolgimento del settore privato e la cooperazione con esso, compreso il settore finanziario ed in particolare le PMI, nonché misure di sostegno agli avviamenti di imprese, agli "spin-offs" e alle PMI in vista dello sfruttamento commerciale dei risultati delle attività di CCI;

g) disponibilità ad interagire con altre organizzazioni e reti al di fuori delle CCI al fine di condividere le buone prassi e l’eccellenza.

3. La condizione minima per la costituzione di una CCI è la partecipazione di almeno tre organizzazioni partner, stabilite in almeno due Stati membri diversi. Tutte le organizzazioni partner devono essere indipendenti l’una dall’altra, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013).

4. Una CCI può includere organizzazioni partner di paesi terzi, fatta salva l’approvazione del comitato direttivo. La maggioranza delle organizzazioni partner che compongono una CCI è stabilita negli Stati membri. Almeno un istituto di istruzione superiore ed una società privata sono parte di ciascuna CCI.

Articolo 8

Titoli e diplomi

1. I titoli e i diplomi connessi alle attività di istruzione superiore di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), sono conferiti da istituti di istruzione superiore partecipanti conformemente alle normative e alle procedure di convalida nazionali. L’accordo stipulato tra l’EIT e le CCI prevede che tali titoli e diplomi possano anche essere assimilati a titoli e diplomi dell’EIT.

2. L’EIT incoraggia gli istituti di istruzione superiore partecipanti:

a) a rilasciare titoli e diplomi congiunti o multipli, che riflettano la natura integrata delle CCI. Tuttavia, essi possono essere rilasciati anche da un singolo istituto di istruzione superiore;

b) a tenere conto: i) delle azioni intraprese dalla Comunità conformemente agli articoli 149 e 150 del trattato;

ii) delle azioni intraprese nel contesto dello Spazio europeo dell’istruzione superiore.

Articolo 9

Indipendenza dell’EIT e coerenza con le azioni comunitarie, nazionali o intergovernative

1. L’EIT esercita le sue attività indipendentemente dalle autorità nazionali e dalle pressioni esterne.

2. L’attività dell’EIT è coerente con le altre azioni e strumenti da attuare a livello comunitario, in particolare nei settori dell’istruzione superiore, della ricerca e dell’innovazione.

3. L’EIT tiene inoltre debitamente conto delle politiche e delle iniziative realizzate a livello regionale, nazionale e intergovernativo al fine di far uso delle migliori prassi, concetti consolidati e risorse esistenti.

Articolo 10

Gestione della proprietà intellettuale

1. L’EIT adotta orientamenti in materia di gestione della proprietà intellettuale basati, tra l’altro, sul regolamento (CE) n. 1906/2006.

2. In base a tali orientamenti, le organizzazioni partner di ciascuna CCI concludono tra loro un accordo sulla gestione e sull’utilizzo della proprietà intellettuale che definisce in particolare il modo in cui si terrà conto dei contributi delle varie organizzazioni partner, comprese le PMI.

Articolo 11

Status giuridico

1. L’EIT è un organismo comunitario ed ha personalità giuridica. In ciascuno Stato membro gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici in virtù della legislazione nazionale. In particolare, può acquistare o alienare beni materiali o immateriali e stare in giudizio.

2. Si applica all’EIT il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

Articolo 12

Responsabilità

1. Solo l’EIT risponde delle proprie obbligazioni.

2. La responsabilità contrattuale dell’EIT è disciplinata dalle pertinenti disposizioni contrattuali e dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole di arbitrato contenute nei contratti stipulati dall’EIT.

3. In materia di responsabilità extracontrattuale, l’EIT risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

4. I pagamenti effettuati dall’EIT con riferimento alla responsabilità di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i costi e le spese sostenuti in detto contesto, sono considerati spese dell’EIT e sono coperti dalle risorse dell’EIT.

5. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi sui ricorsi proposti avverso l’EIT alle condizioni di cui agli articoli 230 e 232 del trattato.

Articolo 13

Trasparenza e accesso ai documenti

1. L’EIT garantisce che le sue attività siano esercitate con un elevato livello di trasparenza. In particolare, l’EIT istituisce un sito web accessibile gratuito che fornisce informazioni sulle attività dell’EIT e delle singole CCI.

2. L’EIT rende pubblico il suo regolamento interno, il suo regolamento finanziario specifico di cui all’articolo 21, paragrafo 1, ed i criteri dettagliati per la selezione delle CCI di cui all’articolo 7 anteriormente al primo invito a presentare proposte per la selezione delle prime CCI.

3. L’EIT rende pubblico immediatamente il suo programma di lavoro triennale aperto e la relazione di attività annuale di cui all’articolo 15.

4. Fatti salvi i paragrafi 5 e 6, l’EIT non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali è stato richiesto ed è giustificato un trattamento riservato.

