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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Titolo I
Capo I
Finalita' e definizione della disciplina
Descrizione della Sezione
Art. 1 - Finalita'
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) e della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, perseguendo l'obiettivo di concorrere a realizzare un ampio ed efficiente decentramento amministrativo.
2. L'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 e' effettuata nel rispetto dei principi di sussidiarieta', di completezza, di efficienza ed economicita', di cooperazione, di responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, di omogeneita', di adeguatezza, di differenziazione, di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi, di autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilita' degli enti locali, indicati dall'articolo 4, comma 3, della l. 59/1997.
Art. 2 - Definizione della disciplina.
1. Per la finalita' di cui all'articolo 1 la presente legge: a) detta disposizioni generali per la razionale organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi attinenti alle materie di competenza della Regione e per la piena integrazione del sistema regionale e locale, determinando: 1) il ruolo della Regione e degli enti locali; 2) i criteri per la ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari enti istituzionali di governo; 3) le procedure per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi nelle singole materie e gli incentivi tesi a promuovere forme di gestione associata degli enti locali operanti in tali ambiti; 4) le modalita' di assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie; 5) le modalita' di esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento, di direttiva e di sostituzione per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali nonche' di attivazione di un servizio generale di monitoraggio dell'esercizio stesso; 6) gli strumenti di cooperazione e di concertazione per rendere effettiva la collaborazione interistituzionale e l'azione coordinata nei singoli settori organici di materie e per assicurare la partecipazione ed il concorso delle autonomie locali, di quelle funzionali nonche' delle organizzazioni di rilevanza economica e sociale alle scelte legislative e programmatorie della Regione ed ai procedimenti attuativi delle riforme; 7) il ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni; 8) l'attivazione di adeguati servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa e giuridico-normativa, di corsi di formazione e aggiornamento degli amministratori, dei dirigenti e del personale, di cui gli enti locali possono avvalersi per l'esercizio delle rispettive funzioni, nonche' di un sistema informativo e di rilevazione statistica per favorire la comunicazione istituzionale tra i diversi livelli di governo; b) provvede alla ripartizione tra Regione ed enti locali del complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato sia con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e gli altri decreti legislativi emanati ai sensi della l. 59/1997 sia con la precedente legislazione nei seguenti settori organici di materie: 1) sviluppo economico e attivita' produttive; 2) territorio, ambiente ed infrastrutture; 3) servizi alla persona ed alla comunita'; 4) vigilanza e regime sanzionatorio, polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio; c) detta disposizioni finali e transitorie dirette a completare il processo di decentramento amministrativo, prevedendo: 1) i termini per l'emanazione di norme integrative dei titoli III, IV, V e VI, di seguito denominate norme integrative, anche al fine della puntuale ripartizione tra province, comuni e comunita' montane delle funzioni e dei compiti amministrativi genericamente conferiti agli enti locali; 2) la decorrenza dell'effettivo esercizio delle nuove funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali contestualmente all'assegnazione agli stessi delle necessarie risorse umane, patrimoniali e finanziarie; 3) le scadenze temporali per l'emanazione, l'adeguamento, la semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di settore anche mediante la redazione di testi unici o coordinati di norme contenenti la disciplina sostanziale e procedimentale delle singole materie oggetto del conferimento; 4) l'abrogazione e la modificazione di norme regionali incompatibili e la disciplina della fase transitoria.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge con l'espressione: a) "funzioni e compiti conferiti dallo Stato" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati alla Regione perche' provveda al successivo riparto tra la stessa e gli enti locali e delle altre specifiche funzioni e compiti amministrativi direttamente attribuiti dallo Stato ai vari livelli di governo regionale e locale; b) "funzioni e compiti conferiti dalla Regione agli enti locali" si intende il complesso delle funzioni e dei compiti amministrativi attribuiti, delegati e subdelegati ai vari livelli di governo locale dai titoli III, IV, V e VI.
Titolo II
Capo I
Ruolo della Regione e degli enti locali
Titolo II
Capo II
Criteri per la ripartizione delle funzioni
Titolo II
Capo III
Ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni e dei compiti. Interventi per promuovere forme di gestione associata
Titolo II
Capo IV
Modalita' di assegnazione delle risorse
Titolo II
Capo V
Indirizzo e coordinamento, direttiva. Servizio generale di monitoraggio. Poteri sostitutivi
Titolo II
Capo VI
Strumenti di raccordo istituzionale, di cooperazione e di concertazione sociale
Titolo II
Capo VII
Ruolo delle autonomie funzionali, delle cooperative, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni
Titolo III
Capo I
Ambito di applicazione
Titolo III
Capo II
Agricoltura
Titolo III
Capo III
Artigianato
Titolo III
Capo IV
Industria
Titolo III
Capo V
Energia
Titolo III
Capo VI
Miniere e risorse geotermiche
Titolo III
Capo VII
Acque minerali e termali
Titolo III
Capo VIII
Cave e torbiere
Titolo III
Capo IX
Fiere e mercati commercio
Ambito di applicazione
Art. 64 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "fiere e mercati" attengono a tutte le strutture, servizi ed attivita' riguardanti l'istituzione, l'ordinamento e lo svolgimento dei mercati all'ingrosso, nonche' di fiere di qualsiasi genere, di esposizioni e mostre agricole, industriali e commerciali e le connesse attivita' non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica, attraverso la presentazione da parte di una pluralita' di espositori di beni o di servizi, nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "commercio" attengono alle attivita' di commercio all'ingrosso e commercio al minuto, all'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, all'attivita' di commercio su aree pubbliche e dei pubblici esercizi, alle forme speciali di vendita, nonche' alla promozione dell'associazionismo e della cooperazione, ivi compresa l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese operanti nel settore.
Titolo III
Capo IX
Fiere e mercati commercio
Fiere e mercati
Art. 65 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'emanazione dei regolamenti tipo per la gestione del piano dei mercati all'ingrosso; b) la realizzazione dei centri merci; c) i sistemi informativi telematici e le banche dati relativi alle attivita' di settore; d) il sostegno allo sviluppo e alla internazionalizzazione delle attivita' del settore; e) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali; f) il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche d'intesa con le altre regioni; g) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale e la relativa autorizzazione allo svolgimento, nonche' la concessione di ogni tipo di ausilio finanziario; h) la pubblicazione del calendario fieristico annuale; i) l'iscrizione all'albo degli enti organizzatori di manifestazioni fieristiche, nonche' le modalita' di aggiornamento e di tenuta dello stesso; l) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, di specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati agli operatori del settore; m) l'attivita' di vigilanza in ordine all'istituzione, all'ordinamento ed allo svolgimento dei mercati all'ingrosso, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Art. 66 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti il coordinamento delle proposte dei comuni circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci.
Art. 67 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) la formulazione di proposte circa la localizzazione dei mercati all'ingrosso e dei centri merci; b) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale; c) l'espressione del parere per il coordinamento dei tempi e per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di cui all'articolo 65, comma 1, rispettivamente lettera f) e g); d) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e la concessione dei relativi contributi; e) la costruzione e la gestione dei mercati all'ingrosso di cui alla legge regionale 7 dicembre 1984, n. 74 e successive modifiche; f) l'attivita' di vigilanza relativa al conforme svolgimento delle manifestazioni fieristiche ai provvedimenti autorizzatori di cui alla lettera d), e agli articoli 65, comma 1, lettere f) e g) e 68, comma 1, lettera b); g) il servizio di assistenza tecnica agli operatori del settore.
2. E' altresi' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti alle deroghe di durata di cui alla l.r. 14/1991, relativamente alle manifestazioni fieristiche di propria competenza.
Art. 68 - Funzioni e compiti delle comunita' montane.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunita' montane esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti: a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale; b) il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle manifestazioni di cui alla lettera a).
2. E' altresi' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti alle deroghe di durata di cui alla l.r. 14/1991, relativamente alle manifestazioni fieristiche di propria competenza.
Titolo III
Capo IX
Fiere e mercati commercio
Commercio
Art. 69 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la definizione, previo parere della conferenza Regione-autonomie locali, degli indirizzi generali per gli insediamenti delle attivita' commerciali e dei criteri di pianificazione territoriale riferiti al settore commerciale; b) il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali; c) la determinazione di criteri e modalita' ai fini del riconoscimento della priorita' per: 1) il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita a seguito di concentrazione di preesistenti medie e grandi strutture; 2) le domande presentate da soggetti professionalmente qualificati, nel caso in cui si tratti di esercizi non riguardanti il settore alimentare; d) la determinazione dei criteri per: 1) l'istituzione, la soppressione, lo spostamento e il funzionamento dei mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive; 2) l'individuazione delle aree e del numero dei posteggi e per la loro assegnazione; e) la fissazione delle caratteristiche tipologiche delle fiere e delle modalita' di partecipazione alle stesse; f) la determinazione dei criteri e delle procedure per il rilascio, la sospensione, la revoca e la reintestazione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche, per le modalita' di esercizio dell'attivita' e per la fissazione degli orari; g) la determinazione dei criteri, delle modalita' di svolgimento e della pubblicita' delle vendite straordinarie; h) la determinazione degli indirizzi per l'esercizio dell'attivita' di vendita di quotidiani e periodici; i) l'individuazione dei comuni ad economia prevalentemente turistica, delle citta' d'arte o delle zone del loro territorio, e dei relativi periodi in cui gli esercenti possono determinare liberamente gli orari di attivita' e/o derogare all'obbligo della chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale; l) l'individuazione delle zone del territorio regionale, ai fini dell'applicazione dei limiti massimi di superficie di vendita relative agli esercizi di vicinato e a medie strutture, anche in deroga ai limiti demografici previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche; m) l'individuazione dei casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita sia da considerare dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per la vendita di generi di largo e generale consumo; n) l'individuazione dei casi in cui e' consentito derogare al divieto di esercizio congiunto nello stesso locale di vendita all'ingrosso ed al dettaglio; o) la promozione dello sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali, insulari e la riqualificazione della rete medesima nei centri storici; p) la promozione della partecipazione ai corsi di aggiornamento e di riqualificazione da parte dei titolari di piccole e medie imprese del settore commerciale; q) i sistemi informativi telematici e le banche dati relativi alle attivita' del settore; r) la costituzione di appositi osservatori a cui partecipino anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese commerciali, dei lavoratori dipendenti e delle CCIAA ai fini del monitoraggio dell'entita' e dell'efficienza della rete distributiva; s) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, di specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione destinati agli operatori del settore, ivi compresi quelli di formazione professionale, tecnica e manageriale per gli operatori commerciali con l'estero, da organizzare anche avvalendosi dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE); t) la determinazione delle modalita' per l'indizione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998; u) il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' svolte dai centri di assistenza alle imprese di cui all'articolo 23 del d.lgs. 114/1998 e la definizione delle relative modalita' di svolgimento; v) la pubblicazione dell'elenco dei posteggi disponibili per il commercio su aree pubbliche; z) la concessione di agevolazioni di qualsiasi genere alle imprese commerciali; aa) il potere sostitutivo nei confronti dei comuni, in caso di mancato adeguamento, relativamente al settore commercio, degli strumenti urbanistici generali ed attuativi nonche' dei regolamenti di polizia locale, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 93, comma 1, lettera d), e 182, comma 4, lettera b); bb) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione degli ausili finanziari alle imprese commerciali nelle aree individuate dallo Stato come economicamente depresse.
Art. 70 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'indicazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale, degli indirizzi e dei criteri di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a); b) la nomina della commissione provinciale per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, limitatamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Art. 71 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'individuazione, nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 69 e 70, comma 1, lettera a): 1) delle aree da destinare agli insediamenti commerciali e, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; 2) dei limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali, in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonche' dell'arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle localita' di particolare interesse artistico e naturale; 3) dei vincoli di natura urbanistica ed in particolare di quelli inerenti la disponibilita' di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita; 4) della correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti all'immobile o al complesso di immobili e della autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita; b) la determinazione dei criteri, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree su cui possono essere installati gli impianti di distribuzione di carburanti, anche in difformita' ai vigenti strumenti urbanistici, nonche' le destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto; c) la determinazione di criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio; d) la determinazione dell'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita' di vendita su aree pubbliche, nonche' le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie ed i criteri di assegnazione delle aree destinate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti nel rispetto delle determinazioni della Regione di cui all'articolo 69, comma 1, lettere d) ed f); e) la definizione delle modalita' per garantire l'apertura al pubblico, per il settore alimentare, nel caso di piu' di due festivita' consecutive; f) l'adozione dei regolamenti circa le domande relative alle medie strutture di vendita; g) l'individuazione della mezza giornata di chiusura infrasettimanale, nonche' delle zone del territorio nelle quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 114/1998; h) l'individuazione di particolari agevolazioni, fino all'esenzione per i tributi e le altre eventuali entrate di competenza comunale, per le attivita' effettuate su posteggi localizzati in comuni o frazioni con popolazione inferiore ai tremila abitanti e nelle zone periferiche delle aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni; i) la fissazione degli orari per il commercio su aree pubbliche nel rispetto dei criteri determinati dalla Regione di cui all'articolo 69, comma 1, lettera f); l) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande limitatamente alla fissazione degli orari nell'ambito dei criteri regionali e delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni, nonche' alla vidimazione e alla revoca delle autorizzazioni medesime, all'accertamento sulla conformita' dei locali ai criteri stabiliti dal ministero dell'interno, alla sorveglianza sugli stessi, alla nomina della commissione comunale relativamente ai comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti; m) il rilascio e la revoca dell'autorizzazione per la vendita di quotidiani e periodici; n) il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento di superficie delle medie e grandi strutture di vendita; o) il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'articolo 69, comma 1, lettera f); p) l'individuazione delle tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere; q) la vigilanza sull'attivita' commerciale e la relativa attivita' sanzionatoria.
Art. 72 - Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti.
1. Alla ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "commercio" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 1.
Titolo III
Capo X
Turismo e industria alberghiera
Commercio
Art. 73 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "turismo ed industria alberghiera" attengono a tutti i servizi, alle strutture ed alle attivita' pubbliche e private, riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo e dell'industria alberghiera, ivi inclusi le agevolazioni, le sovvenzioni, i contributi e gli incentivi, comunque denominati, anche se per specifiche finalita', alle imprese turistiche.
