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Il presente provvedimento si applica ai regimi di identificazione elettronica che sono stati notificati da uno Stato membro, nonché ai prestatori di servizi fiduciari che sono stabiliti nell’Unione. Non si applica - parimenti - alla prestazione di servizi fiduciari che sono utilizzati esclusivamente nell’ambito di sistemi chiusi contemplati dal diritto nazionale o da accordi conclusi tra un insieme definito di partecipanti. Ciò risponde alla finalità di garantire il buon funzionamento del mercato interno perseguendo al contempo un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari a vantaggio dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.
In tale ottica il regolamento:
a) fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro;
b) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche;
c) istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web.