5. I membri degli organi dell’EIT sono soggetti all’obbligo di riservatezza stabilito dall’articolo 287 del trattato. Le informazioni raccolte dall’EIT conformemente al presente regolamento sono soggette al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

6. Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si applica ai documenti detenuti dall’EIT. Il comitato direttivo adotta le modalità pratiche di applicazione di tale regolamento entro sei mesi dalla creazione dell’EIT.

7. I documenti e le pubblicazioni ufficiali dell’EIT sono tradotti a norma del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea. I necessari servizi di traduzione sono assicurati dal Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 2965/1994 [12].

Articolo 14

Risorse finanziarie

1. L’EIT è finanziato mediante un contributo del bilancio generale dell’Unione europea nell’ambito della dotazione finanziaria di cui all’articolo 19 e di altre fonti private e pubbliche.

2. Le CCI sono finanziate in particolare, mediante le seguenti fonti:

a) contributi delle imprese o organizzazioni private, che costituiscono una fonte sostanziale di finanziamento;

b) contributi del bilancio generale dell’Unione europea;

c) contributi statutari o volontari degli Stati partecipanti, di paesi terzi o delle loro autorità pubbliche;

d) lasciti, donazioni e contributi provenienti da individui, istituzioni, fondazioni o qualunque altro organismo nazionale;

e) ricavi generati dalle attività delle CCI e canoni per diritti di proprietà intellettuale;

f) ricavi generati da risultati o dotazioni in capitali delle attività dell’EIT, compresi quelli gestiti dalla Fondazione EIT;

g) contributi di istituzioni o organismi internazionali;

h) prestiti e contributi della Banca europea per gli investimenti, compresa la possibilità di utilizzare il meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi, secondo i criteri di ammissibilità e la procedura di selezione. I contributi possono essere in natura.

3. Le modalità per accedere ai fondi provenienti dall’EIT sono definite nel regolamento finanziario dell’EIT di cui all’articolo 21, paragrafo 1.

4. Il contributo proveniente dal bilancio generale dell’Unione europea per finanziare i costi derivanti dalle attività di istituzione, amministrazione e coordinamento delle CCI è erogato a partire dalla dotazione finanziaria di cui all’articolo 19.

5. Le CCI o le loro organizzazioni partner possono chiedere un aiuto comunitario, in particolare nell’ambito dei programmi e dei fondi comunitari, conformemente alle rispettive norme e su un piano di parità rispetto ad altre domande. In questo caso, tale aiuto non è concesso per attività già finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 15

Programmazione e relazione L’EIT

adotta:

a) un programma di lavoro triennale aperto, fondato sull’ASI, una volta adottata, che indica le principali priorità e iniziative previste, compresa una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento. L’EIT trasmette il programma di lavoro per informazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni;

b) una relazione annuale entro il 30 giugno di ogni anno. Tale relazione presenta le attività svolte dall’EIT durante l’anno civile precedente e valuta i risultati rispetto agli obiettivi stabiliti e al calendario fissato, i rischi associati alle attività svolte, l’utilizzazione delle risorse e il funzionamento generale dell’EIT.

Articolo 16

Sorveglianza e valutazione dell’EIT

1. L’EIT garantisce che le sue attività, comprese quelle gestite attraverso le CCI, siano oggetto di una sorveglianza continua e sistematica e di periodiche valutazioni indipendenti, al fine di garantire sia risultati della migliore qualità ed eccellenza scientifica sia una più efficiente utilizzazione delle risorse. I risultati delle valutazioni sono resi pubblici.

2. Entro il giugno 2011 ed ogni cinque anni dopo l’entrata in vigore di un nuovo quadro finanziario, la Commissione fornisce una valutazione dell’EIT. Basata su una valutazione esterna indipendente, essa consiste nell’esaminare il modo in cui l’EIT svolge la sua missione; verte su tutte le attività dell’EIT e delle CCI e valuta il valore aggiunto dell’EIT, l’impatto, l’efficacia, la sostenibilità, l’efficienza e la pertinenza delle attività realizzate e le loro relazioni e/o complementarietà con le politiche nazionali e comunitarie esistenti, per sostenere l’istruzione superiore, la ricerca e l’innovazione. Tiene conto dei punti di vista delle parti interessate a livello europeo e nazionale.

3. La Commissione trasmette i risultati della valutazione, unitamente al suo parere e, ove opportuno, a proposte volte a modificare il presente regolamento, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo ed al Comitato delle regioni. Il comitato direttivo prende debitamente in considerazione le conclusioni delle valutazioni nei programmi e nelle operazioni dell’EIT.

Articolo 17

ASI

1. Entro il 30 giugno 2011 e successivamente ogni sette anni, l’EIT elabora un progetto di ASI della durata di sette anni e la trasmette alla Commissione.

2. L’ASI definisce i settori prioritari a lungo termine per l’EIT ed include una valutazione del suo impatto socioeconomico e della sua capacità di produrre il miglior valore aggiunto in materia di innovazione. L’ASI tiene conto dei risultati della sorveglianza e della valutazione dell’EIT di cui all’articolo 16.