Art. 74 - Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti.
1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "turismo" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma
Art. 75 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 76, comma 2, lettera e); b) l'individuazione dei criteri, nel rispetto della normativa nazionale, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive; c) la vidimazione delle tariffe delle strutture ricettive per il tramite delle Aziende di Promozione Turistica (APT); d) l'organizzazione ed il coordinamento di attivita' ed iniziative per la promozione e la commercializzazione del prodotto turistico locale; e) le APT e gli altri enti dipendenti operanti nel settore; f) la professione di maestro di sci, ivi comprese l'abilitazione all'esercizio della professione, la vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci e sullo svolgimento dell'attivita' professionale; g) le agenzie di viaggio e turismo, limitatamente alla nomina del comitato tecnico consultivo, alla determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale da versare, alla pubblicazione dell'elenco delle agenzie stesse e dei direttori tecnici, nonche' agli adempimenti connessi alla predisposizione di polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli utenti, ed a copertura dei rischi; h) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attivita' di organizzazione di viaggi per finalita' ricreative, culturali, religiose e sociali, operanti nel settore, ivi compresi la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, nonche' la vigilanza; i) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, dei corsi di formazione professionale, riqualificazione ed aggiornamento per gli operatori del settore; l) l'osservatorio del turismo; m) la tenuta dell'albo regionale delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistiche e ricreative; n) la concessione di contributi per lo sviluppo di aree omogenee turisticamente rilevanti e per la promozione dell'industria alberghiera.
2. La Regione coopera con lo Stato per la definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
3. La Regione coopera con le province e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.
Art. 76 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti: a) il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a); b) l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare; c) la promozione dell'attivita' imprenditoriale nel settore e la valorizzazione delle forme associative tra privati.
2. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta ed alla pubblicazione delle tariffe, all'attribuzione della classifica, sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Regione ed al rilascio dell'attestato di classificazione; b) le agenzie di viaggio e turismo, ivi compresa l'attivita' di vigilanza sulle stesse, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera g); c) le associazioni proloco; d) le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attivita', salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f, ed all'articolo 77, comma 1, lettera b); e) la concessione di contributi, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera n); f) la tenuta e l'aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto; g) la vigilanza sulle scuole per la nautica da diporto.
3. Le province cooperano con la Regione e con i comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.
4. Le province cooperano, altresi', con i comuni per la gestione del servizio turistico provinciale di statistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.
5. Le province esercitano le funzioni ed i compiti di cui al comma 2, per il tramite delle APT, di cui le province possono, comunque, avvalersi in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1.
Art. 77 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega ai sensi del comma 2 e, in particolare, quelli concernenti: a) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, ivi compresi quelli riguardanti il turismo sociale; b) la vigilanza sull'attivita' delle professioni turistiche, salvo quanto previsto all'articolo 75, comma 1, lettera f); c) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' delle strutture ricettive e la relativa vigilanza.
2. Ai comuni e' altresi' delegato l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) l'attivita' di organizzazione di viaggi svolta da sodalizi, gruppi sociali e comunita' ai sensi delle disposizione vigenti, ivi compresa la relativa attivita' di vigilanza; b) i provvedimenti di rilascio, di rinnovo e di revoca delle concessioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale quando l'utilizzazione abbia finalita' turistiche e ricreative.
3. I comuni cooperano con la Regione e con la provincia per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.
4. I comuni cooperano, altresi', con la provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione del servizio turistico provinciale di statistica e per la definizione del sistema di informazione turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale.
Titolo III
Capo XI
Disposizioni comuni
Relazioni con il sistema camerale
Art. 78 - Ruolo delle CCIAA.
1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo delle CCIAA quali enti funzionali alla promozione dello sviluppo locale.
2. Tale ruolo si esplica, tra l'altro, attivando ed aggregando le componenti socio-economiche del territorio, ai fini della partecipazione delle stesse alla promozione dello sviluppo locale, nonche' cooperando con i comuni all'istituzione ed alla gestione degli sportelli unici per le attivita' produttive di cui all'articolo 83.
Art. 79 - Collaborazioni funzionali con le CCIAA.
1. La Regione e gli enti locali, attivano forme di collaborazione e consultazioni con le CCIAA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al presente titolo.
2. Le modalita' e le condizioni delle forme di collaborazione di cui al comma 1 sono disciplinate mediante convenzioni che determinano altresi' le funzioni ed i compiti amministrativi demandati alle CCIAA, gli obiettivi da raggiungere ed i relativi oneri di gestione.
Art. 80 - Funzioni e compiti delle CCIAA.
1. Con le convenzioni di cui all'articolo 79, la Regione e gli enti locali possono demandare alle CCIAA funzioni e compiti amministrativi.
Art. 81 - Controllo sugli organi camerali e valutazione delle attivita'.
1. Il controllo sugli organi camerali di cui all'articolo 37, comma 3, del d.lgs. 112/1998, e' riservato alla Regione ed e' esercitato dalla Giunta regionale.
2. I consigli camerali sono sciolti, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, con deliberazione della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario, determinandone le attribuzioni.
3. Le CCIAA trasmettono alla Regione, con cadenza annuale, una relazione illustrativa sui programmi attuati e gli interventi realizzati, corredata dalla documentazione necessaria all'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1, nonche' alla valutazione dell'attivita' svolta in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa demandati.
4. Su richiesta, le CCIAA forniscono alla Regione copia di ogni atto e/o documento necessario ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1.
Art. 82 - Invio relazione allo Stato.
1. Al fine di consentire l'invio al Parlamento di una relazione generale sulle attivita' delle CCIAA e delle loro unioni, con particolare riferimento ai programmi attuati e agli interventi realizzati, la Regione trasmette annualmente al ministero dell'industria, commercio e artigianato una relazione redatta sulla base del parere espresso dall'unione regionale delle camere stesse.
Titolo III
Capo XI
Disposizioni comuni
Sportello unico per le attivita' produttive ed assistenza alle imprese
Art. 83 - Sportello unico per le attivita' produttive.
1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del d.lgs. 112/1998, i comuni, singoli o in forma associata, anche con altri enti locali, esercitano le funzioni di cui all'articolo 47, comma 1, mediante la costituzione di un'unica struttura cui e' affidato l'intero procedimento.
2. La struttura di cui al comma 1 assicura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento di autorizzazione alla localizzazione, alla realizzazione, all'ampliamento, alla cessazione ed alla riattivazione di impianti produttivi, fermo restando che la concessione o l'autorizzazione edilizia e' rilasciata dal comune in cui ha sede l'impianto. Nel caso di progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale, la struttura attiva altresi' la procedura di valutazione di impatto ambientale come disciplinata dalla vigente normativa regionale. Il funzionario preposto alla struttura e' nominato dal comune ed e' responsabile dell'intero procedimento.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure e della piena efficacia dell'azione amministrativa, la struttura sviluppa le necessarie forme di integrazione e raccordi organizzativi con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento.
4. Presso la struttura di cui al comma 1 e' istituito, a cura dei comuni, lo sportello unico per le attivita' produttive previsto dall'articolo 24, comma 2, del d.lgs. 112/1998, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti connessi ai procedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).
5. Lo sportello unico garantisce l'assistenza alle imprese, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal d.p.r. 447/1998, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le informazioni utili concernenti l'insediamento e lo svolgimento di attivita' produttive, disponibili a livello regionale, con particolare riferimento alle normative applicabili ed agli strumenti di agevolazione creditizia e fiscale a favore dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro autonomo, ivi comprese le informazioni relative alle attivita' promozionali.
6. Per l'istituzione e la gestione dello sportello unico, i comuni possono stipulare convenzioni, anche a titolo gratuito, con le CCIAA.
7. Qualora siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.
Art. 84 - Attivita' di coordinamento e di miglioramento dell'assistenza alle imprese.
1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e compiti di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese da parte dei comuni, di cui all'articolo 47, comma 1. a) realizza la rete integrata di servizi di cui all'articolo 32, comma 3, per la gestione dello sportello unico per le attivita' produttive; b) promuove, anche attraverso le province, le opportune intese tra i comuni, con particolare riferimento a quelli di minori dimensioni, al fine della gestione associata in ambiti territoriali ottimali dello sportello unico per le attivita' produttive; c) puo' concedere contributi ai comuni, singoli o associati anche con altri enti locali, o sottoscrittori di patti territoriali o di contratti d'area, per l'istituzione degli sportelli unici, stabilendo le modalita' ed i criteri per la concessione; d) attiva, ai sensi dell'articolo 31, specifici corsi di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attivita' degli sportelli unici e delle strutture preposte allo svolgimento dei procedimenti di cui all'articolo 83.
Titolo III
Capo XI
Disposizioni comuni
Interventi per il sostegno alle imprese
Art. 85 - Disciplina degli interventi.
1. Con apposita legge regionale sono disciplinati gli interventi di sostegno alle imprese nelle materie di cui al presente titolo.
2. La disciplina di cui al comma 1 assicura: a) il coordinamento degli indirizzi programmatici regionali con le realta' locali; b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali e quelli statali e dell'Unione europea; c) il raccordo degli indirizzi programmatici con gli strumenti della contrattazione programmata; d) la semplificazione e lo snellimento operativo delle procedure inerenti all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate; e) le modalita', secondo sistemi uniformi, per il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attivita' produttive, anche sulla base delle disposizioni di cui al regolamento CE n. 2064/1997 della Commissione, del 15 ottobre 1997.
3. Il coordinamento della programmazione regionale con quella locale e' realizzato mediante un piano regionale dello sviluppo economico, articolato in piani annuali di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse.
4. Con la legge regionale di cui al comma 1, la Regione disciplina i procedimenti di attuazione degli interventi di sostegno alle imprese, nella tipologia automatica, valutativa e negoziale, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dei termini di cui all'articolo 194, comma 2.
Art. 86 - Fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attivita' produttive.
1. E' istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attivita' produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'articolo 19, comma 5, del d.lgs. 112/1998, e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria e l'artigianato.
2. La destinazione delle risorse del fondo unico e' determinata nel rispetto dei criteri e delle eventuali quote minime per specifiche finalita' di cui all'articolo 19, comma 8, del d.lgs. 112/1998.
3. Il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attivita' produttive e' gestito dalla Regione.
Art. 87 - Convenzioni.
1. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in materia di "industria" e di "artigianato", ai sensi degli articoli 15, comma 1, e 19, comma 12, del d.lgs. 112/1998.
2. Le modalita' di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 1 sono deliberate dalla Giunta regionale.
3. La deliberazione di cui al comma 2 individua gli adeguamenti delle convenzioni eventualmente necessari, prevedendo, in particolare, che le condizioni di erogazione dei servizi siano coerenti con le modalita' di organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali.
Titolo III
Capo XI
Disposizioni comuni
Ulteriori funzioni e compiti amministrativi
Art. 88 - Sostegno alle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese.
1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono comunque riservate alla Regione: a) l'organizzazione o la partecipazione all'organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni al di fuori dei confini nazionali, per favorire l'incremento delle esportazioni di prodotti locali; b) la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane; c) la promozione ed il sostegno per la costituzione di consorzi: 1) tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane); 2) agro-alimentari di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394; 3) turistico-alberghieri di cui all'articolo 10, comma 2, del citato d.l. 251/1981; d) lo sviluppo e la commercializzazione dei prodotti agro-alimentari locali nei mercati di altri Paesi; e) la predisposizione e l'attuazione di ogni altra iniziativa finalizzata allo sviluppo delle esportazioni ed all'erogazione di servizi informativi di assistenza per favorire l'internazionalizzazione delle imprese del Lazio, avvalendosi dell'agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo.
2. Per i fini di cui al comma 1 la Regione puo' stipulare convenzioni con l'ICE, le CCIAA, le associazioni imprenditoriali e delle categorie produttive, gli enti fieristici.
Art. 89 - Agevolazioni di credito.
1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono altresi' riservati alla Regione: a) gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti dalla legge dello Stato, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell'ammissibilita' al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione; b) la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazioni e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.
Art. 90 - Promozione dello sviluppo economico, della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi.
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della l. 59/1997, la Regione e gli enti locali assicurano, in concorso tra loro e con lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, la promozione dello sviluppo economico e della ricerca applicata e della valorizzazione dei sistemi produttivi, nel rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo e delle formazioni sociali ove si esprime la sua personalita', delle esigenze della salute, della sanita' e della sicurezza pubblica e della tutela dell'ambiente.
Titolo IV
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 91 - Oggetto.
1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "territorio, ambiente ed infrastrutture".
2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "territorio, urbanistica e bellezze naturali", "edilizia residenziale pubblica", "protezione della natura e dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "lavori pubblici", "viabilita'", "trasporti" e "protezione civile".
Titolo IV
Capo II
Territorio, urbanistica e bellezze naturali
Art. 92 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "territorio ed urbanistica" attengono alla disciplina dell'uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo e di tutela delle bellezze naturali.
Art. 93 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la redazione, attraverso i consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale; b) l'annullamento delle deliberazioni e dei provvedimenti comunali che autorizzano opere non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualche modo costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse; c) la sospensione dei lavori e la demolizione di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformita' o con variazioni essenziali, in caso di inerzia dei comuni; d) l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica demandati agli organi di amministrazione attiva regionali dalla legislazione vigente, ivi compreso il d.lgs. 114/1998; e) la definizione degli standard urbanistici ed edilizi, quali minimi o massimi inderogabili da osservare ai fini della formazione degli strumenti urbanistici nonche' dei criteri per la redazione dei regolamenti edilizi; f) la designazione dei membri regionali delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio; g) la definizione delle tabelle parametriche per l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici; h) l'approvazione della convenzione-tipo per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata; i) il rilascio del parere e delle indicazioni al ministero dei lavori pubblici ai fini rispettivamente dell'elaborazione degli indirizzi statali per il recupero edilizio, urbanistico ed ambientale delle zone interessate dall'abusivismo e della predisposizione dei programmi di intervento ed opere finalizzati al recupero ambientale, paesistico ed urbanistico delle zone maggiormente interessate dall'abusivismo; l) la determinazione del fabbisogno contributivo per la rimozione delle barriere architettoniche, sulla base delle determinazioni dei comuni e la trasmissione della stessa al ministero dei lavori pubblici nonche' la ripartizione dei contributi tra i comuni interessati; m) l'individuazione dei comuni tenuti alla realizzazione del programma urbano dei parcheggi e l'approvazione dello stesso, nonche' la trasmissione dell'elenco relativo al ministero competente per le aree urbane; n) l'autorizzazione all'individuazione ed alla concessione di aree da parte del comune per la circolazione fuoristrada di mezzi meccanici e motorizzati per lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative ed agonistiche e degli impianti fissi per l'esercizio della stessa; o) la produzione e gestione delle cartografie regionali nonche' la definizione di criteri, sulla base degli indirizzi statali, per la produzione cartografica degli enti locali.
