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Affinché le statistiche sull’istruzione possano essere comparabili a livellinternazionale occorre che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea utilizzino classificazioni nel campo dell’istruzione compatibili con la versione riveduta della classificazione internazionale tipo dell’istruzione ISCED 2011 , adottata dagli Stati membri dell’Unesco alla 36esima conferenza generale tenutasi nel novembre 2011. La presente Decisione accorda ad alcuni degli Stati membri - e tra questi all'Italia - la deroga al regolamento (CE) n. 452/2008 relativamente al settore 1: Sistemi d’istruzione e di formazione, onde consentire importanti adattamenti ai sistemi statistici nazionali in ottemperanza al citato Regolamento.
Affinché le statistiche sull’istruzione possano essere comparabili a livellinternazionale occorre che gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione europea utilizzino classificazioni nel campo dell’istruzione compatibili con la versione riveduta della classificazione internazionale tipo dell’istruzione ISCED 2011 , adottata dagli Stati membri dell’Unesco alla 36esima conferenza generale tenutasi nel novembre 2011. La presente Decisione accorda ad alcuni degli Stati membri - e tra questi all'Italia - la deroga al regolamento (CE) n. 452/2008 relativamente al settore 1: Sistemi d’istruzione e di formazione, onde consentire importanti adattamenti ai sistemi statistici nazionali in ottemperanza al citato Regolamento.