Legge regionale 6 Marzo 1976, n. 24

Regione: 
Sicilia
Ente: 
3
Fonte: 
Altro
Numero Fonte: 
0
Data Fonte: 
06/03/1976
Addestramento professionale dei lavoratori
Abstract: 
Documento: 

Art. 1

L' Assessorato del Lavoro e della Cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale in tutti i settori delle attivita' economiche e sociali, ad eccezione del settore sanitario, ed ai vari livelli di qualificazione. L' azione formativa, nel rispetto delle linee indirizzo della programmazione economica regionale e del principio, in coerenza ai programmi di intervento economico - sociale approvati dall' assemblea regionale Siciliana, in una visione integrata con le politiche di pieno impiego, in attesa della riforma della scuola secondaria superiore e' diretta a realizzare un servizio pubblico che favorisca lo sviluppo della personalita' , della cultura e delle capacita' tecniche dei lavoratori, e potenzi le occasioni di piu' elevata capacita professionale, onde agevolare l' allargamento delle possibilita' di occupazione. Le iniziative regionali tenderanno a muoversi in connessione con le linee di intervento degli organi comunitari, anche in modo da potere usufruire delle provvidenze relative disponibili per le iniziative di politica regionale.

Art. 2

Per conseguire le finalita' di cui all' art. 1 l' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione provvede : a ) ad esercitare l' azione di coordinamento fra strutture formative, forze produttive, forze sociali ed amministrative pubbliche interessate ; b ) a curare studi e ricerche ed a raccogliere documentazioni ed informazioni in materia di formazione professionale, avvalendosi anche delle strutture pubbliche nazionali di formazione professionale, in funzione della programmazione regionale e di settore ; c ) alla concessione di contributi e sovvenzioni in favore di enti che si prefiggono finalita' di formazione professionale, secondo le norme della presente Legge ; d ) alla promozione ed all' istituzione di centri, corsi ed altre iniziative in materia, secondo le norme della presente Legge ; e ) al riconoscimento della idoneita' tecnico - didattica di centri ed enti che svolgono attivita' di formazione professionale, al fine della validita' dell' attestato da essi rilasciato ; f ) alla vigilanza tecnico - didattica ed amministrativa - contabile sulle attivita' di formazione professionale.

Art. 3

L' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione promuove, istituisce e finanzia ; a ) corsi di prima formazione, rivolti ai giovani che abbiano assolto all' obbligo scolastico o in difetto che abbiano compiuto il quindicesimo anno di eta' , volti ad assicurare una cultura di base polivalente, l' apprendimento di cognizioni tecniche generali, la formazione civica degli allievi ; b ) corsi di qualificazione, rivolti al conferimento di compiute capacita' tecniche e culturali in vista dell' acquisizione di una qualifica professionale, riservati a : - lavoratori occupati che intendono migliorare la propria preparazione, anche usufruendo degli istituti contrattuali per il diritto allo studio ; - lavoratori disoccupati che abbiano bisogno di conseguire una nuova qualifica per un piu' facile reinserimento nell' attivita' lavorativa: - lavoratori autonomi che abbiano bisogno di un aggiornamento tecnologico per un conduzione piu' moderna dell' impresa individuale ; c ) corsi di specializzazione e sperimentazione aziendale, intesi al raggiungimento di un' approfondita conoscenza di particolari processi tecnologici ed operativi ; d ) corsi di aggiornamento e di perfezionamento, diretti ad assicurare un sistema di formazione permanente, anche come continuazione e sviluppo dei corsi di cui ai punti precedenti ; e ) corsi di recupero Sociale per disadattati, invalidi, minorati ; f ) corsi di insegnamento complementare per apprendisti, in attesa di una nuova normativa nazionale ; g ) corsi per la formazione e l' aggiornamento del personale preposto alle attivita' di formazione professionale ; h ) ogni altro corso destinato a soddisfare esigenze formative particolari e rientranti nelle finalita' della presente Legge; i ) convegni di studio, attivita' di sperimentazione e di ricerche sui problemi tecnico - didattici e metodologici della formazione professionale.

