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La presente direttiva stabilisce le condizioni di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri per un periodo superiore a 90 giorni e i diritti di cittadini di paesi terzi nonché, eventualmente, dei loro familiari, per motivi di ricerca, studio, tirocinio o servizio volontario europeo, e laddove gli Stati membri lo decidano, per programmi di scambio di alunni o progetti educativi, volontariato in programmi diversi dal servizio volontario europeo o collocamento alla pari. Stabilisce altresì le condizioni di ingresso e soggiorno e i diritti dei ricercatori e degli studenti in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo rilascia al cittadino di un paese terzo un'autorizzazione sulla base della presente direttiva. Le disposizioni si applicano dunque ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi o che sono stati ammessi nel territorio di uno Stato membro per motivi di ricerca, studio, tirocinio o volontariato nell'ambito del servizio volontario europeo. .