3. L’ASI comprende una stima dei bisogni e delle fonti di finanziamento tenuto conto del funzionamento futuro, dello sviluppo a lungo termine e del finanziamento dell’EIT. Contiene altresì un piano finanziario indicativo relativo alla durata del quadro finanziario.

4. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio adottano l’ASI conformemente all’articolo 157, paragrafo 3 del trattato.

Articolo 18

Fase iniziale

1. Entro dodici mesi dalla sua creazione, il comitato direttivo sottopone al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione il progetto del primo programma di lavoro triennale aperto di cui all’articolo 15, lettera a). Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione possono ciascuno inviare al comitato direttivo un parere su qualsiasi argomento trattato nel progetto entro tre mesi dalla data di ricezione. Quando tali pareri gli sono inviati, il comitato direttivo risponde entro un termine di tre mesi, indicando gli eventuali adeguamenti apportati alle priorità e alle attività previste.

2. Entro un periodo di diciotto mesi dalla data di creazione del comitato direttivo l’EIT seleziona e designa due o tre CCI conformemente ai criteri ed alle procedure di cui all’articolo 7.

3. Entro la fine del 2011 la Commissione sottopone al Parlamento europeo ed al Consiglio la proposta per la prima ASI in base al progetto fornito dall’EIT. Oltre al contenuto di un’ASI a norma dell’articolo 17, la prima ASI contiene:

a) specifiche dettagliate e mandato relativo al funzionamento dell’EIT;

b) modalità della cooperazione tra il comitato direttivo e le CCI;

c) modalità di finanziamento delle CCI.

4. Dopo l’adozione della prima ASI a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, il comitato direttivo può selezionare e designare ulteriori CCI conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Articolo 19

Impegni di bilancio

La dotazione finanziaria prevista per l’attuazione del presente regolamento durante il periodo dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2013 è fissata a 308,7 milioni EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

Articolo 20

Elaborazione e adozione del bilancio annuale

1. Le spese dell’EIT comprendono le spese di personale, di amministrazione, di infrastruttura e di funzionamento. Le spese amministrative sono contenute al minimo.

2. L’esercizio finanziario corrisponde all’anno civile.

3. Il direttore stabilisce una stima delle entrate e delle spese dell’EIT per l’esercizio finanziario seguente e la trasmette al comitato direttivo.

4. Le entrate e le spese devono essere in pareggio.

5. Il comitato direttivo adotta il progetto di stato di previsione accompagnato da un progetto di tabella dell’organico e dal programma di lavoro triennale aperto preliminare e li trasmette entro il 31 marzo alla Commissione.

6. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive nel progetto preliminare di bilancio generale dell’Unione europea le stime che ritiene necessarie per l’importo della sovvenzione da imputare al bilancio generale.

7. L’autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti per la sovvenzione all’EIT.

. Il comitato direttivo adotta il bilancio dell’EIT, che diventa definitivo in seguito all’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione europea. Se opportuno, esso è adeguato di conseguenza.

9. Il comitato direttivo comunica quanto prima all’autorità di bilancio la sua intenzione di realizzare qualsiasi progetto che possa avere incidenze finanziarie significative sul finanziamento del bilancio dell’EIT, in particolare i progetti di natura immobiliare, quali l’affitto o l’acquisto di edifici. Esso ne informa la Commissione.

10. Qualunque modifica sostanziale del bilancio segue la stessa procedura.

Articolo 21

Attuazione e controllo del bilancio

1. L’EIT adotta il suo regolamento finanziario conformemente all’articolo 185, paragrafo 1 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Può discostarsi dal regolamento (CE, Euratom) n. 2343/2002, solo se lo richiedono le sue esigenze specifiche di funzionamento e previo consenso della Commissione. Si tiene debitamente conto della necessità di garantire una flessibilità di funzionamento sufficiente per consentire all’EIT di raggiungere i suoi obiettivi e di attrarre e mantenere i partner del settore privato.

2. Il direttore esegue il bilancio dell’EIT.

3. La contabilità dell’EIT è consolidata con quella della Commissione.

4. Su raccomandazione del Consiglio il Parlamento europeo dà scarico sull’esecuzione del bilancio dell’EIT dell’anno n, prima del 30 aprile dell’anno n + 2, al Direttore e al Comitato Direttivo per quanto riguarda la fondazione dell’EIT.

Articolo 22

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

1. A fini di lotta contro la frode, la corruzione e qualunque altra attività illegale, il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte per la lotta antifrode (OLAF), si applica all’EIT nella sua integralità.

2. L’EIT aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Il consiglio di amministrazione formalizza tale adesione e adotta le disposizioni necessarie al fine di agevolare lo svolgimento delle indagini interne da parte dell’OLAF.

3. L’insieme delle decisioni adottate e dei contratti stipulati dall’EIT dovranno prevedere esplicitamente che l’OLAF e la Corte dei conti potranno procedere a ispezioni in loco dei documenti di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi comunitari, anche nei locali dei beneficiari finali.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alla fondazione dell’EIT.

Articolo 23

Statuto

È adottato lo statuto dell’EIT, quale figura in allegato.

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato