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Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee e contiene disposizioni generali in tema di protezione di dati riservati e di accesso a tali dati.Il presente regolamento definisce, invece, le condizioni alle quali, per consentire analisi statistiche a fini scientifici, può essere accordato l’accesso ai dati riservati trasmessi alla Commissione (Eurostat), nonché le regole della collaborazione tra la Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali al fine di agevolare tale accesso. Sulla base dei principi generali di cui all'art. 3del presente regolamento, è previsto che la Commissione può consentire l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici da essa detenuti in vista dello sviluppo, della produzione o della diffusione di statistiche europee come stabilito all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’accesso sia richiesto da un ente di ricerca riconosciuto;
b) sia stata presentata un’adeguata proposta di ricerca;
c) sia stato indicato il tipo di dati riservati destinati a fini scientifici richiesto;
d) l’accesso avvenga tramite la Commissione (Eurostat) o un altro servizio di accesso riconosciuto dalla Commissione (Eurostat);
e) l’autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati abbia dato il suo consenso.
Il regolamento (CE) n. 223/2009 definisce il quadro giuridico ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee e contiene disposizioni generali in tema di protezione di dati riservati e di accesso a tali dati.Il presente regolamento definisce, invece, le condizioni alle quali, per consentire analisi statistiche a fini scientifici, può essere accordato l’accesso ai dati riservati trasmessi alla Commissione (Eurostat), nonché le regole della collaborazione tra la Commissione (Eurostat) e le autorità statistiche nazionali al fine di agevolare tale accesso. Sulla base dei principi generali di cui all'art. 3del presente regolamento, è previsto che la Commissione può consentire l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici da essa detenuti in vista dello sviluppo, della produzione o della diffusione di statistiche europee come stabilito all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’accesso sia richiesto da un ente di ricerca riconosciuto;
b) sia stata presentata un’adeguata proposta di ricerca;
c) sia stato indicato il tipo di dati riservati destinati a fini scientifici richiesto;
d) l’accesso avvenga tramite la Commissione (Eurostat) o un altro servizio di accesso riconosciuto dalla Commissione (Eurostat);
e) l’autorità statistica nazionale che ha trasmesso i dati abbia dato il suo consenso.