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CAPO I - ORDINAMENTO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 1 - Finalita'
La Regione Calabria, ispirandosi ai principi della Costituzione, del proprio statuto e della Legge 845/1978, disciplinale attivita' di orientamento e formazione professionale nonche di educazione permanente, quali settori di intervento di un sistema formativo unitario. Le attivita' di orientamento sono finalizzate a scelte autonome e consapevoli; sia per il primo inserimento nell'attivita' lavorativa dei giovani; sia per la mobilita' dei lavoratori all' interno del mercato del lavoro. La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, ha per scopo di rendere effettivo l' esercizio del diritto del lavoro e la sua libera scelta e di favorire la cultura professionale dei lavoratori ed il reinserimento di quanti si trovano in cassa integrazione o disoccupati anche per effetto dei processi di innovazione tecnologica in atto. La formazione professionale si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e del piano regionale di sviluppo e tende a favorire l' occupazione, la produzione del lavoro, in armonia con il processo scientifico ed economico. L' esercizio delle attivita' di formazione e' libero nell'ambito della sua funzione di utilita' generale e di pubblico interesse. Le attivita' di educazione permanente sono rivolte al soddisfacimento dei bisogni di conoscenza e di partecipazione di ogni cittadino alla vita sociale e culturale della Regione . Le attivita' di orientamento e di formazione professionale nonche quelle di educazione permanente costituiscono il sistema formativo regionale.
Art. 2 - Destinatari
Il sistema formativo regionale e' destinato a tutti i cittadini Italiani che abbiano gli obblighi scolastici o ne siano stati prosciolti e mira ad offrire delle opportunita' formative ricorrenti per tutto l'arco della vita. Alle attivita' di cui al precedente art. 1 possono essere ammessi anche i cittadini stranieri che soggiornano in Italia per ragioni di lavoro o di formazione, in base ad accordi internazionali, e norme vigenti. La Regione, ai sensi dell' art. 3, lettera n) Legge 845/1978, favorisce la partecipazione dei soggetti portatori di handicaps psicofisici e comportamentali alle attivita' di formazione professionale, per agevolarne l'integrazione sociale e professionale. A norma dell' art. 1 della Legge n. 903 del 9 dicembre 1977 e' impedita qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso, per quanto riguarda l' accesso ai diversi tipi di corso e di contenuti dei corsi stessi.
Art. 3 - Tipologia degli interventi
La Regione realizza attivita' di formazione professionale al fine di assicurare conoscenza scientifico - tecnologiche ed abilita' pratico-operative relative ; - ai vari ruoli professionali del lavoro subordinato, del lavoro autonomo, del lavoro associato e di libere attivita' professionali ; - nei settori produttivi di beni e di servizi pubblici e privati e della agricoltura. La Regione promuove e coordina le attivita' di orientamento volte a favorire la scelta degli indirizzi e degli sbocchi professionali valorizzando le capacita' creative di ogni soggetto mediante ; - l' organizzazione di servizi che garantiscono la conoscenza delle tendenze in atto nel mercato del lavoro ; - iniziative di documentazione, di studio nonche di sperimentazione di mezzi e sussidi divulgativi. La Regione organizza attivita' di educazione permanente allo scopo di favorire un impiego del tempo libero che stimoli l' attiva' partecipazione dei cittadini alla vita economica, sociale e culturale.
Art. 4 - Le attivita' di formazione professionale
Le attivita' della formazione professionale sono rivolte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori e ad ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare particolari esigenze formative rientranti nella presente Legge. In particolare la Regione attua o promuove interventi finalizzati a : a)qualificare i giovani usciti dalla scuola dell' obbligo o in possesso di un titolo di studio superiore ; b) qualificare, specializzare, aggiornare , perfezionare lavoratori occupati, apprendisti, disoccupati o in cassa integrazione guadagni ad ogni livello tecnico-professionale, di strutture private e pubbliche, nei limiti previsti dall' art. 35 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616. A sostegno delle iniziative formative di cui al comma precedente la Regione programma, coordina o attua : a) studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale ; b) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi, sussidi didattici ed audiovisivi ; c) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale e delle tematiche ad essa connessi ; d) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale.
Capo II - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 5 - Criteri di programmazione
La Regione per le attivita' di orientamento, di osservazione sul mercato del lavoro e formazione professionale nonche di educazione permanente, fatte salve le attivita' degli uffici statali eventualmente competenti in materia, adotta il metodo della programmazione, che costituisce il momento attuativo della programmazione socio-economico regionale. La programmazione si ispira al principio della flessibilita' del sistema formativo e per la sua elaborazione viene assicurata la partecipazione delle autonomie locali e delle forze sociali interessate. La programmazione si articola in programmi pluriennali ed annuali.
Art. 6 - Programma annuale
In coerenza con quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo e sulla base dei dati forniti dall' osservatorio del mercato del lavoro di cui all' 37, la Giunta regionale, sentita la Commissione al piano, la consulta di cui all' art. 42 e la Commissione Consiliare competente, entro il mese di gennaio dell'anno precedente il triennio delibera uno schema di progetto di piano annuale contenente : a ) la stima dei fabbisogni di formazione professionale (in relazione all' andamento del mercato del lavoro e alle previsioni di sviluppo socio-economico) e la loro strutturazione in progetti ; b ) gli obiettivi da raggiungere globalmente a livello regionale e provinciale per quanto riguarda gli interventi previsti dall' 4 comma 2, lettere a) e b) : c ) gli obiettivi da perseguire per quanto riguarda gli interventi rivolti a sostenere sotto il profilo contenutistico, tecnico e metodologico, didattico, il sistema formativo regionale nonche i corsi di formazione e aggiornamento per gli operatori di formazione professionale di cui all'articolo 4, comma 3 lettere a) b) c) e d) ; d ) gli obiettivi da perseguire per quanto attiene gli interventi di orientamento professionale di cui all' art. 36 e) una ipotesi di riparto di fondi per ambito provinciale in relazione al volume di attivita' da realizzarsi. Sulla base dello schema di progetto di piano triennale, le Province, sentiti i Comuni singoli o associati, le Comunita' Montane, i consigli distrettuali scolastici e le parti sociali, elaborano una proposta di piano triennale nel quale sono indicati con le relative previsioni di spesa : a ) i fabbisogni formativi e le localizzazioni delle attivita' da realizzarsi nei centri di formazione professionale pubblici, esistenti o da istituire e quelli convenzionati o da convenzionare nonche degli interventi pubblici e convenzionati di cui all'art. 10 ; b ) gli investimenti finalizzati alla istituzione, adeguamento, trasformazione delle sedi e delle attrezzature dei centri di formazione professionale. Tale proposta deve essere inoltrata alla Giunta regionale entro il mese di marzo. La Giunta regionale integra e coordina le proposte Provinciali in un programma organico triennale, che tiene conto delle esigenze generali e di interesse regionale. Tale programma viene trasmesso al Consiglio regionale per la dovuta approvazione entro il mese di aprile. Ove i Comuni singoli o associati, le Comunita' Montane, i consigli distrettuali scolastici e le parti sociali interessate ritengano che le loro istanze siano state disattese dalle province, possono richiedere ulteriori incontri chiarificatori con la Regione ovvero con l' Assessorato alla formazione professionale o la Commissione Consiliare e competente per materia. I soggetti di cui al primo comma dell'art. 10 lettere a e b ) che intendono attuare iniziative in materia di formazione professionale dovranno darne preventiva comunicazione alle Province ed alla Regione, ai fini della loro considerazione agli effetti della programmazione Provinciale, regionale e del loro coordinamento.