2. E' altresi' riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato ai sensi dell'articolo 82 del d.p.r. 616/1977 concernenti: a) l'individuazione delle bellezze naturali e le commissioni provinciali per la compilazione dei loro elenchi; b) il rilascio delle autorizzazioni o nulla-osta per le modificazioni delle bellezze naturali, nonche' il rilascio del parere sulle concessioni o autorizzazioni in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 95, comma 2.
Art. 94 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la verifica di compatibilita' del regolamento edilizio rispetto ai criteri regionali; b) il nulla-osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga per edifici alberghieri di cui al regio decreto legge 8 novembre 1938, n. 1908 (Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo); c) il nulla-osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 (Modifiche a disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori e della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione), con le limitazioni previste dall'articolo 16 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150); d) il nulla osta all'autorizzazione comunale a costruire in deroga alla normativa di salvaguardia per l'esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi, nonche' in altri territori della Regione individuati da specifica legge di settore; e) la nomina delle commissioni provinciali per la determinazione del valore agricolo medio.
Art. 95 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la subdelega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'adozione del regolamento edilizio; b) la formazione dei comparti edificatori; c) le autorizzazioni alle lottizzazioni; d) l'espropriazione delle aree entro le zone di espansione dell'aggregato urbano per l'attuazione dello strumento urbanistico generale nonche' delle aree incluse nei programmi pluriennali di attuazione; e) la vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia nonche' l'adozione dei provvedimenti repressivi; f) il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni edilizie; g) la determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione nonche' l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione; h) la determinazione del fabbisogno contributivo complessivo per l'eliminazione delle barriere architettoniche da trasmettere alla Regione; i) la conservazione, l'utilizzazione e l'aggiomamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio, nonche' la revisione degli estimi e del classamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 65, comma 1, lettera h) del d.lgs. 112/1998; l) la delimitazione di zone agrarie interessate da eventi calamitosi; m) la rilevazione dei consorzi di bonifica e degli oneri consortili gravanti sugli immobili; n) il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di aviosuperfici e campi di volo per aeromobili; o) l'individuazione delle aree destinate alla circolazione fuoristrada, in sede di formazione dello strumento urbanistico generale o di sue varianti.
2. E' altresi' subdelegato ai comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) le autorizzazioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) secondo quanto indicato dalla legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 e successive modifiche; b) il parere previsto dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modifiche nel rispetto delle modalita' della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, come modificata dalla legge regionale 6 luglio 1998, n. 25; c) la vigilanza sui beni assoggettati a vincolo paesaggistico, ivi comprese l'adozione dei provvedimenti repressivi secondo quanto stabilito dalla l.r. 59/1995, nonche' la determinazione dell'indennita' per il danno ambientale di cui all'articolo 15 della l. 1497/1939, secondo le modalita', in quanto compatibili, della legge regionale 1o febbraio 1993, n. 11.
Titolo IV
Capo III
Edilizia residenziale pubblica
Art. 96 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "edilizia residenziale pubblica" attengono alla programmazione, alla localizzazione ed alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica ed ai relativi finanziamenti.
Art. 97 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, di seguito denominata ERP, l'adozione dei piani annuali di intervento edilizio ed il concorso all'elaborazione di programmi di ERP aventi interesse a livello nazionale; b) la ripartizione degli interventi per ambiti territoriali e la determinazione della quota dei fondi da ripartire per gli interventi di nuova edilizia e di recupero del patrimonio edilizio esistente nonche' la determinazione delle tipologie di intervento, compresi i programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana di iniziativa comunale e la definizione delle modalita' di incentivazione; c) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo; d) la definizione dei costi massimi ammissibili per la realizzazione degli interventi; e) l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento sulla base delle proposte comunali; f) il monitoraggio sull'esecuzione dei piani regionali, ivi compreso il controllo sul rispetto, da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei piani, delle procedure stabilite per la realizzazione dei piani stessi; g) l'emanazione dei bandi di prenotazione in relazione all'erogazione dei fondi per la realizzazione degli interventi; h) la concessione e l'erogazione dei contributi pubblici anche attraverso il fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; i) la determinazione dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa per la fissazione dei relativi canoni e del sistema di valutazione della situazione reddituale dei nuclei familiari; l) gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), ed in particolare l'indirizzo ed il coordinamento dell'attivita', la nomina degli organi e la vigilanza sull'attivita' e sugli organi; m) la promozione della costituzione dei consorzi regionali tra gli IACP aventi sede nella Regione; n) la gestione, attraverso gli IACP, degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa di propria competenza, ivi compresa la proposta dei relativi piani di cessione; o) la definizione dei criteri per la cessione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa, nonche' l'adozione dei relativi piani di cessione; p) la fissazione della percentuale spettante agli IACP ed agli altri enti esecutori, quale rimborso delle spese sostenute per le funzioni da essi esercitate; q) coordinamento della gestione delle anagrafi degli assegnatari di alloggi di ERP e degli inventari del patrimonio di ERP tenuti dagli enti gestori; r) la fissazione dei limiti di reddito per l'accesso ai benefici di ERP; s) la promozione di iniziative di studio e di ricerca nel settore; t) la formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruitori di contributi pubblici.
Art. 98 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, ivi comprese l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso, l'istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi, le determinazioni in ordine all'annullamento ed alla decadenza dall'assegnazione, sulla base dei criteri determinati dalla Regione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera i); b) la gestione degli alloggi di ERP destinati all'assistenza abitativa di competenza comunale ivi compresi la proposta alla Regione dei relativi piani di cessione ed il parere agli IACP sulle proposte di piano di loro competenza; c) la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa; d) la proposizione alla Regione delle autorizzazioni a variare il costo massimo ammissibile a vano o a metro quadro utile abitabile; e) la formulazione alla Regione di proposte per l'individuazione dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento; f) il rilevamento del fabbisogno abitativo nel territorio comunale, secondo le procedure determinate dalla Regione ai sensi dell'articolo 97, comma 1, lettera c); g) la gestione del fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; h) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici di ERP destinata all'assistenza abitativa ed agevolata; i) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi; l) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque destinatarie di contributi pubblici; m) l'autorizzazione a cedere in proprieta' individuale tutti o parte degli alloggi realizzati ai soci che ne abbiano ottenuto l'assegnazione; n) l'autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di ERP, rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia.
Titolo IV
Capo IV
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Ambito del conferimento
Art. 99 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti" attengono alla protezione della natura e dell'ambiente, ivi compresa la valutazione di impatto ambientale e le foreste, alla tutela dagli inquinamenti acustico, atmosferico, elettromagnetico e delle acque ed alla gestione dei rifiuti.
Titolo IV
Capo IV
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Protezione della natura e dell'ambiente
Art. 100 - Funzioni e compiti della Regione
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione di linee programmatiche ai fini dell'adozione dei piani di settore in materia di difesa dell'ambiente, in cui sono indicati le priorita', il coordinamento degli interventi e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi stessi; b) la definizione degli indirizzi e dei criteri per la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, nonche' l'approvazione dei piani di assestamento boschivo; c) l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) e gli altri enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore; d) la protezione ed osservazione delle zone costiere; e) l'individuazione di aree ad elevato rischio di crisi ambientale e l'adozione di piani di risanamento; f) le competenze attualmente esercitate dal corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale; g) la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e la verifica, volta a definire la sottoponibilita' a VIA, dei progetti individuati dalla normativa regionale vigente; h) la promozione della ricerca di base ed applicata sugli elementi dell'ambiente fisico e sui fenomeni di inquinamento, il controllo dei fattori fisici, chimici e biologici di inquinamento, nonche' qualsiasi altra attivita' collegata alle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera g), attraverso l'ARPA.
3. La Regione esercita, in via concorrente con lo Stato, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi a: a) la promozione di tecnologie pulite e di politiche di sviluppo sostenibile; b) le decisioni di urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale; c) la protezione dell'ambiente costiero ed in particolare il restauro ambientale.
4. La Regione, esercita altresi', in via concorrente con lo Stato e le province, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'informazione ed all'educazione ambientale.
Art. 101 - Funzioni e compiti delle province
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti: a) il controllo in ordine alla commercializzazione ed alla detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti sui certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea ad eccezione della normativa di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); b) la vigilanza sulle attivita' delle organizzazioni di volontariato che operano nel campo della protezione e della valorizzazione della natura e dell'ambiente.
2. La provincia esercita, in via concorrente con lo Stato e la Regione, le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'informazione ed all'educazione ambientale.
3. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge.
Art. 102 - Funzioni e compiti delle comunita' montane.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, e' delegato alle comunita' montane, con riferimento al proprio ambito territoriale ed in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, l'utilizzazione, la conservazione e la ricomposizione del patrimonio boschivo regionale, ivi compreso il demanio forestale regionale, secondo i criteri stabiliti dalla Regione ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera b), fatto salvo quanto stabilito per i provvedimenti concernenti il vincolo idrogeologico, dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 53/1998 come modificata dalla presente legge.
Art. 103 - Ripartizione di funzioni e compiti in materia di attivita' a rischio di incidente rilevante.
1. Alla ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di attivita' a rischio di incidente rilevante, conferiti dall'articolo 72 del d.lgs. 112/1998, si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 188.
Titolo IV
Capo IV
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Aree naturali protette
Art. 104 - Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali.
1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione e' disciplinata dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche.
Titolo IV
Capo IV
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Inquinamento delle acque
Art. 105 - Funzioni e compiti della Regione
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'identificazione dei corpi idrici significativi e la classificazione degli stessi secondo classi di qualita', nonche' l'adozione di misure per il raggiungimento od il mantenimento degli obiettivi di qualita' ambientale; b) l'identificazione dei corsi d'acqua a specifica destinazione funzionale e la tenuta di appositi elenchi, nonche' l'adozione di programmi per mantenere od adeguare la qualita' delle acque a specifica destinazione funzionale all'obiettivo di qualita' di specifica destinazione; c) l'adozione di programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le caratteristiche del bacino idrografico ed a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo nonche' l'adozione di programmi per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico; d) la disciplina degli scarichi in funzione del rispetto degli obiettivi di qualita' dei corpi idrici e dei valori limite di emissione definiti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), anche attraverso la definizione di valori-limite di emissione diversi da quelli fissati, secondo quanto previsto dal citato decreto, ed in particolare la disciplina degli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, del regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, nonche' delle modalita' di approvazione dei progetti degli impianti di depurazione di acque reflue urbane e delle relative fasi di autorizzazione provvisoria; e) la disciplina dei casi in cui puo' essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne e non recapitanti in reti fognarie siano convogliate e trattate in impianti di depurazione; f) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica per scopi irrigui ed in impianti di potabilizzazione nonche' delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi; g) la designazione di ulteriori aree sensibili e l'individuazione, all'interno delle aree sensibili designate ai sensi del d.lgs. 152/1999, di corpi idrici che non costituiscono aree sensibili nonche' la delimitazione dei bacini drenanti che nelle aree sensibili contribuiscono all'inquinamento delle stesse; h) la designazione nonche' la relativa revisione o completamento di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e l'individuazione, all'interno delle zone vulnerabili designate ai sensi del d.lgs. 152/1999, di parti che non costituiscono zone vulnerabili; l'adozione e l'attuazione di programmi di controllo per verificare le concentrazioni di nitrati nelle acque dolci e di programmi di azione per la tutela ed il risanamento delle acque inquinate da nitrati di origine agricola, nonche' l'elaborazione e l'applicazione dei necessari strumenti di controllo e di verifica dell'efficacia dei programmi d'azione stessi; l'integrazione del codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1999; la predisposizione e l'attuazione di interventi di formazione e d'informazione degli agricoltori sui programmi d'azione e sul codice di buona pratica agricola; le comunicazioni ai ministeri competenti previste dal d.lgs. 152/1999; i) l'identificazione delle aree di cui all'articolo 5, comma 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 (Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita), ai fini della tutela dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari e la designazione delle aree vulnerabili alla desertificazione; l) l'identificazione di sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati di smaltimento dei reflui nei casi previsti dal d.lgs. 152/1999; m) l'adozione di norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua ed il riutilizzo delle acque reflue depurate, ai sensi del d.lgs. 152/1999; n) l'autorizzazione in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999 per i giacimenti a terra delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unita' geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unita' dotate delle stesse caratteristiche, nonche' delle acque utilizzate per scopi geotermici nella stessa falda ed i relativi controlli; o) la classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; l'esercizio del potere di deroga ai valori e parametri fissati dalla normativa vigente nei casi previsti dalla stessa; l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia degli enti locali per la salvaguardia delle risorse idriche da destinare a consumo umano; l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche da destinare a consumo umano e la disciplina delle attivita' e destinazioni ammissibili; il coordinamento del flusso informativo sulla qualita' delle acque da destinare al consumo umano; l'attivita' di controllo sulla qualita' delle acque destinate al consumo umano e sugli acquedotti, nonche' l'invio al ministero della sanita' dei dati relativi al monitoraggio ed alla classificazione delle acque stesse; p) la designazione e la classificazione, nonche' la relativa revisione delle acque dolci superficiali idonee alla vita dei pesci; l'esercizio del potere di deroga ai parametri fissati dal d.lgs. 152/1999 nei casi ivi previsti; l'adozione, in casi di necessita' ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque; q) la designazione e la classificazione e le relative revisioni delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento, l'adozione di programmi per ridurne l'inquinamento e di misure nel caso di mancato rispetto dei valori fissati dal d.lgs. 152/1999; esercizio del potere di deroga ai requisiti fissati e nei casi previsti dal citato decreto; l'adozione, in casi di necessita' ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque; r) l'ampliamento della stagione balneare; l'adozione di limiti piu' restrittivi di quelli tabellari; la richiesta di deroghe ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualita' delle acque di balneazione); la riduzione della frequenza dei campionamenti di un fattore 2; la comunicazione al ministero dell'ambiente delle informazioni relative alle cause ed alle misure da adottare per la acque non idonee alla balneazione; s) la divulgazione delle informazioni sullo stato di qualita' delle acque, la predisposizione e la pubblicazione della relazione sulle attivita' di smaltimento delle acque reflue urbane e la trasmissione, all'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei dati conoscitivi e delle informazioni relative all'attuazione del d.lgs. 152/1999, nonche' di quelli previsti dalla disciplina comunitaria, ed in particolare delle informazioni riguardanti la funzionalita' dei depuratori e lo smaltimento dei relativi fanghi.