Art. 4

L' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione attua i corsi e le altre iniziative formative avvalendosi : a ) degli Enti Locali ; b ) degli enti che abbiano per fine istituzionale la formazione professionale e siano emanazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori e della organizzazioni professionali dei lavoratori autonomi dell' agricoltura, dell' artigianato e del commercio piu' rappresentative in sede nazionale ; c ) degli enti giuridicamente riconosciuti o di fatto e delle loro relative forme associative, che abbiano per fine, senza scopo di lucro, la formazione professionale. I soggetti di cui alle precedenti lettere b e c devono avere svolto attivita' qualificata nel settore da almeno un triennio e possedere capacita' tecniche ed adeguate strutture formative. Fino a quando le norme di attuazione dello statuto regionale non regoleranno lo stato giuridico del personale in servizio presso l' INAPLI, l' INIASA e l' ENALC l' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione attua i corsi e le altre iniziative di formazione anche avvalendosi degli enti suddetti. Il finanziamento, anche parziale, di corsi ed iniziative formative in favore degli enti di cui al comma precedente e' subordinato al mantenimento in servizio del personale utilizzato nell' anno addestrativo 1974 - 75.

Art. 5

L' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione procede ogni anno alla elaborazione del piano deve eseguire i seguenti obiettivi : a ) assicurare organicita' agli interventi che si operano nel campo della formazione professionale, in coerenza con le indicazioni contenute nei piani regionali di sviluppo economico ; b ) realizzare il controllo ed il coordinamento della Regione nel settore, evitando la dispersione degli interventi e tendendo ad assicurare in tutto il territorio della Regione il servizio di formazione professionale tramite i centri di formazione professionale tramite i centri professionale, la cui gestione e' affidata preferibilmente agli Enti Locali ; c ) operare una rigorosa selezione delle iniziative da emettere a contributo, sotto il profilo dell' efficienza dell' idoneita' tecnica dei centri e dell' aderenza delle proposte ai programmi regionali. Oltre che i piani annuali possono essere elaborati piani speciali di formazione professionale, attuativi del programma economico regionale e formulati secondo le procedure previste per ottenere gli interventi Comunitari. Nell' elaborazione ed attuazione dei piani dovra' essere adottato il metodo della consultazione degli Enti Locali, delle forze sociali, sindacali e produttive.

Art. 6

Il piano regionale annuale deve indicare : a ) i finanziamenti disponibili ripartiti per rami di attivita' , per province e per tipo di iniziative ; b ) le iniziative di formazione professionale da attuare presso i centri di formazione professionale di cui all' art. 7 della presente Legge ; c ) gli interventi a favore degli allievi di cui all' art. 9 della presente Legge. Il piano e' predisposto dall' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione , sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui al successivo art. 15, anche sulla scorta delle proposte avanzate dagli enti indicati al precedente art. 4 qualora successivamente all' approvazione del piano citato, dovessero determinarsi condizioni particolari, l' Assessore regionale per il Lavoro e la Cooperazione e' autorizzato, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all' art. 15, ad apportare modifiche ad integrazioni al piano stesso.

Art. 7

I corsi previsti dall' art. 3 si svolgono normalmente presso centri di formazione professionale, intesi come complessi di locali ed attrezzature stabilmente ed esclusivamente destinati allo svolgimento di attivita' formative. Per realizzare interventi particolari suggeriti dalla necessita' di operare con tempestivita' e temporaneita' , possono essere svolti corsi presso sedi occasionali. In entrambe le ipotesi a cura dell' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione dovra' essere preventivamente accertata l' idoneita' delle sedi. Gli allievi non potranno essere utilizzati nei processi produttivi aziendali. Eventuali deroghe potranno essere consentite con apposito provvedimento legislativo.

Art. 8

L' organizzazione ed il funzionamento dei centri sono disciplinati da un Regolamento interno, il cui modello sara' elaborato dalla Commissione regionale prevista all' art. 15 ed approvato dall' Assessore regionale per il Lavoro e la Cooperazione. Presso ogni sara' costituito un Comitato di gestione Sociale, la cui composizione e competenza saranno indicate dal Regolamento adottato dal centro medesimo in conformita' al modello di cui al comma precedente. In ogni caso dovra' essere assicurata la partecipazione al Comitato di rappresentanti delle famiglie, del personale docente e non decente del centro e degli allievi, e garantito il diritto per gli allievi di riunirsi in assemblea e di esercitare liberamente attivita' culturali, politiche e sociali. Presso ogni centro e' costituito, inoltre, un Consiglio didattico, presieduto dal direttore del centro e composto da docenti e allievi secondo le prescrizioni del Comitato di gestione.

Art. 9

La partecipazione ai corsi e' gratuita. Gli allievi dei corsi fruiscono, oltre che del materiale didattico, di un assegno giornaliero di frequenza, la cui misura e' determinata annualmente, con Decreto dell' Assessorato regionale per il Lavoro e la Cooperazione, sentito il parere della Commissione prevista al successivo art. 15. L' Assessore regionale per il Lavoro e la Cooperazione potra' preventivamente autorizzare la sistemazione convittuale o semiconvittuale per gli allievi non residenti, assumendo le spese relative a carico del bilancio regionale, entro i limiti del relativo stanziamento, sempreche' esse non gravino gia' sul bilancio di altra pubblica amministrazione. Agli allievi che beneficiano dell' assistenza convittuale l' assegno di frequenza sara' corrisposto nella misura del 20 per cento, mentre il rimanente sara' destinato a coprire le spese di sistemazione convittuale. Agli allievi che beneficiano dell' assistenza semiconvittuale l' assegno di frequenza sara' corrisposto nella misura del 50 per cento, mentre il rimanente 50 per cento sara' destinato a coprire le spese di semiconvittualita' . Il contributo regionale potra' , inoltre, coprire le spese relative : a ) all' assistenza fisiopsichica ai fini dell' orientamento professionale ed alle visite mediche periodiche di cui all' art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, da effettuarsi dall' ente nazionale prevenzione infortuni o da altri centri o istituti specializzati, previa apposita convenzione da stipularsi da parte dell' Assessore regionale del Lavoro e della Cooperazione ; b ) all' acquisto del materiale didattico e di rapido consumo nella misura minima di una quota allievo-ora stabilita per ogni tipo di corso dall' Assessore regionale per il Lavoro e la Cooperazione, su proposta della Commissione di cui all' art. 15 della presente Legge ; c ) al trasporto degli allievi che non usufruiscono di sistemazione convittuale ; d ) agli oneri relativi all' assicurazione contro gli infortuni per gli allievi e per il personale addetto ai corsi ; e ) alla retribuzione ed agli oneri sociali di Legge e contrattuali per il personale degli enti ; f ) all' acquisto di macchinari ed attrezzature, agli ammortamenti, alla manutenzione degli immobili, all' ampliamento e riammodernamento dei centri ; g ) all' organizzazione e gestione dei centri e dei corsi di formazione professionale ; h ) al funzionamento delle commissioni di cui all' art. 12 ed all' articolo 15.

Art. 10

Per constatare carenze tecnico - didattiche, ovvero per accettare gravi irregolarita' amministrative, l' Assessore regionale per il Lavoro e la Cooperazione procede alla sospensione dell' attivita' e, nei casi piu' gravi, previo parere della Commissione regionale di cui all' art. 15, dispone la revoca del contributo concesso del riconoscimento di idoneita' conferito.

Art. 11

L' Assessore regionale per il Lavoro e la Cooperazione, previo parere della Commissione regionale prevista al successivo art. 15, provvedera' alla definizione degli ordinamenti didattici, delle condizioni di ammissione ai corsi, della durata complessiva dei cicli formativi e dei singoli corsi del numero giornaliero settimanale delle ore di insegnamento, nonche della ripartizione delle ore fra insegnamento teorico ed esercitazioni pratiche, nell' ambito delle disposizioni delle Leggi dello Stato e delle Direttive delle Comunita' Economica Europea. In attesa della formulazione dei programmi - tipo di cui al comma precedente, i corsi si svolgeranno secondo quelli in atto in vigore, in base alla normativa dello Stato.

Art. 12

Al termine del ciclo formativo si svolgeranno prove finali teorico - pratiche dirette all' accertamento dell' idoneita' degli allievi a conseguire la qualifica o la specializzazione prevista. Agli allievi riconosciuti idonei sara' rilasciato un attestato di qualificazione o specializzazione che costituisce titolo di preferenza ai fini dell' avviamento al lavoro rispetto a coloro che non hanno le medesime qualifiche, comunque risultanti. Alle prove finali sovraintende una Commissione, nominata dall' Assessore regionale per il Lavoro e la Cooperazione, composta : - da un dirigente dell' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione, che la presiede : - da due docenti del corpo insegnante del corso, rispettivamente di materie teoriche e di esercitazioni pratiche ; - da un rappresentante dell' ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio ; - da un rappresentante dell' ente pubblico di formazione professionale competente per settore qualora non sia gestore del corso ; - da un rappresentante degli allievi, eletto a scrutinio segreto fra chi non e' candidato alle prove. Per i corsi previsti alla lett. E del precedente art. 3 la Commissione sara' integrata da un esperto scelto dall' Assessore regionale per il lavoro e alla cooperazione. Ai componenti la Commissione spetta un gettone per ogni giorno di effettiva presenza, la cui entita' sara' determinata dall' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione regionale prevista all' art. 15. Agli stessi spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle disposizioni di Legge vigenti.

Art. 13

Il personale alle attivita' formative deve essere in possesso dei requisiti professionali e didattici adeguati alle finalita' educative, e organizzative e tecniche dei corsi, ed essere iscritto all' albo di cui al successivo art. 154 in particolare il personale insegnante di materie teoriche deve essere di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria secondo grado. Gli istruttori pratici devono essere in possesso di una documentata esperienza professionale per almeno cinque anni. Il personale di direzione ed amministrativo deve essere fornito di titolo di studio adeguato alle mansioni da svolgere. Gli enti gestori dei centri di formazione possono avvalersi della facolta' di scelta nominativa per le assunzioni dei personale amministrativo e degli istruttori pratici. Il trattamento economico e normativo del personale dei centri e' disciplinato dagli enti nel rispetto delle norme stabilite dai contratti collettivi vigenti per la categoria. Per particolari interventi formativi da affidare a personale docente di elevata qualificazione, l' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, sentito il parere della Commissione regionale di cui all' art. 15, potra' autorizzare trattamenti economici diversi in relazione alla qualita' delle prestazioni professionali richieste.

Art. 14

E istituito presso l' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione l' albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale. Le modalita' per l' iscrizione, la cancellazione e la tenuta dell' albo saranno determinate dalla Commissione di cui al successivo art. 15. Gli aspiranti all' iscrizione all' albo debbono in ogni caso : 1 ) essere immuni da condanne penali ; 2 ) godere dei diritti civili e politici ; 3 ) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13. Nella prima attuazione della presente Legge, possono essere iscritti all' albo, su domanda, gli insegnanti che, sforniti dei requisiti di cui al precedente art. 13, risultino comunque essere stati impegnati in attivita' didattiche da almeno un anno. Per i docenti degli enti pubblici cui al terzo comma del precedente art. 4, in servizio alla data del 1 dicembre 1975, si prescinde dall' iscrizione all' albo.

Art. 15

Presso l' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione e' istituito la Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori. La Commissione, oltre alle attribuzioni gia' enunciate nella presente Legge, ha il compito di esprimere pareri e di avanzare proposte relativamente : a ) ai piani di formazione professionale ; b ) alla misura degli interventi a favore degli allievi, nonche della spesa di materiale didattico e di rapido consumo per ogni tipo di corso ; c ) alle norme che regolano la gestione, lo svolgimento ed il finanziamento dei corsi ; d ) alla misura massima degli ammortamenti per ogni tipo di attrezzatura dei centri ; e ) alla misura degli interventi previsti all' art. 9, lettere f e g.

Art. 16

La Commissione di cui al precedente articolo e' composta : a ) dall' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, che la presiede ; b ) dal direttore regionale dell' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione ; c ) dal direttore dell' ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Palermo ; d ) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative a livello regionale ; e ) da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale ; f ) da due rappresentanti, uno per l'Industria ed uno per l' agricoltura, delle organizzazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni a livello regionale ; g ) da un rappresentante degli enti privati di formazione professionale. Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un dirigente dell' Assessorato regionale del lavoro proposto al gruppo competente in materia di formazione professionale. Nel caso di assenza o impedimaneto dell' Assessore la Commissione e' presieduta dal direttore regionale del Lavoro e della Cooperazione. I componenti della Commissione sono nominati con Decreto dell' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. La Commissione puo' invitare a partecipare ai propri lavori, per l' esame di particolari questioni, esperti nonche rappresentanti di enti o amministrazioni non inclusi nella sua composizione. In prima convocazione la Commissione e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. In seconda con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Art. 17

Ai componenti la Commissione di cui al precedente articolo spetta un gettone di presenza di lire 10.000 nonche il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

Art. 18

L' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione riferisce annualmente alla competente Commissione legislativa dell' assemblea regionale Siciliana sullo stato di attuazione del piano regionale per la formazione professionale di cui al precedente art. 5.

Art. 19

Per l' espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo l' Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione puo' autorizzare i funzionari regionali, per incarichi di missioni da effettuare limitatamente alla circoscrizione regionale, a servirsi di propri mezzi di trasporto, e puo' dispensarli dal produrre la dichiarazione di cui al primo comma dell' art. 8 della Legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Art. 20

Per l' espletamento delle stesse funzioni, ed in particolare il controllo e la vigilanza sulla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria delle attivita' di addestramento professionale dei lavoratori, l' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione si avvarra' anche degli uffici periferici del lavoro operanti nel territorio della Regione .

Art. 21

I beni mobili prodotti dalle esercitazioni pratiche non utilizzabili nei centri o nei corsi sono assegnati gratuitamente, con Decreto dell' Assessore regionale per il Lavoro e la Cooperazione, ai Comuni o ad enti pubblici di assistenza o beneficenza.

Art. 22

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge l' Assessore regionale per il Lavoro e la Cooperazione provvede al rilevamento delle strutture immobili e mobili e del personale degli enti di formazione professionali operanti nel territorio della Regione, e ne espone i risultati alla Commissione prevista dell' art. 15 nella prima seduta utile.

Art. 23

Nell' attesa che venga costituita la Commissione regionale prevista dall' art. 15 e comunque per non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente Legge, le competenze e le funzioni demandate alla stessa verranno esercitate dalla Commissione regionale per l' avviamento al lavoro e per la massima occupazione, istituita ai sensi della Legge regionale 27 dicembre 1969, n. 52.

Art. 24

Per l' attuazione delle finalita' previste dalla presente Legge e' autorizzata per l' anno finanziario in corso la spesa di lire 1.000 milioni. All' onere relativo si provvede utilizzando parte delle disponibilita' del cap. 20911 del bilancio della Regione per l' esercizio medesimo. Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, valutati in lire 1.000 milioni si provvede con parte dell' incremento del gestito delle entrate tributarie della Regione .

Art. 25

Le somme che saranno assegnate e versate alla Regione dello Stato per il finanziamento di attivita' di formazione professionale, i contributi finanziari concessi degli organi della Comunita' Economica Europea, saranno iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione dell' entrata e correlativamente in appositi capitoli di spesa dell' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione.

Art. 26

A decorrere dall' esercizio 1977 gli stanziamenti del bilancio della Regione iscritti in appositi capitoli destinati alla formazione professionale saranno trasferiti, con la Legge del bilancio, tra le spese dell' Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione.

Art. 27

Le norme incompatibili con le disposizioni della presente Legge sono abrogate.

Art. 28

La presente Legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.