Art. 7 - Piano annuale
Le Province, tenuto conto delle previsioni, dei criteri e delle modalita' stabilite dal programma pluriennale, elaborano una proposta di piano in cui vengono specificati: a ) l' impegno di spesa riferibile all' esercizio finanziario, con l' indicazione dei costi delle attivita' programmate ; b ) il settore di intervento e il numero delle unita' da qualificare, specializzare, riqualificare aggiornare nell'anno in ciascun settore ; c ) il numero, il tipo e la durata dei corsi, la loro articolazione in cicli formativi, la loro localizzazione, il numero degli allievi per ciascun corso, nonche la natura pubblica o convenzionata della gestione ; d ) le unita' di personale docente e non docente da impegnare per ogni centro o sede di attivita' ; e ) l'istituzione, l' ammodernamento o l' ampliamento dei centri e delle sedi pubbliche di formazione professionale ; f ) l' ammodernamento o l' ampliamento delle attrezzature dei centri di formazione professionale pubblici e convenzionati ; g ) le provvidenze e le agevolazione di cui all' art. 16 articolate per tipologia di intervento ; h ) gli interventi di raccordo con la scuola secondaria superiore. Tale proposta deve essere presentata alla Giunta regionale entro il 30 marzo di ogni anno. La Giunta regionale sulla base della proposta annuale Provinciale, sentita la Commissione al piano e la consulta regionale, predispone lo schema di piano annuale, nel quale, oltre gli elementi presenti nei piani annuali Provinciali vengono indicati : a ) le attivita' previste dall' art. 4 comma 3, lettere a ) b ) c ), d ), relative alla formazione professionale ; b ) le attivita' e gli interventi d orientamento professionale ; c ) le attivita' e gli interventi relativi all' osservazione sul mercato del lavoro ; d ) i progetti speciali da autorizzare al finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Tale schema di piano annuale viene trasmesso entro il 30 aprile alla Commissione Consiliare competente e viene approvato dal Consiglio regionale entro il termine del 30 maggio. Le attivita' formative finalizzate alla riqualificazione dei lavoratori, in relazione a programmi di ristrutturazione o riconversione delle aziende collegati o non a processi di mobilita' attuati ai sensi degli articoli 3 e 22 della Legge 845/1978, i cui programmi sono soggetti alla approvazione dei competenti organi statali, si realizzano mediante la definizione di appositi piani. Tali piani, predisposti dall' Assessorato competente, a seguito di istruttorie, le cui procedure e modalita' sono definite in sede di Regolamento attuativo della presente Legge, vengono inoltrati agli organi statali, sentita la Commissione al piano, la consulta di cui all'art. 42 e la competente Commissione Consiliare.
Art. 8 - Procedure per l'accesso ai finanziamenti del fondo sociale europeo
La Giunta regionale, tenuto conto delle indicazioni di cui al programma triennale regionale e delle disponibilita' di bilancio, dirama le direttive per l'accesso ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo in materia di formazione professionale e di quelli intergrativi erogati dal fondo di rotazione o dalla Regione, assicurandone la piu' ampia fideiussione mediante apposito Avviso annuale pubblicato nelle forme piu' idonee. L' Avviso indica le condizioni, le procedure ed i termini per la presentazione dei relativi progetti. Alla inclusione dei progetti nel piano annuale di formazione professionale ed al conseguente rilascio dell' autorizzazione ai fini dell' accesso ai finanziamenti previsti dal presente articolo provvede La Giunta regionale. Con Regolamento saranno dettate le norme di attuazione del presente articolo, IV i comprese quelle relative ai termini ed alla modalita' di inclusione dei progetti nel piano annuale regionale.
Art. 9 - Conferenza regionale sulla formazione professionale
La Giunta regionale ai fini della programmazione di cui al precedente articolo 6, promuove la Conferenza regionale sulla formazione professionale con l' intento di valutare i fatti occupazionali conseguibili ai vari livelli di qualificazione e quale suo momento di dibattito e di riflessione per l' individuazione dei processi innovativi settoriali a breve e medio termine. Alla conferenza partecipano le province, le organizzazioni sindacali e le associazioni e categorie produttive, le universita' della Calabria, I rappresentanti degli enti convenzionali e degli operatori della formazione professionale. La conferenza elabora un documento che sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione .
Capo III - ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PIANI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE.
Art. 10 - Strutture e interventi di formazione professionale
L' attuazione dei programmi e dei piani di formazione professionale e' realizzata : a ) direttamente nelle strutture regionali, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi dei piani ; b ) mediante convenzioni stipulate ai sensi dell' art. 5 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845. I centri di formazione professionale sono unita' logistiche con carattere di stabilita' e continuita', impegnate in attivita' formative mono e plurisettoriali, dotate in misura adeguata di ambienti, laboratori, servizi, attrezzature e del personale necessario, idonee ad assicurare la progettazione, l' organizzazione e lo sviluppo degli interventi formativi previsti dal programma pluriennale e dal piano annuale. Gli interventi didattici di cui al secondo comma sono progetti in presenza di fabbisogni specifici senza carattere ricorrente e realizzati in ambienti idonei. I requisiti professionali dei direttori dei centri di formazione professionale saranno determinati con apposita Legge regionale. Per quanto riguarda i direttori dei centri convenzionati si fa riferimento ai requisiti richiesti dal C.C.N.L. Del settore.
Art. 11 - Centri ed attivita' di formazione professionale regionali
Le attivita' di formazione professionale attuate in forma diretta dalla Regione, fanno capo funzionalmente ed organizzativamete all' Assessorato alla formazione professionale, salvo quanto previsto dal successivo articolo 40. Le attivita' formative del settore socio-sanitario, nel rispetto delle norme di riserva statale di cui all'art. 6 lettera Q della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, fanno capo all' Assessorato stesso di concerto con l' Assessorato alla formazione professionale. La gestione di tali attivita' rimane di competenza delle UU. SS. LL. Spetta alla Giunta regionale, sentito il parere della consulta e viste le proposte delle province : - la individuazione delle sedi da destinare a centri di formazione professionale a gestione regionale, indicato per ciascuna di esse, la finalizzazione di massima per grossi settori d' intervento ; - la istituzione, la riconversione e l' eventuale soppressione dei centri in coerenza con le indicazioni contenute nel programma pluriennale. La Regione puo', inoltre, realizzare attivita' formative specifiche e a carattere non ricorrente, anche in sedi occasionali, pubbliche, private o aziendali a condizione che venga assicurata la disponibilita' di strutture, capacita' organizzative ed attrezzature idonee.
Art. 12 - Enti e attivita' di formazione professionale e gestione convenzionata per l' attuazione degli interventi formativi previsti nel programma pluriennale e nel piano annuale
La Regione puo' stipulare convenzioni con enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche dei lavoratori autonomi e degli imprenditori o di associazioni ed enti con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo. Per poter avere accesso al regime di convenzione, gli enti di cui al comma precedente, devono possedere i seguenti requisiti : 1 ) avere come fine la formazione professionale : 2 ) disporre di strutture, capacita' organizzati e attrezzature idonee ; 3 ) non perseguire scopi di lucro ; 4 ) garantire il controllo sociale delle attivita' 5 ) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria ; 6 ) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita' 7 ) accettare il controllo della Regione, che puo' effettuarsi anche mediante ispezioni sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati. Il riconoscimento dei centri di formazione professionale e' adottato con provvedimento della Giunta regionale e qualora nel corso delle attivita' vengano meno i requisiti richiesti, la Regione, assegnato un congruo termine per i necessari adeguamenti, revoca il riconoscimento.
Art. 13 - Criteri e oggetto delle convenzioni
La Giunta regionale stipula, ai sensi dell' articolo 5 Legge 845/1978, le convenzioni con gli enti, imprese e loro consorzi, previsti dall' articolo 12. Le convenzioni assicurano ai soggetti convenzionati : - omogeneita' di trattamento e parita' di condizioni ; - rispetto della proposta formativa ; - responsabilita' della gestione, sottoposta alla vigilanza tecnica ed amministrativa della Regione nonche al controllo sul corretto utilizzo dei finanziamenti. Le convenzioni, predisposte dall' Assessorato competente, stabiliscono : 1 ) la tipologia, la durata dei corsi e il relativo numero di allievi ; 2 ) i centri di formazione professionale e le sedi in cui si svolgono gli interventi ; 3 ) il numero delle unita' di personale ( direttivo, amministrativo, docente, ausiliario ) necessario ; 4 ) l' obbligo di applicare agli operatori dipendenti dai centri di formazione professionale degli enti di cui all' articolo 12 il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro ; 5 ) l' entita' del finanziamento regionale, le modalita' di erogazione, rendicontazione e restituzione di eventuali somme non utilizzate ; 6 ) l' obbligo di rendere pubblico il bilancio annuale relativo, alle attivita' formative ; 7 ) l'obbligo di accettare il controllo della Regione sullo svolgimento delle attivita' e sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati, anche mediante ispezione ; 8 ) l'obbligo di sottostare al controllo sociale delle attivita'; 9 ) l' obbligo di applicare le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella convenzione, la Giunta regionale, previa diffida a regolarizzare entro congruo termine, che verra' definito con opposito Regolamento, gli adempimenti dovuti, dichiara la risoluzione della convenzione e dispone la revoca dei finanziamenti nonche la restituzione dei fondi gia' erogati. La risoluzione della convenzione deve essere deliberata dalla Giunta regionale allorche' l'ente convenzionato smette di produrre la rendicontazione dei finanziamenti regionali ricevuti per due anni consecutivi, ovvero non provveda, entro lo stesso termine, alla restituzione delle eccedenze finanziarie accertate e notificate dal competente Assessorato.
Capo IV - CONTROLLO SOCIALE E DIRITTO DEGLI ALLIEVI.
Art. 14 - Funzione del comitato di controllo sociale
Il controllo sociale della gestione degli interventi di formazione professionale presso ciascun centro di formazione professionale pubblico o di soggetto convenzionato e' assicurato da un apposito Comitato costituito a norma dell' art. 3, ultimo comma lettera e ) Legge n. 845/1978. Il Comitato di controllo sociale: - formula proposte per la migliore organizzazione didattica dei centri di formazione professionale, per le iniziative sperimentali e integrative e per eventuali attivita' di recupero in favore degli allievi ; - esprime pareri sull' attuazione dei servizi sociali a favore degli allievi ; - esprime una valutazione sull' organizzazione degli interventi formativi e sui rendiconti finanziari.
Art. 15 - Composizione del comitato di controllo sociale
Il Comitato di controllo sociale nominato dall' Assessore regionale alla formazione professionale e' composto da : 1 ) il direttore del centro di formazione professionale ; 2 ) n. 2 rappresentanti del personale 3 ) n. 1 , membro designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori ; 4 ) n. 1 membro designato dalle organizzazioni dei datori di lavoro ; 5 ) n. 1 membro designato dai lavoratori autonomi ; 6 ) n. 1 membro designato dal movimento cooperativo ; 7 ) n. 1 rappresentante degli allievi; 8 ) n. 1 rappresentante del Comune ove e' ubicato il centro. Il Comitato di controllo sociale dura in carica due anni ed e' validamente costituito anche nel caso in cui manchino una o piu' designazioni, purche' si raggiunga almeno la maggioranza della composizione prevista. Nella sua prima adunanza il Comitato elegge fra i componenti in carica il presidente.
Art. 16 - Provvidenze e diritti degli allievi
La partecipazione alle attivita' di formazione professionale e' gratuita. La Regione contribuisce a rendere effettivo il diritto alla formazione professionale mediante provvidenze e agevolazioni da stabilire con i piani annuali di cui all' articolo 7. I destinatari degli interventi formativi previsti dalla presente Legge con assicurati contro gli infortuni sul lavoro. Gli allievi hanno diritto alle agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall' art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche al differimento del servizio militare di leva, ove previsto dalle leggi statali.
Art. 17 - Indirizzi di programmazione didattica
Gli indirizzi della programmazione didattica, in conformita' a quanto stabilito dall' art. 7 della Legge n. 845, devono contenere la tipologia specifica, la durata, le modalita' di organizzazione e di conclusione dei corsi, nonche una proposta metodologica per la progettazione didattica degli stessi, tale da consentire in un ambito interdisciplinare e nel rispetto della molteplicita' degli educativi, l' unitarieta' tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali. La progettazione didattica del singolo intervento formativo dovra' conformarsi a criteri di polivalenza, nell' ambito della fascia di mansioni interessata ed adattarsi alle diverse situazioni ed esigenze territoriali, tenendo conto dei livelli scolastici di partenza, delle esperienze professionali degli allievi, nonche dei risultati della sperimentazione formativa gia' applicata.
Art. 18 - Struttura ciclica e modulare degli interventi
Le attivita' di formazione professionale sono articolate in uno o piu' cicli ed in ogni caso non piu' di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. I cicli formativi sono definiti dall' insieme di attivita' teoriche e pratiche finalizzate al conseguimento di un prefissato obiettivo professionale. A tal fine, i cicli potranno essere articolati in periodi di attivita' didattica ed in periodi di esperienza lavorativa presso imprese produttive e di servizi. Ciascun ciclo e' rivolto a gruppi di utenti definiti per indirizzo professionale e per livello di conoscenza teorica pratica. Non e' consentita la frequenza continua di di piu' di quattro cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di handicaps.
Art. 19 - Collegio docenti
All' interno di ciascun centro, sia pubblico o di soggetto convenzionato, viene istituito il Collegio dei docenti, formato dal direttore e dal personale docente di ruolo e non di ruolo. Spetta al Collegio : a ) proporre iniziative che presiedano al funzionamento didattico del centro al fine di adeguare i programmi di insegnamento a specifiche esigenze locali e favorire il coordinamento interdisciplinare ; b ) valutare l' andamento complessivo dell' intervento didattico della sua efficacia in relazione agli obiettivi programmati, proponendo eventuali misure per il miglioramento dell' attivita' formativa ; c ) collaborare in ordine alla strutturazione dell' orario di lavoro, alla programmazione e allo svolgimento di attivita' complementari ; d ) proporre l' adozione dei libri di testo e la scelta dei sussidi didattici-audiovisivi ; e ) proporre iniziative di sperimentazione didattica e aggiornamento dei docenti. Nei centri degli enti convenzionati le proposte verranno sottoposte alla verifica e all' approvazione dell' ente, che, in caso di dissenso, dovra' darne motivazione scritta al Collegio. Il Collegio e' presieduto dal direttore del centro e si riunisce ogni qualvolta il direttore ne ravvisa la necessita' o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta e comunque con una periodicita' non inferiore ai 30 giorni. Per l' assolvimento dei compiti di cui al punto a ) il Collegio dei docenti puo' articolarsi in commissioni operative, sulla base dei settori e dei comparti di attivita' del centro. Le riunioni del Collegio dei docenti hanno luogo durante l' orario di servizio e in ore non coincidenti con l' orario di lezione.
Art. 20 - Raccordi con il sistema scolastico
La formazione professionale non e' alternativa rispetto alla scuola secondaria superiore. La Regione, al fine di facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni scolastiche, mediante apposite convenzioni, mette a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attivita' di lavoro e di formazione tecnologica nell' ambito della scuola dell' obbligo e della scuola secondaria superiore. Per gli allievi della formazione professionale che abbiano superato l' eta' dell' obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, la Regione adotta, con il consenso degli interessati, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attivita' didattiche che dovranno essere attuate dalla competente autorita' scolastica, cui spetta il conferimento del titolo.
Art. 21 - Raccordi con il sistema produttivo
La Regione e gli enti di cui all' articolo 12 stipulano convenzioni con le imprese di tutti i settori produttivi per consentire agli allievi che frequentano iniziative formative professionali, periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione, oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienze di lavoro. Il tirocinio e le esperienze di cui al comma precedente costituiscono attivita' formative e pertanto non possono essere utilizzate per scopi di produzione aziendale. Gli enti di gestione provvedono a coprire gli allievi ed il personale docente contro particolari rischi di infortunio connessi alla suddetta attivita'. La Regione puo' disporre, a favore delle imprese, l' erogazione di contributi per periodi di studio concessi agli apprendisti in aggiunta a quelli previsti a norma di Legge e di contratto. Possono, inoltre, essere istituiti, presso laboratori artigiani, corsi professionali affidati ai titolari delle imprese artigiane che abbiano idonee condizioni didattiche per consentire l' apprendimento del mestiere. Il Regolamento attuativo della presente Legge disciplina le tipologie delle attivita', i corsi, le procedure e le modalita' della formazione professionale previste nel comma precedente.
Art. 22 - Attestati di qualifica
Agli allievi dei corsi di formazione professionale che abbiano superato le prove finali e' rilasciato un attestato di qualifica o di specializzazione ai sensi e per gli effetti della Legge n. 845/1978. L' attestato dovra' conformarsi al modulo ufficiale predisposto dalla Giunta regionale, che dovra' essere sottoscritto dall' Assessore regionale alla formazione professionale. Per gli allievi che abbiano partecipato ad attivita' di formazione professionale senza conseguire l' attestato di qualifica o di specializzazione e rilasciato, a richiesta un certificato di frequenza a firma del responsabile del centro o del responsabile dell' ente gestore del corso. Nel certificato di frequenza deve essere indicato il tipo di iniziativa formativa, la durata, le caratteristiche del corso e la valutazione del profitto.
Art. 23 - Prove e intermedie e finali
I corsi delle attivita' ordinarie si concludono con prove pratiche e colloqui finali diretti ad accettare il grado di preparazione professionale. I passaggio da una fase all' altra del medesimo ciclo formativo avviene per scrutinio. La mobilita' da un ciclo formativo ad altro di tipo similare, puo' avvenire direttamente a seguito di colloquio. Le prove finali si svolgono dinanzi ad una Commissione composta a ) da un rappresentante della Regione in qualita' di presidente ; b ) da un rappresentante dell' ufficio periferico del Ministero della Pubblica Istruzione ; c ) da un esperto designato dal direttore dell' ufficio regionale del lavoro e massima occupazione ; d )da un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro ; e )da un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori ; f ) da due docenti del corso. A ciascun componente della Commissione d' esami, ad eccezione dei dipendenti degli enti convenzionati, spetta, per ogni giorno di seduta un gettone di presenza, pari al 70 per cento del compenso previsto per i componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti Locali. L' importo dei gettoni di presenza relativo ai dipendenti regionali deve essere, a cura dell' ente convenzionato, versato a favore della Regione Calabria. Ai dipendenti regionali sara' riconosciuto il trattamento economico di cui all' art. 31 della Legge regionale n. 15/1980 e successive modificazioni.
Art. 24 - Finanziamenti dei centri regionali
Fino all' entrata in vigore della delega alle province ai centri regionali sono assegnati i fondi necessari per lo svolgimento dei corsi previsti dal piano annuale e per le attivita' correlate, almeno trenta giorni prima dell' inizio dell' attivita' formativa, mentre continuano ad essere amministrate direttamente dagli uffici centrali regionali per le spese ed il personale di ruolo a tempo determinato dei centri regionali, nonche la spesa dei canoni di locazione ed oneri condominiali, contratti di assicurazione, manutenzione straordinaria dei locali. Per tutte le altre spese relative al funzionamento del centro e allo svolgimento delle attivita', e' istituito un fondo di economato gestito dal direttore del centro, sentito il Comitato di controllo sociale. Le Delibere ed i documenti amministrativi del centro, a conclusione di ciascun ciclo formativo, sono soggette alla revisione degli uffici regionali, che sottopongono alla Giunta regionale, per l' approvazione, il rendiconto annuale.
Art. 25 - Finanziamento degli enti convenzionali per lo svolgimento delle attivita' di formazione professionale
I finanziamenti in relazione alle seguenti categorie di spese : 1 ) retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione all' organico del personale docente e non docente fissato dalla convenzione ; 2 )spese di organizzazione e per l' acquisto di materiale didattico ; 3 ) provvidenze per l' attuazione del diritto alla formazione degli allievi ; 4 ) sovvenzioni dirette all' ammodernamento delle attrezzature tecnico-didattiche ; il Decreto inoltre stabilisce l' ammontare del finanziamento per le eventuali sedi regionali, nella misura e nei casi contemplati dal Regolamento di attuazione. La Regione puo' anche corrispondere contributi nel quadro dei programmi di aggiornamento, di riconversione e potenziamento dei centri, funzionali alla realizzazione del piano.
Art. 26 - Erogazione dei finanziamenti e rendicontazione
L' erogazione dei finanziamenti di cui all' art. 25 per tutti i tipi di convenzione viene effettuato secondo le seguenti modalita': -personale ( punto 1 art. 25 ) 100 per cento all' inizio dell' attivita' formativa : - altre voci ( punti 2, 3, 4 art. 25 ) 50 per cento dieci giorni prima dell' inizio dell' attivita' 40 per cento a meta' dell' attivita' ; 10 per cento al termine delle operazioni formative. In caso di ritardo nell'approvazione del piano di cui all' art. 7, la Giunta regionale e' autorizzata ad erogare i finanziamenti relativi alla retribuzione del personale e relativi oneri sociali, in relazione all' organico del personale fissato dalla convenzione. La seconda erogazione e' subordinata alla presentazione della rendicontazione delle attivita' svolte nell' anno formativo immediatamente trascorso o precedentemente concluse. Spetta all' Assessorato alla formazione professionale definire i criteri e le modalita' di rendincontazione sull' impiego dei fondi stanziati.
Art. 27 - Assistenza tecnica, vigilanza e controllo
Spettano all' Assessorato regionale alla formazione professionale le funzioni inerenti : - l' accertamento dei requisiti per il riconoscimento dei centri e delle sedi di svolgimento dei corsi ; - l' assistenza tecnica ai centri, per il migliore conseguimento dei fini formativi ; - la vigilanza ed il controllo tecnico-didattico-amministrativo-contabile sullo svolgimento delle attivita' corsuali. Disfunzioni e irregolarita' eventualmente riscontrate in sede di controllo vanno notificate a chiusura dell' ispezione mediante una copia del verbale di accertamento. Avverso tale verbale l' ente gestore, entro dieci giorni puo' inoltrare all' Assessorato, per le conseguenti determinazioni, le controdeduzioni alle contestazioni notificate. Nel caso di constatate gravi irregolarita' , la Giunta regionale delibera , a secondo della gravita', la chiusura dei corsi e / o dei finanziamenti concessi e/o la revoca del riconoscimento di idoneita' del centro. A sostegno dell' attivita' di vigilanza, l' Assessorato regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, puo' istituire, per problemi specifici, una Commissione di esperti e tecnici anche esTerni all' amministrazione regionale.
Art. 28 - Beni prodotti
I beni prodotti dagli allievi durante le attivita' di formazione professionale al termine del corso vanno inventariati e devoluti ad enti ed istituzioni pubblici di assistenza nell' ambito delle rispettive Provincie, previa autorizzazione dell' Assessore alla formazione professionale.
Art. 29 - Stato giuridico e trattamento economico del personale
Fino a quando non sara' provveduto a norma dell' art. 9 comma 3 della Legge 21-12-1978, 845, il personale della Regione addetto alla formazione professionale, compreso quello operante nel settore formativo socio-sanitario, resta inquadrato nel ruolo unico regionale, contingente della formazione professionale, a norma dell'art. 2 della Legge regionale n. 8 del 16 maggio 1980. Ferme restando le qualifiche funzionali gia' conseguite, al personale operante al 31-12-1984 in strutture regionali diverse dall' attivita' formativa, potra' essere applicata la mobilita' interna di cui all'Art. 8 della Legge regionale 22-11-1984, n. 34, nell'ambito dell'interno ruolo unico regionale. All' atto dell' assegnazione funzionale del personale per l' esercizio delle funzioni delegate, al personale di cui al comma precedente sara' consentito il diritto di opzione circa la eventuale permanenza nel ruolo regionale, al fine di garantire la conservazione di particolari professionalita' gia' acquisite. Il rapporto di lavoro del personale in servizio presso i centri di interventi convenzionati, e' disciplinato dai soggetti promotori nel rispetto delle norme stabilite dal C.C.N.L. Di categoria. I requisiti per l' ammissione all' insegnamento nelle attivita' di formazione professionale sono determinati ai sensi dell' art. 9 comma i della Legge 21-12-1978, n. 845.
Art. 30 - Orario lavoro
L' orario di lavoro per tutti gli operatori della formazione professionale, sia della gestione diretta che indiretta, e' determinato dai rispettivi C.C.N.L. Di categoria.
Art. 31 - Albi operatori della formazione professionale
Sono istituiti presso l'Assessorato regionale alla formazione professionale due albi degli operatori dei centri di formazione professionale di cui uno dei centri pubblici e l'altro degli enti convenzionati ; tali albi sono finalizzati alla qualificazione del settore, al governo della mobilita' e del nuovo reclutamento. Gli albi sono divisi : -per Provincia ; -per ambiti disciplinari omogenei, per quanto riguarda i docenti -per funzioni, per quanto riguarda il personale non docente. Per il comparto pubblico l' albo si articola in : a ) personale di ruolo e personale a tempo indeterminato ; b ) personale a tempo determinato e aspirante all' incarico. Per il comparto convenzionato l' albo si articola in : a ) personale a tempo indeterminato compreso il personale utilizzato dagli enti di formazione nei speciali finanziati dal Fondo Sociale Europeo e con il concorso finanziario della Regione ; b ) personale a tempo determinato e aspirante all'incarico. Le modalita', i criteri e le procedure per la tenuta e l' aggiornamento degli albi, nonche l' utilizzazione del personale in essi compreso, saranno stabiliti dal Regolamento di attuazione della presente Legge. Per quanto riguarda i nuovi aspiranti, i requisiti necessari per la iscrizione agli albi e per la partecipazione ad eventuali corsi abilitanti sono quelli richiesti dalla Legge 845/1978. Il personale compreso nell' albo regionale, sia della gestione pubblica che convenzionata, non direttamente utilizzato per l' attuazione degli interventi formativi, sara' impegnato dalla Regione : a ) nella partecipazione a corsi di aggiornamento, riqualificazione, nel quadro degli obiettivi della programmazione regionale ; b ) nella realizzazione di attivita' di orientamento professionale ; c ) nella realizzazione della attivita', previste per l' osservatorio regionale e per gli osservatori territoriali sul mercato del lavoro. L' utilizzazione di detto personale che, comunque, rimarra' nell' ambito del rapporto privato di enti convenzionati presso strutture pubbliche , avverra' secondo una apposita normativa della Regione . In caso di chiusura dell' ente di appartenenza e di disponibilita' presso strutture pubbliche della Regione o degli enti delegati, l' utilizzazione in dette strutture del personale in mobilita', privo di incarico, avverra' mediante accordi tra Regioni o enti delegati, organizzazioni sindacali, enti convenzionati.
Art. 32 - Commissione per la gestione degli albi
Per la gestione degli albi di cui all' art. 31 la Giunta regionale costituisce due commissioni composte da : 1 ) per La gestione pubblica : a ) Assessore al ramo o suo delegato ; b )tre rappresentanti del personale che opera nel settore pubblico della formazione professionale ; c ) un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ; d ) un funzionario regionale con funzioni di segretario ; 2 ) per la gestione convenzionata : a ) Assessore al ramo o suo delegato ; b ) tre rappresentanti degli enti convenzionati ; c )un rappresentante per ognuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ; d ) un funzionario regionale con funzioni di segretario. I rappresentanti di cui ai punti b ) e c ) durano in carica tre anni e sono riconfermabili. Le commissioni esprimono obbligatoriamente pareri e formulano proposte sulle iniziative dirette alla piena utilizzazione e all' aggiornamento del personale e su ogni altra questione relativa all' applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Le modalita', i criteri, le procedure per la nomina dei componenti di cui alla lettera b ) dei precedenti numeri 1 e 2, nonche per l' esercizio delle funzioni assegnate alla Commissione, sono stabilite dal Regolamento di attuazione della presente Legge.
Art. 33 - Assunzioni - sostituzioni - mobilita' del personale
L' Assessorato regionale alla formazione professionale, per esigenze derivanti dalla programmazione regionale, potra' utilizzare, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, il personale dei centri pubblici di formazione professionale in altri centri, anche al di fuori della Provincia . A detto personale, nei casi contemplati, si applica il trattamento di missione come previsto dalla legislazione regionale. Per quanto riguarda, invece, la mobilita' del personale degli enti convenzionati si fa riferimento al C.C.N.L. Per far fronte ad eventuali necessarie sostituzioni di personale in servizio, i centri pubblici e convenzionati devono accertare la disponibilita' nell' albo regionale del personale occorrente. Prima di procede a nuovi incarichi gli enti convenzionati sono tenuti ad utilizzare i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato eventualmente in mobilita' o con orario ridotto, in rapporto alla qualifica professionale richiesta, con l' impegno al rispetto, da parte del lavoratore dipendente, della proposta formativa dell' ente convenzionato, al fine di garantire l' attuazione dell' art. 3 lettera c ) art. 4 lettera h ) e art. 7 ultimo comma della Legge n. 845/1978, nel rispetto dei diritti riconosciuti al lavoratore dell' art. 3 lettera g ) della Legge n. 845/1978 e dagli Art. 1 e 8 della Legge n. 300/70. In mancanza di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato eventualmente in mobilita' o con orario ridotto, gli enti convenzionati dovranno fare ricorso agli albi regionale del personale.
Art. 34 - Prestazioni professionali
Qualora gli interventi di formazione professionale prevedano l' insegnamento di specifiche materie richiedenti particolare esperienza o specializzazione tecnico-scientifica, i soggetti che svolgono corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione possono ricorrere a collaboratori didattici o esperti che non risultino inclusi nell' albo di cui all' art. 31. Le prestazioni di tali collaboratori ed esperti saranno regolare unicamente con incarichi di collaborazione professionale, escludendo, in ogni caso, l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato. Gli enti convenzionati per avvalersi delle prestazioni professionali di cui al primo comma debbono essere preventivamente autorizzati dal competente Assessorato regionale.
Art. 35 - Formazione ed aggiornamento degli operatori
La Regione promuove iniziative al fine di assicurare il costante sviluppo qualitativo della formazione professionale e il continuo adeguamento delle attivita' formative all' evoluzione culturale, tecnologica e scientifica. A tal fine la Regione, nell' ambito del programma pluriennale e del piano annuale, predispone organici interventi volti alla formazione, aggiornamento e riqualificazione anche mediante stages aziendali, del personale operante nella formazione professionale, compreso quello impegnato nelle strutture convenzionate. E fatto obbligo al suddetto personale di partecipare alle iniziative promosse e/o gestite dalla Regione, di cui al precedente comma.
Art. 36 - Interventi per l'orientamento professionale
La Regione disciplina le attivita' di orientamento quale Parte Integrante del normale percorso formativo del giovani e degli adulti, nell' intento di creare le condizioni per il loro autorientamento. A tal fine concorda e realizza d' intesa con le competenti autorita' scolastiche regionali e con i consigli scolastici distrettuali, un' attivita' unitaria e continua di orientamento scolastico e professionale. Per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente comma, la Regione : a ) attiva interventi di animazione ai problemi dei soggetti coinvolti in processi di transizione dalla scuola al lavoro, da lavoro a lavoro e dalla formazione al lavoro ; b ) provvede alla diffusione di informazioni quantitative e qualitative sul mercato del lavoro , risolte agli organi collegiali della scuola, a genitori, allievi, insegnanti, lavoratori, operatori economici, alle parti sociali ed alle associazioni con finalita' formative e sociali ; c ) provvede alla raccolta, elaborazione, diffusione degli elementi conoscitivi concernenti : l' ordinamento scolastico regionale e statale ;l' ubicazione delle istituzioni scolastiche e strutture di formazione professionale sul territorio regionale ; la scolarita', le propensioni, scelte e motivazioni scolastiche e professionali dei giovani ; d ) elabora sussidi per l' attivita' orientativa, promuove iniziative di studi e di sperimentazione didattica ed ogni altra iniziativa comunque relativa alla materia del presente articolo ; e ) provvede all' interscambio di esperienze culturali e lavorative, ad incontri tra associazioni nazionali, federazioni sindacali all' estero e figli degli emigrati, pubblicizzando le iniziative di cui al presente articolo, previe intese con il Governo e nell' ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al primo comma dell'Art. 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Per realizzazione delle attivita' di orientamento professionale la Giunta regionale istituisce apposite strutture operative territoriali, sentito il parere della Commissione Consiliare competente.
Art. 37 - Istituzione dell' osservatorio sul mercato del lavoro
La Regione, nel rispetto dell' attivita' degli uffici statali istituzionalmente competenti in materia, promuove e coordina una attivita' di osservazione permanente sul mercato del lavoro , al fine di conoscere, mediante studi e rilevazioni sistematiche, i termini quantitativi e qualitativi delle componenti strutturali della domanda e dell' offerta del lavoro e le relative dinamiche, necessari per assolvere alle funzioni di programmazione, di interventi di orientamento e di formazione professionale, di cui all' art. 3 della Legge 21-12-1978, n 845. Per realizzare gli scopi di cui al comma precedente viene attivato l' ufficio osservatorio sul mercato del lavoro presso l'Assessorato regionale alla formazione professionale.
Art. 38 - Funzioni dell' osservatorio regionale sul mercato del lavoro
Spetta all' osservatorio sul mercato del lavoro , sempre con la salvaguardia di analoghe attivita' da parte di uffici statali : - la definizione dei criteri metodologici di ricerca e dei programmi operativi di rilevazione ; - l' elaborazione di particolari indagini a carattere integrativo rispetto alle fonti disponibili anche mediante convenzioni con enti ed istituti pubblici e privati le cui previsioni di consulenza, informazione, ricerca ed elaborazione attengano alle finalita' del presente articolo ; - la raccolta dei flussi informativi provenienti dagli osservatori territoriali e da organismi ed enti pubblici privati, curandone l' omogeneizzazione e la collocazione in quadri di riferimento comuni ; - l' organizzazione di incontri, confronti di ipotesi e risultati, con le forze sociali, gli enti economici-territoriali, le universita' statali e gli uffici periferici dello Stato , strutture di orientamento scolastico e professionale, altri enti o associazioni interessati ; - l' elaborazione di un rapporto annuale sullo Stato dell' occupazione per tutti i settori ed attivita', nonche sui quantitativi e qualificativi della manodopera e le previsioni occupazionali e la predisposizione di un piano regionale per fabbisogni formativi, basato sulle risultanze delle proprie attivita' di studio, ricerca, analisi ed elaborazione. L' osservatorio sul mercato del lavoro si avvale della consulenza di Comitato scientifico formato da esperti nominati dal Presidente della Giunta regionale e scelti tra docenti universitari competenti in materia di mercato del lavoro , scienze matematiche, statistiche, economiche e sociali e/o tra operatori del settore di provata qualificazione tecnica, dai responsabili degli osservatori territoriali, da rappresentanti dello ISFOL. Compito precipuo di tale Comitato e' quello di dare veste operativa alle scelte del servizio, elaborando programmi tecnico-organizzativi, con particolare riferimento ai problemi di metodologie della rivelazione e della elaborazione delle informazioni.
Art. 39 - Compiti dell' osservatorio
L' osservatorio regionale si articola in osservatori Provinciali, con il compito di raccogliere sistematicamente dati e informazioni sulle dinamiche demografiche, sulla composizione della struttura scolastico-formativa, sulla struttura produttiva e dell' occupazione, sulla composizione alla forza lavoro, utilizzando fondi disponibili e collaborando a eventuali ricerche programmate e attivate dal servizio regionale, su specifiche realta' produttive e particolari segmenti di forza lavoro. Per il reperimento di tali informazioni gli osservatori territoriali possono avvalersi della collaborazione del Ministero del Lavoro e del Ministero della Pubblica Istruzione, della Camera di Commercio, degli enti previdenziali ed assicurativi, delle organizzazioni imprenditoriali dei lavoratori autonomi, delle associazioni cooperative e delle organizzazioni sindacali. Per il reperimento delle informazioni sulle imprese l' osservatorio territoriale si avvale del disposto dell' art. 4 , primo comma lettera F, della Legge 22-7-1981, n. 628.
Art. 40 - Attivita' libere di formazione professionale
La Regione puo' riconoscere attivita' di formazione professionale svolte da enti, associazioni e organizzazioni anche non convenzionate. Tale riconoscimento, da cui non puo' sorgere alcun diritto a contributi e finanziamenti regionali, e' accordato su istanza del soggetto gestore dei corsi. A tal fine si richiede : - che i corsi siano compatibili con i piani regionali di formazione professionale ; - che l' ente disponga di strutture logistiche idonee, attrezzature, capacita' organizzative ; - che le rette di frequenza siano ritenute congrue ; - che il personale impiegato sia in possesso dei necessari requisiti e venga assunto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ; - che vengano applicati gli indirizzi e l' articolazione didattica di cui alla presente Legge. Qualora si rilevi in venir meno di uno dei requisiti richiesti o di irregolarita' attinenti lo svolgimento delle attivita', il riconoscimento viene revocato con provvedimento della Giunta regionale. Gli allievi dei corsi riconosciuti sono ammessi a sostenere le prove finali secondo le norme di cui all' art. 23. Col superamento dei corsi finali gli allievi conseguono un attestato di qualifica professionale o di specializzazione rilasciati dagli enti promotori e vistati dall' Assessore regionale competente con la stessa validita' degli attestati di cui all' art. 22.
Art. 41 - Presa d'atto di corsi liberi
Possono ottenere la presa d' atto da parte della Regione i corsi liberi a carattere professionale svolto da enti, associazioni ed organizzazioni anche non convenzionati che : - offrono adeguate garanzie di idonieta' organizzative e di congruita' di mezzi rispetto ai programmi perseguiti ; - si sottopongono al controllo della Regione . A coloro che frequentano i corsi previsti nel presente articolo viene rilasciato previo superamento di una prova finale, un attestato di frequenza e profitto sul modello approvato dalla Giunta regionale,vistato, su richiesta del soggetto gestore, dall' Assessorato al ramo. La presa d' atto ha efficacia annuale e puo' essere revocata quando si rilevi il venir meno dei requisiti richiesti.
Art. 42 - Consulta regionale
E' istituita, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, con compiti di consultazione, pareri e proposte sulle attivita' di formazione professionale, orientamento ed osservazione sul mercato del lavoro. In particolare effettua : - consulenze nelle funzioni di programmazione di indirizzo delle attivita' ; - esprime parere in merito all' attuazione dei piani ; -propone iniziative e provvedimenti relativi alla materia di cui alla presente Legge. La consulta e' composta da ; 1 ) l' Assessore regionale alla formazione professionale - presidente ; 2 ) un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori dipendenti. 3 ) due rappresentanti delle associazioni imprenditoriali piu' rappresentative sul territorio nazionale ; 4 ) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi per ciascuno dei settori : agricoltura, commercio, turismo, artigianato, su designazione delle relative associazioni ; 5 ) un rappresentante per ciascuno degli enti delegati ; 6 ) due rappresentanti degli enti convenzionati 7 ) un rappresentante della consulta giovanile ; 8 ) un rappresentante della Commissione nazionale per l' impiego ; 9 ) un rappresentante dell' ufficio regionale del lavoro ; 10 ) il sovrintendente scolastico regionale o suo delegato ; 11 ) n. 7 docenti designati dalle universita' della Calabria per i seguenti settori : - economia politica ; - economia e politica Industriale ; - pianificazione territoriale ; - scienze statistiche ; - informatica ; - agraria ; - energie alternative. Partecipano ai lavori della Commissione gli assessori regionali o loro delegati ) alla programmazione, sanita' turismo, agricoltura, industria, commercio, artigianato, servizi sociali e cooperazione. Per la formulazione dei pareri richiesti ai sensi della presente Legge e' assegnato un termine perentorio di 30 giorni, trascorso il quale, l' atto si considera valido a tutti gli effetti, anche in assenza del parere. I compiti di segretaria della consulta sono affidati ad un funzionamento dell' Assessorato alla formazione professionale la consulta resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Regionale. Per lo svolgimento delle sue funzioni la consulta adotta un Regolamento interno e puo' strutturarsi per gruppi di lavoro. Ai membri della consulta viene corrisposto, se spettante, un gettone di presenza equivalente a quello percepito dai membri del Comitato di controllo sugli atti Enti Locali.
Art. 43 - Funzioni delegate
Fino all' entrata in vigore della legislazione nazionale di riordino del sistema delle autonomie locali e comunque fino a quando non sara' definito il ruolo dell' ente intermedio, vengono delegate alle Province : a ) le funzioni amministrative per l' attuazione dei piani di formazione professionale che non siano riservate alla Regione ; b ) il coordinamento amministrativo e didattico di tutte le attivita' formative ; c ) la nomina dei membri del Comitato di controllo sociale ; d ) la nomina delle commissioni per le prove finali e per il conseguimento dell' attestato. Per la realizzazione delle attivita' delegate la Regione : a ) assegna funzionalmente ai soggetti destinatari di delega in base all' art. 10 della Legge regionale n. 34 del 22-11-1984 : - il personale regionale impegnato in attivita' aventi sede nel territorio provinciale ; - il personale regionale impegnato negli uffici di coordinamento provinciale ; b ) assegna i fondi necessari relativi : - alle spese di organizzazione generale e funzionalita' logistica delle strutture operative ; - alle spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attivita' didattiche e per i sussidi agli allievi dei centri di formazione professionale e degli interventi e gestione diretta ; - al finanziamento delle attivita' di formazione professionale degli enti ed altri soggetti delegati. La Provincia partecipa alla programmazione regionale delle attivita' formative secondo le modalita' e le procedure stabilite dagli art. 6 e 7. Inoltre essa formula proposte alla Giunta regionale in ordine alla mobilita' del personale assegnato, nonche alla istituzione soppressione e riconversione dei centri regionali. Rimangono alla Regione le funzioni concernenti : a ) i rapporti con i competenti organi centrali e periferici dello Stato ; b ) la presentazione al Ministero del Lavoro dei progetti di formazione per il quali sia previsto il contributo o l'integrazione dei fondi Comunitari ; c ) la stipula delle convenzioni di cui all' art. 13 ; d ) la vigilanza ed il controllo sulla realizzazione pubblica e convenzionata dei piani e sulla attivita' privata di cui agli art. 40 e 41 ; e ) le attivita' previste dall' art. 4 III comma, lettere a ), b ),c ) e d ) ; f ) gli indirizzi di programmazione didattica di cui all' art. 17; g ) e attivita' di osservazione sul mercato del lavoro e di orientamento professionale. La Provincia partecipa alla programmazione regionale della formazione professionale, secondo le modalita' e le procedure stabilite dall' Art. 6, presentando, dopo averle raccordate, le proposte formative espresse in ambito provinciale dagli Enti Locali, dalle imprese e dagli enti di formazione.
Art. 44 - Inizio e revoca delle deleghe
La data di inizio dell' esercizio delle funzioni delegate e' stabilita dalla Giunta regionale in corrispondenza dall'anno formativo 1985/1986 e puo' avvenire anche gradualmente e per singole materie. Qualora gli enti delegati non esercitino le funzioni loro attribuite, la Giunta regionale, previa assegnazione di adeguato termine, li surroga negli adempimenti di loro competenza.
Art. 45 - Articolazione del settore della formazione professionale
Il settore della formazione professionale e' articolato nei seguenti servizi : 1 ) servizio studi e programmazione ; 2 ) servizio tecnico ; 3 ) servizio assistenza tecnica, vigilanza e controllo ; 4 ) servizio affari generali e dell' amministrazione del patrimonio e del personale. Il servizio studi e programmazione acquisisce le conoscenze ed i dati necessari al funzionamento del sistema formativo regionale, elabora i piani ed i programmi degli interventi formativi, delle iniziative di sperimentazione e di progettazione didattico-metodologico, di orientamento professionale, di aggiornamento degli operatori del settore e di adeguamento delle strutture formative. Stabilisce rapporti permanenti col tessuto delle piccole e medie imprese impegnate nell' attuazione di strategia di sviluppo, nell'introduzione di sistemi robotizzati e di centri operativi automatizzati e sull' introduzione di nuovi prodotti. Esso si articola nei seguenti uffici : 1 ) ufficio studi, ricerche e documentazione ; 2 )ufficio osservazione mercato del lavoro ; 3 ) ufficio programmazione ; 4 ) ufficio orientamento professionale 5 ) ufficio per l' innovazione tecnologica. Il servizio tecnico svolge le funzioni inerenti all' attuazione dei piani e programmi regionali nel settore della formazione professionale, in collegamento con gli enti delegati, nonche quelli relativi alla rendicontazione dei finanziamenti erogati. Esso si compone dei seguenti uffici : 1 ) ufficio gestione diretta e convenzionata ; 2 ) ufficio Fondo Sociale Europeo ; 3 )ufficio rendicontazione. Il servizio assistenza tecnica vigilanza e controllo fornisce l' assistenza tecnica, amministrativa e didattica alle iniziative del sistema formativo regionale, svolge la funzione di controllo sulle relative attivita' anche ai fini della verifica del corretto utilizzo dei finanziamenti erogati ed assolve i compiti di accertamento richiesto da altri servizi, dagli enti delegati e dalle commissioni consiliari regionali permanenti. Esso si compone dell' ufficio assistenza tecnica vigilanza e controllo. Il servizio degli affari generali e dell' amministrazione del patrimonio e del personale svolge compiti di carattere generale non rientranti nella competenza specifica di altri servizi, attende alle funzioni inerenti alla mobilita' ed all' amministrazione del personale ed a quelle relative alla gestione di beni patrimoniali e delle ricorse finanziarie. Si compone dei seguenti uffici : 1 ) ufficio degli affari generali ; 2 ) ufficio della ragioneria e del pratimonio ; 3 ) ufficio del personale della formazione professionale. I seguenti uffici avranno un' articolazione provinciale : 1 ) ufficio osservazione mercato del lavoro ; 2 ) ufficio orientamento professionale ; 3 ) ufficio per l' innovazione tecnologica ; 4 ) ufficio assistenza tecnica, vigilanza e controllo. L' organico dei servizi e degli uffici, nonche i requisiti professionali degli addetti, saranno disciplinati con apposita Legge regionale.
Art. 46 - Stanziamenti
Per l' attuazione di quanto previsto dalla presente Legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale saranno istituiti a decorrere dell' anno finanziario 1985 appositi capitoli cui faranno carico : a ) spese per lo svolgimento delle attivita' di formazione orientamento professionale ed osservazione territoriale sul mercato del lavoro ; b ) spese per l' acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, il riattamento ed il restauro di immobili per la realizzazione dell' attivita' di formazione di orientamento e degli osservatori territoriali ; c ) spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per nuove strutture di formazione, orientamento e per l' osservatorio sul mercato del lavoro. Gli stanziamenti relativi ai capitoli summenzionati, saranno determinati per ciascun anno finanziario con la Legge di approvazione del relativo bilancio ed IV i confluiranno anche i flussi finanziari provenienti dal Fondo Sociale Europeo e dal fondo di rotazione di cui all' art. 25 della Legge 845/1978.
NORME TRANSITORIE E FINALI.
Art. 47 - Personale precario
Tenuto conto del permanere delle esigenze funzionali che hanno determinato nel tempo l' assunzione di personale precario cosi' come individuato, nel numero e nel livello funzionale, dall' unita tabella esplicativa dell' organico regionale addetto alla formazione professionale, nonche della necessita' di dare un assetto definitivo ai ruoli del personale regionale della formazione professionale, in via eccezionale, la dotazione organica complessiva del ruolo unico regionale contingente del personale operante nel sistema formativo a gestione diretta della Regione Calabria, viene aumentata di n. 266 unita'. La tabella b ) di cui all' art. 2 della Legge regionale n. 8 del 6-5-1980 e quella di cui all' art. 6 della Legge regionale n. 35 del 22-11-1984, sono cosi' modificate: contingente dell' amministrazione regionale addetto alla formazione professionale 8 dirigente 12-12 7 esperto 40- 40 6 istruttore 121 77 198 5 collaboratore 520 118 638 4 applicato op. Spec. 152 45 197 3 operatore qualif. 27 1 28 2 commesso 77 25 102 1 ausiliario 3 - 3 Totale 952 t. 266 t. 1218.
Art. 48 - Immissione nel ruolo unico regionale
Nel ruolo unico regionale contingente della formazione professionale - di cui al precedente articolo, sono ammessi, previa accertamento finale sulla formazione conseguita nell' apposito corso di aggiornamento e riqualificazione previsto dall' art. 50 : a ) a domanda, gli operatori della formazione professionale addetti alle attivita' formative gestite direttamente dalla Regione, IV i compreso il personale docente del settore formativo socio-sanitario, con rapporto a tempo indeterminato in atto alla data del 30 giugno 1984, che risultino, comunque, in servizio nell' anno formativo 1983/1984 ; b ) previo superamento di un concorso per titoli ed esami, riservato agli operatori della formazione professionale addetti anch' essi alle attivita' formative gestite direttamente dalla Regione, IV i compreso il personale docente del settore formativo socio-sanitario, i quali abbiano prestato servizio, con in carico non inferiore a 10 ore settimanali, per un periodo di tempo di almeno cinque mesi continuativi nell'anno formativo 1983/1984 o che abbiano maturato il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro in quello a tempo indeterminato, per avere prestato servizio per due anni formativi nell' ultimo quinquennio anteriore al 31-12-1984 e ottenuta la nomina per il terzo anno formativo. Il concorso di cui al precedente comma, lettera b ) sara' indetto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, secondo la normativa regionale di recepimento degli accordi contrattuali nazionali e sulla base delle procedure che saranno fissate con provvedimento della Giunta regionale. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti, oltre a versare nelle condizioni del primo comma, debbono possedere i requisiti richiesti dalle leggi regionali per l' ammissione all' impiego, fatta eccezione per il limite massimo di eta' IV i previsto. I singoli candidati sono ammessi al concorso riservato bandito per il livello funzionale corrispondente alle mansioni previste nel provvedimento di assunzione, giusta la tabella di comparazione di cui all' art. Della Legge r. N. 8 del 16-5-1980. I candidati dichiarati vincitori sono tenuti ad assumere servizio nella sede cui saranno destinati con atto del Presidente della Giunta regionale. In caso di mancata partecipazione ai concorsi ovvero se la partecipazione ai corsi riservati abbia dato esito negativo, il rapporto di lavoro dei singoli impiegati cessa, a decorrere dal momento della esecutivita' della Deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle risultanze concorsuali e della graduatoria finale. Il bando che indice il concorso di cui al primo comma, lettera b ) individua ; 1 ) la ripartizione dei posti per singoli profili professionali fino ella concorrenza dei posti disponibili per ciascun livello funzionale, come determinati nella tabella di cui al precedente art. 47, tenuto altresi' conto degli effetti del conferimento dei posti ai sensi della lettera a ) del primo comma ; 2 ) requisti generali di ammissione integrati da quanto previsto in proposito dalle declaratorie dei profili professionali allegate al vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale ; 3 ) il programma e le materie degli esami. La Commissione d' esame, per la valutazione dei titoli e delle prove di esame di cui al primo comma, lettera b ), del presente articolo, ha a disposizione 100 punti, 50 dei quali sono riservati alle prove di esame, articolate come segue : a ) prova scritta punti 25 ; b )colloquio punti 25 ; per la valutazione dei titoli, dei titoli, la Commissione dispone di punti 50 cosi' articolati : a ) titoli di servizio : fino ad un massimo di punti 45 ; b ) titoli di studio o accademici : fino a un massimo di punti 4, di cui 1 per il diploma ; c ) titoli professionali o diversi dalle altre categorie : fino ad un massimo di 1 punto. L' inquadramento nel livello funzionale del ruolo regionale di cui al primo comma, punti a ) e b ), ha efficacia, agli effetti giuridici ed economici, dalla data del Decreto di nomina in ruolo.
Art. 49 - Corso di aggiornamento e riqualificazione
Gli operatori che hanno titolo, ai sensi del primo comma, lettera a ) e b ) dell' art. 48 all' immissione nel ruolo unico regionale, debbono frequentare un apposito corso di aggiornamento e riqualificazione organizzato dalla Regione, il cui esito, da verificarsi mediante accertamento finale, per singolo livello e profilo professionale, sulla formazione conseguita, costituira' titolo per l' ordine di precedenza nella iscrizione nel predetto ruolo. La frequenza al corso e' obbligatoria e non potra' essere inferiore ai 4/5 delle lezioni previste nel predetto corso, salvo comprovate cause di forza maggiore, nel qual caso il candidato avra' comunque diritto a sostenere al prova di accertamento finale.
Art. 50 - Regolamento di attuazione
Regolamento di attuazione entro i 90 giorni dall' approvazione della presente Legge, il Consiglio regionale adottera' il relativo Regolamento di attuazione. La presente Legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione . E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Calabria.