Art. 106 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge concernenti: a) le autorizzazioni agli scarichi ed il relativo controllo, ivi comprese le autorizzazioni agli scarichi, in deroga al divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo previsto dal d.lgs. 152/1999, nella stessa falda delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, nonche' l'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose e di acque reflue industriali di cui al d.lgs. 152/1999, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 105, comma 1, lettera n) e 107, comma 1, lettera a); la redazione, per le sostanze pericolose previste dal d.lgs. 152/1999, di un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati; b) l'autorizzazione degli scarichi diretti in mare, comunque provenienti dal territorio costiero e da strutture ubicate nelle acque del mare ed il relativo controllo; c) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque dolci idonee alla vita dei pesci; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; l'adozione di idonei programmi di analisi biologica delle acque designate e classificate, il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonche' l'adozione, nei casi di necessita' e di urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque; d) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi richiedenti protezione e miglioramento; l'elaborazione di proposte alla Regione di designazione e di classificazione delle stesse; il controllo del rispetto dei valori e dei parametri previsti dal d.lgs. 152/1999, nonche' l'adozione, nei casi di necessita' ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o ristrettivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque; e) l'esecuzione delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche delle acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile; f) la previsione di misure atte a rendere possibile l'approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile; g) l'adozione, previa intesa con la Regione, dei piani di intervento per il risanamento ed il miglioramento della qualita' delle acque da destinare a consumo umano; h) l'adozione del piano di spandimento delle acque di vegetazione ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari) e la verifica periodica delle operazioni di spandimento delle acque di vegetazione ai fini della tutela ambientale; i) l'individuazione delle zone idonee alla balneazione nonche' l'effettuazione di prelievi e di analisi ai fini dell'accertamento dell'idoneita' delle acque alla balneazione; l) il monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare; m) il monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere ed in particolare il riesame dello stato eutrofico causato da azoto delle acque dolci superficiali, delle acque di transizione e delle acque marine costiere.
Art. 107 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico in pubblica fognatura, fatta eccezione per gli scarichi di sostanze pericolose e di acque reflue industriali, nonche' l'autorizzazione agli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo previsti dall'articolo 29 del d.lgs. 152/1999 ed i relativi controlli; b) l'individuazione degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti le aree sensibili da assoggettare al trattamento previsto dal d.lgs. 152/1999; c) l'adozione, nei casi di necessita' ed urgenza, di provvedimenti specifici e motivati, integrativi o restrittivi degli scarichi ovvero degli usi delle acque, ai fini della tutela delle acque marine costiere e salmastre sedi di banchi e popolazioni naturali di molluschi bivalvi e gasteropodi; d) l'emanazione di ordinanze per la sospensione delle attivita' di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento zootecnico, in caso di mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite ai sensi del d.lgs. 152/1999; e) la delimitazione delle zone non idonee o temporaneamente non idonee alla balneazione nonche' la revoca dei relativi provvedimenti; f) l'apposizione nelle zone interessate di segnaletica che indichi il divieto di balneazione; g) l'immediata segnalazione alle autorita' competenti per i controlli di nuove situazioni di inquinamento massivo delle acque di balneazione ricadenti nel proprio territorio.
Titolo IV
Capo IV
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Inquinamento acustico
Art. 108 - Funzioni e compiti della Regione
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la formulazione delle proposte allo Stato per la redazione dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali, quali linee ferroviarie, metropolitane, autostrade e strade statali; b) la tenuta dell'elenco regionale dei tecnici competenti, previsto dall'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attivita'.
Art. 109 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) il coordinamento delle azioni di contenimento del rumore attuate dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio di piu' comuni; b) il controllo e la vigilanza in materia di inquinamento acustico, in ambiti territoriali ricadenti nel territorio di piu' comuni; c) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attivita'; d) la gestione dei dati di monitoraggio acustico forniti dall'ARPA, nell'ambito di una banca dati provinciale del rumore, compatibile col Sistema Informativo Regionale per l'Ambiente (SIRA).
Art. 110 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche, sulla base della quale sono coordinati gli strumenti urbanistici comunali; b) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico; c) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche; d) le attivita' di controllo sull'osservanza di: 1) prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; 2) disciplina stabilita dall'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attivita' svolte all'aperto; 3) disciplina delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo; e) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa; f) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico; g) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio di: 1) concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attivita' produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; 2) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al numero 1); 3) provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive, ivi compresi i nulla-osta di cui all'articolo 8, comma 6, della l. 447/1995; h) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della l. 447/1995; i) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale; l) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno; m) l'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attivita'.
Titolo IV
Capo IV
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Inquinamento atmosferico
Art. 111 - Funzioni e compiti della Regione
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la fissazione di valori limite di qualita' dell'aria compresi tra i valori limite ed i valori guida, ove determinati dallo Stato, nell'ambito dei piani di conservazione per zone specifiche, nelle quali si ritiene necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento dell'aria derivante da sviluppi urbani od industriali; b) la fissazione dei valori di qualita' dell'aria coincidenti o compresi nei valori guida, ovvero ad essi inferiori, nell'ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate nelle quali e' necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente; c) la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della migliore tecnologia disponibile e tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione; d) l'individuazione di zone, anche interregionali, particolarmente inquinate o soggette a specifiche esigenze di tutela ambientale, in relazione all'attuazione del piano regionale per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, nelle quali le emissioni o la qualita' dell'aria sono soggette a limiti o valori piu' restrittivi dei valori minimi di emissione definiti nelle linee guida dello Stato, nonche', per talune categorie di impianti, la determinazione di particolari condizioni di costruzione o di esercizio; e) l'indirizzo ed il coordinamento dei sistemi di controllo e di rilevazione degli inquinanti atmosferici e l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni; f) la predisposizione di relazioni annuali sulla qualita' dell'aria da trasmettere ai ministeri competenti; g) il rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici, ivi compresa la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei relativi corsi di formazione, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale.
Art. 112 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti: a) la vigilanza ed il controllo sulle emissioni atmosferiche; b) la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'inventario provinciale delle emissioni atmosferiche, sulla base dei criteri generali dettati dallo Stato.
2. E' delegato altresi' alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti le autorizzazioni per la costruzione di nuovi impianti industriali e per impianti gia' esistenti, con esclusione delle raffinerie di olii minerali e delle centrali termoelettriche, nonche' la revoca delle autorizzazioni stesse.
Titolo IV
Capo IV
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Inquinamento elettromagnetico
Art. 113 - Funzioni e compiti della Regione
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) il rilascio del parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), come modificata dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo); b) l'adozione di metodi e di procedure per l'esecuzione delle azioni di risanamento dall'inquinamento elettromagnetico; c) la valutazione dei progetti di risanamento, nonche' la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di radiocomunicazione destinati all'emittenza radiotelevisiva.
Art. 114 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) la valutazione dei progetti di risanamento nonche' la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione ai seguenti impianti: 1) impianti di radio comunicazione destinati alle telecomunicazioni satellitari ed alla radar-localizzazione ad uso civile; 2) impianti di tratta di ponti-radio e ripetitori di ponti-radio; 3) elettrodotti aventi tensione inferiore a 150 KV.
Art. 115 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge concernenti la valutazione dei progetti di risanamento nonche' la vigilanza sull'osservanza dei limiti e dei parametri previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico e sull'esecuzione delle azioni di risanamento in relazione agli impianti di telefonia mobile.
Titolo IV
Capo IV
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti
Gestione dei rifiuti
Art. 116 - Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali.
1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nella materia di cui alla presente sezione e' disciplinata dalla legge regionale 9 luglio 1998 n. 27.
Titolo IV
Capo V
Risorse idriche e difesa del suolo
Art. 117 - Oggetto.
1. Le funzioni amministrative relative alla materia "risorse idriche e difesa del suolo" attengono alla tutela, alla disciplina ed all'utilizzazione delle risorse idriche sia sotterranee che superficiali, ivi compresi le opere e gli impianti di irrigazione, nonche' alla sistemazione, alla conservazione ed al recupero del suolo, comprensivo anche della bonifica, degli abitati e delle opere infrastrutturali.
Art. 118 - Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali.
1. La ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali nelle materie di cui al presente capo e' disciplinata dalla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.
Titolo IV
Capo VI
Lavori pubblici
Art. 119 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavori pubblici" attengono alla programmazione, alla progettazione, all'autorizzazione, all'esecuzione ed alla manutenzione di opere pubbliche di qualsiasi natura, con esclusione di quelle riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. 112/1998 ed alla concessione dei relativi finanziamenti nonche' all'individuazione delle zone sismiche.
Art. 120 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza diretta della Regione ed in particolare: 1) le opere di edilizia sanitaria ed ospedaliera; 2) le opere relative ai porti; 3) le opere di interesse turistico regionale ed in particolare le opere per gli aerodromi turistici e gli approdi turistici; 4) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alla Regione; 5) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno accreditati alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); b) la valutazione tecnico-amministrativa e l'attivita' consultiva sui progetti di opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione o con il contributo regionale e sui progetti di opere pubbliche che gli enti locali ritengano di sottoporre alla valutazione regionale; c) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e d'urgenza relativi alle opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione nonche' le retrocessioni; d) la realizzazione e la gestione degli interventi attuativi dei programmi operativi dei quadri comunitari di sostegno, con cofinanziamento statale e dell'Unione europea; e) l'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle stesse.
2. Ai sensi dell'articolo 105, comma 7, del d.lgs. 112/1998, sono riservate alla Regione, in assenza delle autorita' portuali, le funzioni concernenti le attivita' di escavazione dei porti.
3. E' altresi' riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato concernenti: a) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione straordinaria di tutte le opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 59/1997, non espressamente mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo 93, comma 1, lettere c), d), e), ed f) del d.lgs. 112/1998 ed in particolare gli interventi di ripristino, in seguito ad eventi bellici od a calamita' naturali; b) le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture di trasporto, escluse le strade ed autostrade.
Art. 121 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3, concernenti: a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica), nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali; b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza delle province ed in particolare: 1) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati alle province; 2) gli impianti e le attrezzature sportive di interesse provinciale; 3) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati alle province ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997; c) l'autorizzazione degli elettrodotti con tensione inferiore a 150 KV.
2. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) le opere portuali riguardanti la navigazione lacuale e fluviale nonche' le opere di navigazione interna di terza e quarta classe; b) i procedimenti espropriativi e le occupazioni temporanee e di urgenza relativi alle opere pubbliche di competenza provinciale nonche' di competenza di qualsiasi soggetto o ente non territoriale da eseguirsi comunque nel territorio della provincia, ivi comprese le opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera c), e dall'articolo 122, comma 2, della presente legge; c) l'adozione dei provvedimenti di cui alla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 79, in relazione agli interventi ricadenti nel proprio territorio da realizzare da parte dei consorzi delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale.
3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Citta' metropolitana di Roma, alla provincia di Roma e' delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio della provincia, salvo quanto stabilito dall'articolo 122, comma 3, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.
Art. 122 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatte salve le deleghe di cui ai commi 2 e 3. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la realizzazione, la fornitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della l. 23/1996, nel rispetto delle indicazioni dei piani settoriali regionali; b) la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione delle opere pubbliche di competenza dei comuni, ed in particolare: 1) gli interventi di ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici; 2) le opere relative all'edilizia di culto; 3) le opere di interesse locale a finalita' di assistenza e beneficienza pubblica; 4) le attrezzature fisse dei mercati locali; 5) le opere infrastrutturali relative ai trasporti pubblici riservati ai comuni; 6) gli impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e le opere di elettrificazione rurale; 7) le opere appaltate sui fondi della soppressa agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, accreditati ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 108, della l. 662/1996, come modificato dall'articolo 23, comma 1, della l. 449/1997.
2. E' altresi' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i procedimenti espropriativi relativi alle opere pubbliche di competenza comunale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 106 del d.p.r. 616/1977 e dall'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali).
3. Ai sensi dell'articolo 95, comma 1, del d.lgs. 112/1998, in attesa dell'istituzione della Citta' metropolitana di Roma, al Comune di Roma e' delegato, per le opere da realizzarsi nel territorio comunale, l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la realizzazione delle opere dichiarate di interesse nazionale e finanziate con leggi speciali relative a singole aree urbane o metropolitane.
Titolo IV
Capo VII
Viabilita'
Art. 123 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "viabilita'" attengono alla programmazione, alla progettazione, all'esecuzione, alla manutenzione ed alla gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, ivi compresa la nuova costruzione ed il miglioramento di quelle esistenti, alla loro classificazione e declassificazione nonche' alla vigilanza sulle strade stesse.
Art. 124 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la programmazione, la pianificazione ed il coordinamento della rete viaria regionale, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione nazionale, della programmazione economicosociale e della pianificazione territoriale regionale, ed in particolare: 1) la programmazione pluriennale degli interventi di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, da effettuarsi secondo un ordine di priorita', sulla base delle risorse finanziarie disponibili; 2) la programmazione annuale degli interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria secondo un ordine di priorita', sulla base delle risorse finanziarie disponibili; 3) il coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione della rete viaria regionale; 4) la definizione di criteri, di direttive e di prescrizioni tecniche per la progettazione, la manutenzione, la gestione e la sicurezza della rete viaria regionale; 5) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni nonche' per l'esposizione di pubblicita' lungo o in vista delle strade ed autostrade della rete viaria regionale; 6) l'indicazione dei criteri per la determinazione dei piani finanziari delle societa' concessionarie autostradali; b) l'individuazione della rete viaria regionale, che e' costituita dalle strade ed autostrade di proprieta' della Regione, nonche' la classificazione e la declassificazione delle strade regionali e provinciali ed i pareri di cui all'articolo 2 del d.lgs. 285/1992, relativamente alla classificazione ed alla declassificazione delle strade statali; c) la progettazione e l'esecuzione degli interventi di completamento, di adeguamento e di nuova realizzazione sulla rete viaria regionale, nonche' la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle autostrade regionali, cui si provvede mediante concessione; d) la determinazione delle tariffe di pedaggio autostradale e l'adeguamento delle stesse; e) l'approvazione delle concessioni di costruzione e di gestione di autostrade; f) il controllo delle concessionarie autostradali relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da c) ad f) possono essere applicate anche per specifiche tratte di rete viaria regionale non autostradale.
Art. 125 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui al comma 2, concernenti: a) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade provinciali; b) la promozione, il coordinamento e la verifica nei confronti dei comuni singoli od associati e delle comunita' montane, per l'elaborazione di progetti d'intervento relativi alle infrastrutture di servizio nelle zone rurali, con particolare riferimento alla viabilita'; c) la determinazione dei criteri, la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni ed all'esposizione della pubblicita' lungo od in vista delle strade trasferite ai sensi del comma 3; d) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade provinciali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992; e) l'espressione del parere, ai fini della programmazione pluriennale ed annuale della Regione di cui all'articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e dell'individuazione della rete viaria regionale, ai sensi dell'articolo 206.
2. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza della rete viaria regionale, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992, con esclusione delle tratte gestite dalla Regione mediante le concessioni di cui all'articolo 124, comma 1, lettera e) in attuazione delle previsioni dei programmi pluriennali ed annuali e nel rispetto dei criteri di cui allo stesso articolo 124, comma 1, lettera a), numeri 4) e 5).
3. Le strade gia' appartenenti al demanio statale e non comprese nella rete stradale ed autostradale nazionale e nella rete viaria regionale sono trasferite al demanio delle province territorialmente competenti.
Art. 126 - Accordi di programma.
1. Al fine di garantire omogeneita' nelle caratteristiche funzionali delle strade, la Regione, sentite le province territorialmente interessate, promuove, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 98, comma 4 e dall'articolo 99, comma 4 del d.lgs. 112/1998, accordi di programma con le altre regioni interessate per la programmazione delle reti stradali ed autostradali interregionali, nonche' per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.
2. Qualora una strada regionale interessi piu' ambiti provinciali, la Regione puo' promuovere specifici accordi di programma con le province territorialmente interessate, in cui sono definiti le opere da realizzare, le modalita' progettuali ed i reciproci impegni ed oneri.
Art. 127 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la classificazione delle strade comunali; b) l'adozione, l'integrazione e l'aggiornamento del piano catastale delle strade comunali, vicinali e rurali; c) la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle strade comunali, vicinali e rurali, ivi comprese le funzioni previste dal d.lgs. 285/1992.
Titolo IV
Capo VIII
Trasporti
Ambito del conferimento
Art. 128 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "trasporti" attengono ai servizi pubblici di trasporto di persone e merci esercitati con linee ferroviarie di interesse regionale, linee tranviarie, metropolitane, filoviarie, funicolari e funiviarie di ogni tipo, automobilistiche, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio di un'altra regione, nonche' agli autoservizi pubblici non di linea.
Art. 129 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi di cui all'articolo 6 della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30, anche quelli concernenti: a) l'estimo navale; b) il rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale; c) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995 (Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega alle regioni ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 12 giugno 1996, n. 136, supplemento ordinario; d) il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalita' diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia in porti ed aree escluse dall'individuazione effettuata dal DPCM 21 dicembre 1995; e) la programmazione degli interporti e delle intermodalita', con esclusione di quelli indicati all'articolo 104, comma 1, lettera g), del d.lgs. 112/1998; f) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale ed interregionale; g) l'istituzione dell'albo dei medici abilitati all'accertamento medico dell'idoneita' alla guida degli autoveicoli.
Art. 130 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 e fatta salva la delega di cui al comma 2, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 7, della l.r. 30/1998, anche quelli attribuiti dallo Stato concernenti: a) l'autorizzazione e la vigilanza tecnica sulle attivita' svolte dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; b) il riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; c) gli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti ed istruttori di autoscuola; d) il rilascio di autorizzazione ad imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni ed il controllo amministrativo delle imprese autorizzate; e) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi; f) il rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio; g) gli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasportatore di persone su strada e dell'idoneita' ad attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; h) la tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori.
2. E' altresi' delegato alle province, oltre all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati ai sensi degli articoli 8 e 9 della l.r. 30/1998, anche l'esercizio di quelli concernenti: a) le autorizzazioni di tipo periodico relative alla circolazione nel territorio provinciale dei veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizione di eccezionalita'; b) le autorizzazioni relative al transito delle macchine agricole eccezionali ed alle macchine operatrici eccezionali; c) la navigazione lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie; d) i porti lacuali e di navigazione interna; e) le verifiche e le prove funzionali tendenti ad accertare le condizioni per il regolare esercizio degli impianti a fune d'interesse regionale; f) l'approvazione dei regolamenti comunali relativi ai noleggi ed ai servizi da piazza; g) l'individuazione delle zone caratterizzate da intensa conurbazione, ai sensi dell'articolo 4 della l. 21/1992 e la promozione di forme di collaborazione tra gli enti locali ricompresi in tali zone; h) l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 422/1997, in caso di mancata intesa tra i comuni interessati; i) la commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneita' per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea e la commissione consultiva, entrambe da istituirsi presso ogni provincia.
Art. 131 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano, oltre alle funzioni ed ai compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 30/1998, quelli attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) le funivie, le sciovie, le piste per la pratica dello sci e le relative infrastrutture previste dalla legge regionale 9 settembre 1983, n. 59, salvo quanto disposto nell'articolo 130, comma 2, lettera e), della presente legge; b) gli autoservizi pubblici non di linea di cui alla l. 21/1992, ad eccezione delle funzioni riservate alla Regione o conferite ad altri enti ai sensi del presente capo.
Art. 132 - Funzioni delle CCIAA.
1. Le CCIAA provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, salvo quanto stabilito nell'articolo 130, comma 2, lettera i).
Titolo IV
Capo IX
Protezione civile
Art. 133 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "protezione civile" attengono alla previsione ed alla prevenzione dei rischi derivanti da eventi calamitosi, alla riduzione degli effetti determinati dagli stessi, agli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dalle calamita' ed a quelli necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.
Art. 134 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti; b) la predisposizione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; c) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), e dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza; d) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali ed intercomunali di emergenza; e) le intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998; f) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del d.lgs. 112/1998; g) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992, avvalendosi anche del corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; i) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'utilizzo del volontariato, la tenuta dell'albo regionale delle associazioni di volontariato di cui all'articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 37, come modificata dalla presente legge, nonche' la vigilanza sulle attivita' delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza; l) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi; m) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale; n) l'individuazione e l'organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati; o) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
Art. 135 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, fatta salva la delega di cui ai commi 2 e 3, concernenti: a) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza; b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b), con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; c) la vigilanza sulle attivita' delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza; d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della l. 225/1992; e)l'approntamento di sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi; f) la rilevazione e la raccolta dei dati tecnico-scientifici per ciascuna ipotesi di rischio, interessanti l'ambito provinciale e la loro trasmissione alla Regione; g) la raccolta, nell'ambito provinciale, sulla base degli elementi forniti dai comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi, agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso ed assistenza.
Art. 136 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla l. 142/1990, salvo quanto previsto dall'articolo 137; b) l'attuazione, in ambito comunale, delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui all'articolo 134, comma 1, lettera b); c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza; e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti; f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonche' la vigilanza sulle relative attivita'; g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia; h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui all'articolo 135, comma 1, lettera g).
Art. 137 - Funzioni e compiti delle comunita' montane.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunita' montane esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani intercomunali montani di emergenza.
Titolo V
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 138 - Oggetto.
1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti dallo Stato nel settore organico di materie "servizi alla persona ed alla comunita'".
2. Il settore organico di cui al comma 1 comprende tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di "tutela della salute", "servizi sociali", "istruzione scolastica", "formazione professionale", "lavoro", "beni, attivita' culturali e spettacolo", "sport".
Titolo V
Capo II
Tutela della salute
Ambito di applicazione
Art. 139 - Oggetto.
1. Le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia "tutela della salute" attengono alla prevenzione delle malattie e degli infortuni in ogni ambiente di vita e di lavoro; alla promozione, alla cura, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica della popolazione, in coerenza con gli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ed agli interventi profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale e la salubrita' dei prodotti di origine animale.
Art. 140 - Ripartizione ulteriore di funzioni e compiti.
1. All'ulteriore ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di "tutela della salute" si provvede con le successive norme integrative da emanarsi ai sensi dell'articolo 189, comma 2.
Titolo V
Capo II
Tutela della salute
Salute umana
Art. 141 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) le attivita' di prevenzione e di assistenza in materia sanitaria svolte attraverso le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere ed, in particolare: 1) l'educazione sanitaria; 2) l'igiene pubblica; 3) la prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche; 4) l'assistenza ospedaliera in regime di degenza e di ricovero diurno; 5) l'assistenza residenziale e semiresidenziale; 6) l'assistenza medico-generica ed infermieristica domiciliare ed ambulatoriale; 7) l'assistenza termale; 8) l'assistenza medico-specialistica ed infermieristica ambulatoriale e domiciliare, per le malattie fisiche e psichiche; 9) l'assistenza farmaceutica; 10) la riabilitazione fisica e psichica; 11) la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria o misure quarantenarie; 12) la protezione sanitaria materno-infantile, l'assistenza pediatrica e la tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile; 13) l'igiene e la medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado; 14) l'igiene e la medicina del lavoro nonche' la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; 15) la medicina dello sport e la tutela sanitaria delle attivita' sportive; 16) gli accertamenti, le certificazioni ed ogni altra prestazione medico-legale spettanti al SSN; 17) l'accertamento e la verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, in conformita' ai requisiti minimi fissati con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private), pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1997, n. 42 supplemento ordinario; 18) la vigilanza ed il controllo sulle strutture pubbliche e private che operano a livello infraregionale, sulle attivita' di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali, nonche' sull'attivita' delle organizzazioni di volontariato che operano in materia; 19) i controlli sulla produzione, sulla detenzione, sul commercio, sull'impiego di gas tossici e di altre sostanze pericolose; 20) il controllo dell'idoneita' dei locali ed attrezzature per il commercio ed il deposito delle sostanze radioattive ed artificiali e di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, nonche' il controllo sulla radioattivita' ambientale; 21) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande; 22) i controlli sulla produzione e sul commercio dei prodotti dietetici e per gli alimenti della prima infanzia; 23) la vigilanza sulle farmacie; b) l'epidemiologia ed il sistema informativo sanitario; c) le aziende unita' sanitarie locali e le aziende ospedaliere e, in particolare: 1) l'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unita' sanitarie locali, la loro costituzione, l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda, nonche' la costituzione in azienda dei presidi ospedalieri con i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche; 2) la determinazione dei criteri per l'organizzazione dei servizi e dell'attivita' destinata alla tutela della salute; 3) l'adozione dei provvedimenti relativi al trasferimento alle aziende unita' sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere del patrimonio dei comuni e/o delle province con vincolo di destinazione alle unita' sanitarie locali; 4) la fissazione dei criteri e delle modalita' di finanziamento delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nonche' di tutti i soggetti accreditati; 5) l'attivita' di indirizzo tecnico, di promozione e di supporto nei confronti delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie; 6) la nomina degli organi di gestione; 7) la vigilanza ed il controllo. d) la determinazione degli standard di qualita' che costituiscano requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera a), numero 17); e) la fissazione delle tariffe e, in particolare, quelle relative a: 1) prestazioni di assistenza ospedaliera, in regime di degenza ed in regime di ricovero diurno; 2) prestazioni di assistenza residenziale e semiresidenziale; 3) prestazioni di assistenza specialistica ed ambulatoriale e territoriale; 4) prestazioni di assistenza termale; 5) assistenza domiciliare a carattere sanitario; 6) indagini ed accertamenti in materia di igiene e sanita' pubblica, medicina legale, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene degli alimenti e della nutrizione. f) la stipulazione di protocolli d'intesa volti a regolamentare l'apporto alle attivita' assistenziali del SSN da parte delle facolta' universitarie di medicina; g) l'organizzazione dei servizi di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, nonche' la gestione dell'albo regionale per l'iscrizione degli enti ausiliari; h) l'organizzazione delle attivita' trasfusionali, in attuazione della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati); i) la pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), ad esclusione delle funzioni e dei compiti amministrativi riservati allo Stato di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge; l) l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sanitaria; m) la determinazione degli indirizzi ai comuni per l'apertura e l'esercizio degli stabilimenti termali e per l'imbottigliamento delle acque minerali; n) la verifica di conformita': 1) rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attivita', di strutture, d'impianti, di laboratori, di officine di produzione, di modalita' di lavorazione, di sostanze e di prodotti ai fini del controllo preventivo, nonche' la vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione delle buone pratiche di laboratorio; 2) sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicita' ed all'informazione scientifica dei medicinali e dei presidi medico-chirugici, dei dispositivi medici in commercio e delle caratteristiche terapeutiche delle acque minerali; o) la vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'articolo 9 del d.lgs. 502/1992, istituiti e gestiti a livello regionale e infraregionale; p) la farmacovigilanza e la farmacoepidemiologia, nonche' la rapida allerta sui prodotti irregolari, limitatamente alla competenza regionale; q) la costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente, di sieri, di vaccini e di presidi profilattici, nel rispetto delle forme di coordinamento assicurate dallo Stato; r) l'istituzione e la gestione dell'elenco degli specialisti di medicina dello sport; s) la gestione del registro regionale dei micologi di cui al decreto del Ministro della sanita' 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalita' per il rilascio dell'attestato di micologo) pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 gennaio 1997, n. 11; t) la proposta al Prefetto di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per gli addetti alla prevenzione, igiene e controllo della stato di salute dei lavoratori; u) il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le aziende sanitarie locali; v) l'adozione dei provvedimenti relativi alla cessazione dell'impiego dell'amianto, ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modifiche.
2. E' altresi' riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti i prodotti cosmetici.
3. Resta attribuita al Presidente della Giunta regionale la competenza all'emanazione di ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o d'igiene pubblica di dimensione sovracomunale.
Art. 142 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato, concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unita' sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1).
Art. 143 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni e i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui al comma 2. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'espressione del bisogno socio-sanitario della popolazione attraverso la conferenza locale per la sanita'; b) l'autorizzazione per l'utilizzazione di locali e di attrezzature per il deposito e la vendita di prodotti alimentari.
2. E' altresi' delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di stabilimenti termali nonche' all'imbottigliamento delle acque minerali.
3. Restano attribuite al sindaco, quale autorita' sanitaria locale: a) la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o di igiene pubblica di dimensione comunale; b) la disposizione, su proposta motivata di un medico, degli accertamenti e dei trattamenti sanitari obbligatori nei confronti di persone affette da malattia mentale; c) la competenza ad emanare ordinanze per il ricovero di soggetti affetti da malattie infettive.
Titolo V
Capo II
Tutela della salute
Sanita' veterinaria
Art. 144 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene, sanita' e polizia veterinaria, espletate a favore di privati dai servizi, presidi e strutture delle aziende unita' sanitarie locali; b) la prevenzione ed il controllo del randagismo; c) l'individuazione delle modalita' di raccordo funzionale tra i dipartimenti di prevenzione delle aziende unita' sanitarie locali e gli istituti zooprofilattici, al fine di coordinare le attivita' di sanita' pubblica veterinaria; d) la profilassi e la polizia veterinaria; e) l'ispezione e la vigilanza veterinaria: 1) sugli animali destinati all'alimentazione umana; 2) sugli impianti di macellazione e di trasformazione; 3) sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, sull'allevamento e sulla sanita' animale, sui farmaci di uso veterinario; f) le aziende unita' sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c). 2. La Regione svolge le funzioni di cui al comma 1, lettere d) ed e), mediante le aziende unita' sanitarie locali.
Art. 145 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato concernenti l'espressione del parere sull'individuazione degli ambiti territoriali delle aziende unita' sanitarie locali di cui all'articolo 141, comma 1, lettera c), numero 1), nonche' quelli previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34.
2. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernente la liquidazione degli indennizzi per danni causati da cani randagi o inselvatichiti.
Art. 146 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuite ai comuni, in conformita' a quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernentia)la costruzione dei canili ed il risanamento delle strutture esistenti; b) il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture; c) la promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti degli animali abbandonati ricoverati presso i canili pubblici; d) la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico. 2. Resta attribuita al sindaco, in qualita' di autorita' sanitaria locale, la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di sanita' veterinaria per emergenze nel territorio comunale e gli altri compiti ad esso affidati dal regolamento di polizia veterinaria.
Art. 147 - Funzioni e compiti delle comunita' montane.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunita' montane esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi dei comuni in materia di sanita' veterinaria, qualora l'ambito territoriale degli stessi coincida con il territorio della comunita'.
Titolo V
Capo III
Servizi sociali
Art. 148 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "servizi sociali" attengono a tutte le attivita' relative alla predisposizione ed all'erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, al fine di concorrere alla realizzazione di un organico sistema di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e delle comunita'.
Art. 149 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi socioassistenziali; b) la promozione ed il coordinamento operativo dei soggetti che operano nell'ambito dei servizi sociali; c) la determinazione dei livelli qualitativi dei servizi socioassistenziali, nonche' dei requisiti organizzativi, strutturali e funzionali degli stessi, nel rispetto degli standard essenziali determinati a livello nazionale; d) la determinazione dei criteri e dei parametri di reddito per il concorso al costo delle prestazioni socioassistenziali; e) la definizione delle modalita' e dei criteri della vigilanza sui servizi socio-assistenziali e sulle attivita' svolte dagli enti privati; f) la definizione, in collaborazione con gli enti locali, dei criteri e degli standard da utilizzare nel processo di informatizzazione dei servizi socioassistenziali, anche al fine di consentire alla Regione la raccolta e l'elaborazione delle informazioni necessarie alla programmazione regionale; g) la promozione ed il sostegno di modalita' organizzative che garantiscano il raccordo e l'integrazione dei servizi sociali con gli altri servizi territoriali; h) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi sociali, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; i) il coordinamento delle attivita' di prevenzione e di inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione, ivi compresi i tossicodipendenti, gli alcoldipendenti e gli psicolabili; l) la promozione di attivita' di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento e di riabilitazione in favore di portatori di handicap, nonche' la produzione di sussidi didattici e tecnici; m) la promozione dell'attivita' consultoriale; n) la tenuta del registro regionale degli enti privati che svolgono attivita' di assistenza sociale nell'ambito del territorio regionale; o) la promozione di una rete di centri di accoglienza degli immigrati extracomunitari, nonche' la determinazione dei requisiti gestionali e strutturali dei centri medesimi; p) le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB); q) la partecipazione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della legislazione statale e degli atti governativi di indirizzo e coordinamento, ad iniziative di soccorso a favore di profughi, di rifugiati, di prigionieri e di popolazioni coinvolte in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamita' naturali e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.
2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identita' culturale e per favorire il loro inserimento nella societa'.
Art. 150 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito nella legge 18 marzo 1993, n. 67; b) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza provinciale, ai sensi dell'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza); c) la localizzazione dei presidi assistenziali e la formulazione del parere sulla determinazione da parte della Regione, degli ambiti territoriali adeguati alla gestione dei servizi; d) la localizzazione e l'istituzione dei centri antiviolenza o di case rifugio per donne maltrattate e l'inoltro alla Regione delle richieste di contributo; e) il coordinamento e la verifica delle iniziative dei comuni in materia socio-assistenziale.
2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, singoli e associati, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziativeve a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identita' culturale e per favorire il loro inserimento nella societa'.
Art. 151 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'organizzazione ed il funzionamento della rete dei servizi socio-assistenziali e la gestione degli stessi, ivi compresi quelli relativi ai tossicodipendenti ed agli alcoldipendenti; b) l'assistenza ai minori in stato di bisogno, ai minori illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono; c) la vigilanza sull'attivita' delle organizzazioni di volontariato operanti in materia; d) la gestione del servizio di asilo nido e del servizio di assistenza familiare; e) la realizzazione e la gestione dei centri di accoglienza per stranieri extracomunitari; f) l'espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza comunale, ai sensi dell'articolo 62 della l. 6972/1890; g) l'autorizzazione all'apertura dei servizi socio-assistenziali e la vigilanza su tali servizi e sull'attivita' degli enti privati e delle organizzazioni di volontariato che prestano assistenza sociale; h) la concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili.
2. I comuni singoli ed associati svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale in favore degli immigrati, degli emigrati e dei nomadi, per conservare e sviluppare la loro identita' culturale e per favorire il loro inserimento nella societa'.
Titolo V
Capo IV
Istruzione scolastica
Art. 152 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "istruzione scolastica" attengono alla programmazione ed alla gestione amministrativa del servizio scolastico, volta a consentire la concreta e continua erogazione del servizio di istruzione e dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale.
Art. 153 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi previsti dalla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29, e dei docenti della scuola materna comunale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; b) gli interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento dei livelli di scolarita' e di promozione educativa; c) le iniziative a sostegno dell'orientamento educativo, tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali; d) l'assicurazione dei beneficiari di cui all'articolo 3 della l.r. 29/1992 per gli eventi dannosi connessi alle attivita' scolastiche, parascolastiche ed al trasporto; e) gli interventi per lo sviluppo ed il perfezionamento dell'istruzione tecnica e professionale; f) la fornitura, in carenza di interventi comunali, di attrezzature specialistiche che si rendano necessarie per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati e per la realizzazione di opere che ne facilitino l'accesso ai locali scolastici; g) gli interventi in favore dei comuni a sostegno dei servizi dagli stessi erogati ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 29/1992, nonche' quelli per favorire la circolarita' e l'interscambio di esperienze tra le diverse realta' educative.
2. E' altresi' riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti delegati dallo Stato concernenti: a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale; b) la programmazione, sul piano regionale, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con il piano regionale; c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa; d) la determinazione del calendario scolastico; e) i contributi alle scuole non statali; f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.
Art. 154 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) in relazione all'istruzione secondaria superiore: 1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; 2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; 3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio; 4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; 5) la sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti; 6) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; 7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale; 8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche, salvo quanto previsto all'articolo 155, comma 1, lettera a), numero 8).
2. Le province collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2.
3. E' altresi' delegato alle province l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti: a) l'aggiornamento educativo degli operatori addetti ai servizi; b) l'educazione permanente, ricorrente e continua per favorire la crescita educativa dei cittadini; c) la ripartizione dei fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni; d) la concessione di contributi ai comuni per l'acquisto di scuolabus, di attrezzature per cucine e refettori scolastici.
Art. 155 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) in relazione all'istruzione di grado inferiore della scuola: 1) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione; 2) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche; 3) i servizi di supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio; 4) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche; 5) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti; 6) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite; 7) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello territoriale; 8) la risoluzione dei conflitti di competenza tra istituzioni della scuola materna e primaria; b) la fornitura di libri di testo e di materiale didattico; c) gli interventi per favorire la piena integrazione delle fasce di utenza disagiate; d) la concessione di assegni di studio per gli alunni delle scuole secondarie superiori; e) l'istituzione di residenze e convitti; f) il servizio di mensa scolastica; g) il servizio di trasporto; h) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto allo studio.
2. I comuni, in collaborazione con la provincia e le comunita' montane e d'intesa con le autorita' scolastiche, assumono iniziative concernenti: a) l'educazione degli adulti; b) gli interventi integrati di orientamento scolastico e professionale; c) le azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione; d) le azioni di supporto tese a promuovere ed a sostenere la coerenza e la continuita' in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi, ed ordini di scuola; e) gli interventi perequativi; f) gli interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.
Art. 156 - Funzioni e compiti delle comunita' montane.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunita' montane collaborano con i comuni in relazione alle iniziative di cui all'articolo 155, comma 2.
Titolo V
Capo V
Formazione professionale
Art. 157 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "formazione professionale" attengono agli interventi volti al primo inserimento, al perfezionamento, alla riqualificazione ed all'orientamento professionale per qualsiasi attivita' di lavoro e per qualsiasi finalita', alla formazione continua, permanente e ricorrente, a quella conseguente a riconversione di attivita' produttive ed alla vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.
Art. 158 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) la definizione dei criteri e la determinazione delle modalita' per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche o alle attivita' professionali ad esse equiparate e dei conseguenti indirizzi della programmazione didattica; b) l'istituzione e l'organizzazione di corsi di formazione per il personale della Regione, degli enti da essa dipendenti, del servizio sanitario e per il personale impegnato nelle iniziative di formazione professionale; c) la predisposizione e l'approvazione dello schema tipo delle convenzioni da stipulare con i soggetti di cui all'articolo 18 della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23; d) la predisposizione e l'approvazione degli indirizzi di programmazione didattica, in relazione ad aree professionali specifiche; e) l'approvazione e l'inoltro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di progetti specifici di formazione a carico dei fondi previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale); f) l'approvazione dei requisiti tecnici necessari per il riconoscimento dell'idoneita' delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale; g) la promozione delle attivita' di supporto di cui all'articolo 11 della l.r. 23/1992; h) il raccordo, previa intesa con le competenti autorita' scolastiche, anche tramite le province, con il sistema scolastico di cui all'articolo 13 della l.r. 23/1992; i) il raccordo con il sistema produttivo; l) la vigilanza ed i controlli sulle attivita' di formazione professionale, per la parte di propria competenza; m) l'autorizzazione, su proposta delle province, allo svolgimento dei corsi privati non finanziati, nonche', in via straordinaria, la vigilanza ed il controllo delle attivita' degli stessi; n) le funzioni ed i compiti relativi agli istituti professionali concernenti anche l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo ed il finanziamento degli stessi, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.
Art. 159 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'integrazione tra le politiche formative e le politiche del lavoro; b) le convenzioni con enti di formazione professionale, con enti pubblici e con altri soggetti professionali idonei, per l'esercizio dei servizi e delle attivita' di cui all'articolo 8 della l.r. 23/1992; c) la gestione con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 23/1992, delle strutture che realizzano i progetti formativi; d) la gestione, con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 23/1992, dei corsi riservati ai giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di base; e) il riconoscimento dell'idoneita' dei centri di formazione professionale e delle strutture alternative ed aziendali; f) la vigilanza ed i controlli sulle attivita' di formazione professionale, per la parte di propria competenza; g) la gestione diretta degli interventi formativi nelle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite, nelle forme previste dalla l. 142/1990, ed in particolare: 1) la gestione dei centri regionali di formazione professionale ed attuazione di interventi formativi presso sedi formative alternative, presso strutture formative aziendali e presso gli istituti di prevenzione e pena, nonche' la gestione delle attivita' formative in agricoltura; 2) la gestione dei convitti connessi con iniziative a carattere convittuale e semiconvittuale; 3) la rilevazione e la gestione dei centri e delle sedi formative gestite da comuni, in convenzione con la Regione; 4) la rilevazione e la gestione degli interventi formativi in agricoltura; 5) l'attivita' di studio, di ricerca, di documentazione, di sperimentazione, anche didattica, e d'informazione nel campo della formazione e dell'orientamento professionale, su autorizzazione della Regione; 6) l'assistenza tecnico-didattica per l'elaborazione di specifici progetti formativi nell'ambito del territorio di competenza, connessi, in particolare, con casi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, su autorizzazione della Regione; 7) l'organizzazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, di corsi di aggiornamento, di qualificazione e di riqualificazione del personale impegnato nelle iniziative di formazione e di orientamento professionale; 8) la rilevazione e la gestione, su autorizzazione della Regione, in caso di assenza di proposte da parte di altri enti di formazione, dei centri di formazione professionale di enti che ne dismettano la gestione, nonche' il concorso, con diritto di prelazione, alla rilevazione di detti centri in presenza di proposte avanzate da altri enti di formazione; h) la convenzione con imprese artigiane per la realizzazione di interventi formativi rivolti agli apprendisti ed ai giovani di eta' inferiore ai venticinque anni; i) la vigilanza ed il controllo, in via ordinaria, delle attivita' dei corsi di formazione professionale non finanziati dalla Regione alla quale formulano proposte per lo svolgimento degli stessi.
Titolo V
Capo VI
Lavoro
Art. 160 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "lavoro" attengono alle politiche attive del lavoro ed ai servizi per il collocamento e l'orientamento al lavoro, nonche' alla relativa integrazione con le politiche e le attivita' in materia di formazione professionale e di istruzione.
Art. 161 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed i compiti amministrativi di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, anche quelli concernenti: a) l'individuazione dei settori di priorita' nei quali attivare i cantieri scuola e lavoro; b) la formulazione dei criteri di priorita' sulla base dei quali predisporre la graduatoria dei progetti finanziabili; c) la fissazione della percentuale delle risorse trasferite alle province che le stesse possono utilizzare per il finanziamento di propri progetti di cantieri scuola e lavoro; d) la realizzazione di cantieri scuola e lavoro direttamente con gli enti locali interessati, anche attraverso specifici accordi di programma.
Art. 162 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, oltre alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 38/1998, anche quelli attribuiti dalla presente legge concernenti: a) l'autorizzazione all'apertura dei cantieri scuola e lavoro; b) la concessione del finanziamento dei progetti e la revoca dello stesso.
Art. 163 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali, fatta salva la delega di cui all'articolo 22 della l.r. 38/1998.
Titolo V
Capo VII
Beni culturali - Promozione delle attivita' culturali - Spettacolo
Ambito di applicazione
Art. 164 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "beni culturali" attengono ad ogni azione diretta alla salvaguardia, alla conservazione, alla valorizzazione ed alla gestione dei beni, rientranti nella competenza regionale e locale, d'interesse archeologico, architettonico, storico, artistico, archivistico, librario, audiovisivo, demoantropologico e scientifico che rappresentino, sia singolarmente sia in aggregazione, manifestazioni significative della creativita', della conoscenza, del costume e del lavoro dell'uomo.
2. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "attivita' culturali" attengono ad ogni azione diretta a promuovere le attivita' rivolte a formare ed a diffondere espressioni della cultura e dell'arte.
3. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "spettacolo" attengono alla promozione della presenza omogenea ed equilibrata sul territorio regionale delle attivita' teatrali, musicali, di danza ed audiovisive ed alla valorizzazione della qualita' delle attivita' stesse.
Titolo V
Capo VII
Beni culturali - Promozione delle attivita' culturali - Spettacolo
Beni culturali
Art. 165 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno alle attivita' svolte da enti pubblici e privati che, senza scopo di lucro, concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi programmatici; b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi programmatici, anche attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati riguardanti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali; c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attivita' di valorizzazione di beni culturali e gli enti o soggetti che partecipano a tali attivita' mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione dei beni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali), nonche' la stipulazione della convenzione stessa per attivita' di preminente interesse regionale; d) la formulazione di proposte allo Stato, ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico od artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione; e) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facolta' alla Regione; f) la determinazione dei requisiti necessari per l'inserimento dei servizi culturali pubblici e privati di cui al titolo II, capo III, della l.r. 42/1997, nell'organizzazione regionale; g) la determinazione dei criteri per la cooperazione tra gli enti locali, ai fini della realizzazione di sistemi dei servizi culturali; h) la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attivita' di ricerca e di programmazione, nonche' ad idonee forme integrative di gestione su base sistemica; i) la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la costituzione di banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e documentale nazionali ed internazionali; l) la promozione di interventi per la salvaguardia, l'incremento e la diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'articolo 14 della l.r. 42/1997; m) l'attivita' di inventariazione e di catalogazione dei beni raccolti nelle biblioteche e nei musei locali e d'interesse locale, negli archivi storici degli enti locali; n) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali pubblici e privati, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; o) l'Istituto Regionale per le Ville Tuscolane (IRVIT); p) la raccolta, l'elaborazione, la pubblicazione della documentazione relativa ai beni culturali ed ambientali; q) il censimento, la catalogazione, la documentazione e lo svolgimento dell'attivita' finalizzata alla conservazione dei beni culturali ed ambientali; r) la promozione e l'attuazione d'iniziative finalizzate alla produzione ed alla pubblicazione di nuovo materiale documentario ed alla realizzazione di strumenti conoscitivi, informativi e didattici di qualsiasi tipo; s) la raccolta e l'organizzazione dei dati e la ricerca di ogni possibile fonte, anche attraverso la creazione di appositi indici, inventari e cataloghi; t) la promozione e l'attuazione di forme di collaborazione con enti pubblici e privati, nonche' l'incentivazione ed il coordinamento delle iniziative e delle attivita' degli enti locali nelle materie di competenza del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali del Lazio di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 31.
2. La Regione svolge, in via concorrente con lo Stato e con gli enti locali, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali, assumendo iniziative per la loro sicurezza e per il mantenimento della loro integrita' materiale e del loro valore.
3. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali mediante la commissione di cui all'articolo 171 ed anche mediante il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di servizi, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, migliorandone le condizioni di conoscenza e di conservazione ed incrementandone la fruizione, con particolare riguardo a: a) il miglioramento della conservazione dei beni; b) il miglioramento dell'accesso ai beni ed alla diffusione della loro conoscenza; c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie svantaggiate; d) l'organizzazione di studi, di ricerche, di iniziative scientifiche e di convegni in collaborazione con universita' ed altre istituzioni culturali; e) l'organizzazione di interventi di carattere didattico e divulgativo in collaborazione con istituti d'istruzione; f) l'organizzazione di esposizioni e di mostre in Italia ed all'estero, in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; g) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali ed ambientali diversi, in collaborazione con gli enti ed organi competenti per il turismo; h) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, di restauro e di acquisizione; i) l'organizzazione di ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientificoculturale, ivi compresa la documentazione, la catalogazione, le pubblicazioni e le riproduzioni.
4. La Regione coopera con lo Stato e con le altre regioni, al fine dell'individuazione di metodologie comuni per: a) il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali ed ambientali, nonche' per lo sviluppo delle relative banche dati, in un sistema informativo integrato; b) l'attivita' tecnicoscientifica di restauro dei beni culturali e per le connesse attivita' di ricerca e di documentazione degli interventi.
5. E' altresi' riservato alla Regione l'esercizio, tramite la soprintendenza regionale ai beni librari, delle funzioni e dei compiti amministrativi delegati dallo Stato concernenti la tutela del patrimonio librario raro e di pregio.
Art. 166 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici di interesse provinciale, per i quali adottano i relativi regolamenti; b) la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento; c) la formulazione di proposte alla Regione, sentiti gli enti locali interessati, per la definizione degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attivita' di ricerca e di programmazione, nonche' ad idonee forme integrative di gestione su base sistematica, di cui all'articolo 165, comma 1, lettera h); d) l'organizzazione sul territorio, in particolare nei comuni privi di biblioteca, di attivita' alternative ed integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata; e) la promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio, la costituzione e la gestione di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale; f) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attivita' di valorizzazione di beni culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che partecipano a tali attivita' mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c); g) la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'universita'; h) il coordinamento della rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed all'utenza di cui all'articolo 167, comma 1, lettera c); i) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico o artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione alla Regione; l) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facolta' alla provincia.
2. Le province svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con i comuni, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 165, comma 2.
3. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni, mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3.
4. In attesa dell'istituzione della Citta' metropolitana di Roma, la Provincia di Roma esercita le funzioni ed i compiti amministrativi di cui al presente articolo, salvo quanto stabilito dall'articolo 167 comma 4, in relazione al territorio del Comune di Roma.
Art. 167 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici d'interesse locale, per i quali adottano i relativi regolamenti; b) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano attivita' di valorizzazione di beni culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che partecipano a tali attivita' mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 165, comma 1, lettera c); c) la rilevazione dei dati statistici ed informativi relativi ai servizi culturali, alle strutture ed all'utenza; d) il collegamento con le altre istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel proprio territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'universita'; e) le forme di servizio diffuso di lettura ed informazione sul proprio territorio; f) la vigilanza sull'attivita' delle organizzazioni di volontariato che operano in materia; g) la formulazione di proposte allo Stato ai fini dell'apposizione di vincoli di interesse storico o artistico, della vigilanza sui beni vincolati, dell'espropriazione di beni mobili ed immobili di interesse storico od artistico e dell'esercizio del diritto di prelazione, dandone comunicazione alla Regione; h) l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facolta' al comune.
2. I comuni, singoli od associati, svolgono, in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la salvaguardia e la conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 165, comma 2.
3. I comuni, singoli od associati, cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia, mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti volti a conseguire la valorizzazione dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 165, comma 3.
4. In attesa dell'istituzione della Citta' metropolitana di Roma, il Comune di Roma esercita nell'ambito del territorio comunale le funzioni ed i compiti amministrativi conferiti alla provincia ai sensi dell'articolo 166 e dell'articolo 5 della l.r. 42/1997.
Titolo V
Capo VII
Beni culturali - Promozione delle attivita' culturali - Spettacolo
Promozione delle attivita' culturali
Art. 168 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'esercizio dell'azione di coordinamento e sostegno delle iniziative di enti pubblici e privati che senza scopo di lucro concorrono, nel pubblico interesse, al perseguimento degli obiettivi programmatici; b) il monitoraggio e la valutazione del perseguimento degli obiettivi programmatici; c) l'adozione dello schema tipo di convenzione relativa alla definizione dei rapporti tra la Regione o l'ente locale interessato, gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attivita' culturali e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l. 352/1997, nonche' la stipulazione della convenzione stessa per iniziative di preminente interesse regionale; d) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie dei corsi di formazione ed aggiornamento del personale addetto al settore delle attivita' culturali, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; e) la promozione degli scambi socio-culturali bilaterali e multilaterali in favore dei giovani; f) gli interventi per lo sviluppo di strutture destinate allo svolgimento di attivita' culturali.
2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attivita' culturali, suscitandole e sostenendole, con particolare riguardo a: a) gli interventi di sostegno a programmi culturali sul territorio mediante ausili finanziari ed alla predisposizione di strutture per la loro gestione; b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attivita' culturali ed a favorirne la migliore diffusione; c) l'equilibrato sviluppo delle attivita' culturali tra le diverse aree territoriali; d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attivita' culturali con quelle relative all'istruzione scolastica ed alla formazione professionale; e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione; f) le manifestazioni per la celebrazione di anniversari relativi a persone illustri, a grandi scoperte ed invenzioni ed a ricorrenze storiche; g) l'organizzazione di eventi musicali di rilevante interesse, nonche' di studi e ricerche eventualmente a tale fine necessari; h) l'organizzazione di attivita' e di manifestazioni finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni culturali locali, nonche' di studi e ricerche eventualmente a tale fine necessari.
Art. 169 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attivita' culturali di preminente interesse provinciale e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazione di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c).
2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2.
Art. 170 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) la stipulazione di convenzioni con gli enti o soggetti che organizzano o realizzano iniziative di promozione delle attivita' culturali di preminente interesse comunale e gli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative mediante erogazioni liberali in denaro ovvero prestazioni di servizi o cessione di beni a titolo gratuito, secondo lo schema tipo di cui all'articolo 168, comma 1, lettera c); b) la vigilanza sulle organizzazioni di volontariato che operano in materia.
2. I comuni cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia, di norma mediante la commissione di cui all'articolo 171, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati alla promozione delle attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 168, comma 2.
Titolo V
Capo VII
Beni culturali - Promozione delle attivita' culturali - Spettacolo
Cooperazione per la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attivita' culturali
Art. 171 - Commissione regionale per i beni e le attivita' culturali.
1. La commissione regionale per i beni e le attivita' culturali, istituita dall'articolo 154 del d.lgs. 112/1998, e' la sede permanente per la cooperazione tra lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organi ivi rappresentati, per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attivita' culturali di cui agli articoli 165, comma 3, e 168, comma 2, della presente legge.
2. La commissione e' composta, ai sensi del citato articolo 154 del d.lgs. 112/1998, da tredici membri, che restano in carica tre anni, e possono essere confermati, designati: a) tre dal Ministro per i beni culturali ed ambientali; b) due dal Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e tecnologica; c) due dalla Giunta regionale; d) due dall'Associazione regionale dei comuni; e) uno dall'Associazione regionale delle province; f) uno dalla Conferenza episcopale regionale; g) due dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) tra le forme imprenditoriali locali.
3. I componenti designati dalla Giunta regionale e dalle associazioni regionali dei comuni e delle province sono individuati tra dirigenti regionali ed esperti in materia.
4. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, provvede contestualmente alla: a) costituzione della commissione sulla base delle designazioni di cui al comma 2; b) nomina del presidente, individuato tra i componenti della stessa commissione, previa intesa con il Ministro per i beni culturali ed ambientali.
Art. 172 - Funzioni e compiti della commissione.
1. La commissione di cui all'articolo 171, al fine di armonizzare e coordinare nel territorio regionale le iniziative dello Stato, della Regione, degli enti locali e di altri enti e soggetti: a) formula proposte per la definizione dei programmi statali e dei piani regionali in materia di beni e di attivita' culturali, anche con articolazione annuale e pluriennale, in coerenza con i tempi e le modalita' previsti dalla programmazione regionale; b) redige, entro il trenta giugno di ciascun anno, l'elenco delle iniziative culturali di preminente interesse regionale e locale che la Regione, le province ed i comuni intendono realizzare nel triennio successivo e ne propone l'inserimento nel calendario che il Ministro per i beni culturali ed ambientali adotta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l. 352/1997.
2. La commissione svolge, inoltre, i seguenti compiti: a) supporto tecnico per il monitoraggio sull'attuazione delle iniziative di cui al comma 1; b) consulenza alle amministrazioni statale, regionale e locale, in ordine ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.
3. La commissione, entro tre mesi dalla data del suo insediamento, si dota di un regolamento interno per disciplinare i propri lavori.
4. La Giunta regionale, presso la quale ha sede la commissione, provvede ad adottare gli atti necessari per assicurare il funzionamento della commissione stessa.
Titolo V
Capo VII
Beni culturali - Promozione delle attivita' culturali - Spettacolo
Spettacolo
Art. 173 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo in un'ottica di omogeneita' della presenza delle relative attivita' nelle varie zone del territorio regionale, anche mediante la concessione di sovvenzioni ed ausili finanziari e la stipulazione di apposite convenzioni con gli enti locali e con le compagnie teatrali, di danza e con gruppi musicali; b) il sostegno, nel rispetto degli indirizzi definiti dallo Stato, delle attivita' teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzarne la qualita' e la progettualita'; c) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, piu' in generale, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso al credito; d) la diffusione della fruizione teatrale, musicale, della danza e del cinema nelle scuole e nelle universita', nel rispetto degli indirizzi definiti dallo Stato; e) la promozione e la valorizzazione del patrimonio audiovisivo con finalita' d'informazione e di documentazione, anche meiante l'istituzione di un servizio pubblico di "mediateca"; f) la determinazione dei criteri, dei contenuti e delle metodologie di corsi di formazione per il personale artistico e tecnico dello spettacolo dal vivo ed audiovisivo, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale, nel rispetto dei requisiti definiti dallo Stato; g) la partecipazione alle fondazioni di cui al decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59), subentrate agli enti lirici ed alle istituzioni concertistiche assimilate; h) l'osservatorio sulle realta' dello spettacolo, in collaborazione con gli enti locali e gli operatori del settore.
2. La Regione coopera con lo Stato e con gli enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti finalizzati a: a) garantire e ad incentivare il ruolo delle compagnie teatrali, di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali, favorendone un'equilibrata diffusione del circuito sul territorio e lo svolgimento di rappresentazioni in localita' che ne sono sprovviste; b) diffondere la cinematografia di qualita' al fine di assicurare un'equilibrata diffusione di film nazionali e comunitari nel circuito cinematografico.
Art. 174 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dalla presente legge, concernenti la partecipazione all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a).
2. Le province cooperano con lo Stato, con la Regione e con i comuni nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2.
Art. 175 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) la partecipazione, in forma singola o associata, all'istituzione di residenze di spettacolo dal vivo nei modi stabiliti dalle convenzioni di cui all'articolo 173, comma 1, lettera a); b) la realizzazione degli interventi di restauro, di ristrutturazione e d'adeguamento di sedi ed attrezzature destinate allo spettacolo e di interventi di innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico ed artistico dello spettacolo.
2. I comuni, singoli o associati, cooperano con lo Stato, con la Regione e con la provincia nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 173, comma 2.
Titolo V
Capo VIII
Sport
Art. 176 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia "sport" attengono alla promozione di manifestazioni, attivita' sportive e ricreative, allo sviluppo del tempo libero ed alla realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature.
Art. 177 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti: a) l'elaborazione, nel rispetto dei criteri e dei parametri definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, dei programmi straordinari d'interventi per l'impiantistica sportiva, di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2 (Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico), convertito con modificazioni dalla legge 6 marzo 1987, n. 65 e successive modifiche; b) il sostegno a manifestazioni e ad attivita' sportive di rilevanza regionale, anche attraverso la concessione di contributi e finanziamenti ad enti pubblici e privati ovvero favorendo l'accesso al credito mediante apposita convenzione con istituti di credito; c) l'organizzazione di mostre, di convegni e di ricerche su attivita' rivolte al tempo libero; d) l'acquisizione di dati, di studi, di indagini, di ricerche e di sperimentazioni sul tempo libero e sulle realta' associative operanti nel settore nonche' sulla disponibilita' e l'utilizzazione delle relative strutture, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati; e) le scuole di sci e, in particolare, l'autorizzazione per l'esercizio delle scuole di sci e la tenuta del relativo elenco.
Art. 178 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano, in conformita' a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato e dalla presente legge concernenti: a) l'organizzazione di attivita' sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse provinciale; b) la collaborazione con i comuni che ne facciano richiesta per l'elaborazione tecnica dei progetti d'impianti e di attrezzature sportive d'interesse comunale; c) l'esame e l'istruttoria tecnica delle domande degli enti pubblici e privati da ammettere ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e d), della legge regionale 4 luglio 1979, n. 51, relativi a programmi per l'impiantistica sportiva, nonche' la trasmissione alla Regione dei relativi elenchi integrati da eventuali piani d'intervento con finanziamenti provinciali.
Art. 179 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 2, s'intendono attribuiti ai comuni, in conformita' a quanto previsto nei commi 2 e 3 dello stesso articolo, le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dallo Stato e dalla presente legge, concernenti: a) l'organizzazione di attivita' sportive e la realizzazione d'impianti e di attrezzature d'interesse comunale; b) l'attuazione dell'istruttoria e il rilascio del parere in merito all'iscrizione delle scuole di sci nell'elenco regionale.
Titolo VI
Capo I
Ambito di applicazione
Art. 180 - Oggetto.
1. Il presente titolo disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ed in conformita' a quanto previsto nel criterio indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 3), la ripartizione tra Regione ed enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi nel settore organico di materie "Vigilanza e regime sanzionatorio. Polizia amministrativa regionale e locale e relativo regime autorizzatorio".
Titolo VI
Capo II
Vigilanza e regime sanzionatorio
Art. 181 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alla vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni previste da leggi statali e regionali nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nonche' all'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni stesse.
Art. 182 - Funzioni e compiti della Regione e degli enti locali.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, nell'articolo 5, commi 2 e 3, e nell'articolo 7, comma 1, la Regione, direttamente o tramite gli enti regionali, nonche' gli enti locali esercitano di norma, in relazione alle funzioni ed ai compiti rispettivamente riservati e conferiti nei singoli settori organici di materie, le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste da leggi statali e regionali.
2. Qualora, la vigilanza sia espressamente conferita ad un ente diverso da quello competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia, l'applicazione delle sanzioni spetta, di norma, all'ente vigilante che provvede, altresi', ad introitare gli importi delle sanzioni stesse. La ripartizione di tali importi tra l'ente vigilante e l'ente competente all'esercizio della funzione o del compito amministrativo attinente alla specifica materia avviene sulla base di percentuali stabilite, previa intesa tra i suddetti enti e sentita la conferenza Regione-autonomie locali, tenuto conto degli oneri rispettivamente sostenuti.
Titolo VI
Capo III
Polizia amministrativa e relativo regime autorizzatorio
Art. 183 - Oggetto.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia del presente capo attengono alle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attivita' rientranti nei settori organici disciplinati nei titoli III, IV e V, nei quali vengono esercitate le competenze, anche delegate o subdelegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo, i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonche' al regime autorizzatorio di cui all'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 ed agli articoli 161 e 163 del d.lgs. 112/1998.
Art. 184 - Funzioni e compiti della Regione.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa relativi alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad essa riservati nei singoli settori organici di materie.
2. A tal fine, la Regione esercita, mediante specifico personale operante presso la Regione stessa o presso gli enti regionali, nonche' avvalendosi dei servizi di polizia locale, le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa concernenti in particolare: a) le funzioni ed i compiti gia' di competenza del corpo forestale dello Stato relativi a: b) la vigilanza sui boschi e sull'osservanza delle prescrizioni di massima di polizia forestale; 2) la vigilanza sulle aree naturali protette; 3) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi; 4) il supporto negli interventi di protezione civile; 5) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale; 6) ogni altro adempimento nell'ambito della tutela delle risorse ambientali; b) le funzioni ed i compiti di polizia delle miniere e delle cave; c) le funzioni ed i compiti di polizia delle acque di cui al testo unico approvato con r.d. 1775/1933; d) le funzioni ed i compiti di polizia idraulica; e) le funzioni ed i compiti di polizia sanitaria e veterinaria.
3. La Regione esercita, altresi', le funzioni ed i compiti conferiti ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di polizia locale, ed in particolare: b) detta le norme generali per l'istituzione del servizio, tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni; b) promuove iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia locale, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi regionali di formazione professionale; c) eroga contributi per il potenziamento dei servizi di polizia locale; d) determina le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti ai servizi di polizia locale e stabilisce i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso; e) disciplina le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi od ai servizi.
4. La Regione provvede a: b) la trasmissione al Commissario del Governo delle copie dei regolamenti degli enti in materia di polizia locale, ai sensi dell'articolo 21 del d.p.r. 616/1977; b) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni in caso di mancato adeguamento, in relazione al settore del commercio, dei regolamenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs. 114/1998.
Art. 185 - Funzioni e compiti delle province.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 4, commi 1, 3 e 4, le province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie. A tal fine, le province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.
2. Le province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del d.lgs. 112/1998.
3. Alle province e' altresi' attribuito il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di piu' province, di cui all'articolo 9 del d.lgs. 285/1992.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione e' data tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 186 - Funzioni e compiti dei comuni.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 5, commi 2 e 3, i comuni esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nei singoli settori organici di materie.
2. I comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 19 del d.p.r. 616/1977 e dell'articolo 163, comma 2, del d.lgs. 112/1998.
3. I comuni organizzano il servizio di polizia municipale adottando il relativo regolamento, in conformita' a quanto previsto dalla l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.
Art. 187 - Funzioni e compiti delle comunita' montane.
1. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 7, comma 1, le comunita' montane esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi ad esse conferiti dallo Stato o dalla Regione nei singoli settori organici di materie, o ad esse delegati dalle province e dai singoli comuni, nonche' a quelli che i comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata, a livello di comunita' montana.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le comunita' montane possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformita' a quanto stabilito nell'articolo 12 della l. 65/1986 e dalla legge regionale recante la disciplina della materia.
Titolo VII
Capo I
Termini per l'emanazione di norme integrative dei Titoli III, IV, V E VI
Art. 188 - Norme integrative in materia di agricoltura ed attivita' a rischio di incidente rilevante.
1. Con leggi regionali da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, adottati in materia di agricoltura ed attivita' a rischio di incidente rilevante, si provvede ad individuare le specifiche funzioni da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali ai sensi, rispettivamente, degli articoli 39 e 103, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni gia' conferite agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali o con la presente legge.
Art. 189 - Norme integrative in materia di commercio, turismo e sanita'.
1. Con legge regionale da emanarsi entro la data di entrata in vigore delle norme dettate dal d.lgs. 114/1998, si provvede alla definitiva ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra Regione ed enti locali in materia di commercio, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti gia' conferiti agli enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.
2. Con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle normative statali di riordino del turismo e di razionalizzazione e riordino del SSN, si provvede ad individuare le specifiche funzioni ed i compiti amministrativi da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali in materia, rispettivamente, di turismo e di sanita', operando, ove necessario, la revisione delle funzioni e dei compiti gia' conferiti agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali e con la presente legge.
Art. 190 - Conferimento di ulteriori funzioni.
1. Per le ulteriori funzioni ed i compiti conferiti alla Regione in attuazione di provvedimenti comunitari e nazionali, sono individuate con legge regionale le funzioni ed i compiti da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali e quelli da mantenere in capo alla Regione.
Titolo VII
Capo II
Decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti
Art. 191 - Effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti.
1. Salvo quanto stabilito nei commi successivi, l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione agli enti locali ai sensi dell'articolo 8, decorre dalla data di esecutivita' dei provvedimenti regionali di trasferimento di risorse umane, patrimoniali e finanziarie di cui agli articoli 192 e 193, ad eccezione delle funzioni e dei compiti amministrativi confermati e gia' operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli in relazione ai quali sono stati gia' emanati, alla citata data, indirizzi e direttive ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della l.r. 4/1997.
2. La decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli articoli 69, 70 e 71 e' determinata con la legge regionale di cui all'articolo 189, comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge regionale 7 luglio 1999, n. 6, la decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti ai sensi dell'articolo 94, nonche' le modalita' di esercizio delle stesse sono definite con la legge regionale sul governo del territorio.
4. La decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dall'articolo 98 e' determinata dalla normativa regionale di settore emanata ai sensi dell'articolo 194, comma 4.
5. Ai sensi dell'articolo 138, comma 2, del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 153, comma 2, decorre dal secondo anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.
6. Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del d.lgs. 112/1998, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettera n), decorre dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 112/1998.
7. Fino alla decorrenza, ai sensi del presente articolo, dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Regione agli enti locali, la Regione assicura l'esercizio di tali funzioni e compiti attraverso le proprie strutture.
Art. 192 - Assegnazione delle risorse umane.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione provvede, con le modalita' di cui al comma 2: a) all'assegnazione di proprio personale agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), per i quali il conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge; b) all'assegnazione agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti amministrativi ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del personale trasferito alla Regione con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della l. 57/1997.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b), la Giunta regionale, con propria deliberazione, adottata nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale, entro novanta giorni dalla data, rispettivamente, di entrata in vigore della presente legge e di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, individua il personale da assegnare agli enti locali. La deliberazione adottata deve essere sottoposta alla conferenza Regione-autonomie locali al fine dell'acquisizione di apposita intesa.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, provvede, con proprio decreto, da adottare nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale e da sottoporre alla conferenza Regione-autonomie locali, al fine dell'acquisizione di apposita intesa, all'individuazione del personale da assegnare agli enti locali.
4. Per il personale da assegnare ai sensi del comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Il personale da assegnare ai sensi del comma 1, lettera b), transita direttamente nei ruoli degli enti assegnatari nel rispetto delle specifiche disposizioni relative alla posizione giuridica e retributiva.
5. Qualora non sia possibile l'assegnazione di proprio personale in applicazione del comma 1, lettera a), la Regione provvede a trasferire agli enti locali apposite risorse finanziarie, con le modalita' di cui all'articolo 193, comma 2, per la copertura delle spese relative al personale degli enti stessi da destinare all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti.
6. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo, si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 44 della l.r. 53/1998.
7. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporti dalla l.r. 30/1998 si applicano le disposizioni del presente articolo.
8. Per l'assegnazione delle risorse umane per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro dalla l.r. 38/1998 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23 della stessa l.r. 38/1998, come modificato dall'articolo 200 della presente legge.
Art. 193 - Assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie.
1. In sede di prima applicazione della presente legge la Regione provvede, con le modalita' di cui ai commi 2, 3 e 4 a: a) l'assegnazione dei propri beni mobili ed immobili, nonche' al finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti stessi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), il cui conferimento sia stato oggetto di adeguamento ovvero sia stato confermato, ma non sia ancora divenuto operativo alla data di entrata in vigore della presente legge; b) l'assegnazione dei beni mobili ed immobili, nonche' al finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti stessi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), nell'ambito dei beni e delle risorse finanziarie trasferiti alla Regione con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997.
2. Per l'assegnazione dei beni mobili ed immobili di cui al comma 1, lettere a) e b), il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, agli adempimenti di cui all'articolo 14, comma 3, entro sessanta giorni dalla data, rispettivamente, di entrata in vigore della presente legge e di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997.
3. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera a), entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all'istituzione degli specifici capitoli di bilancio di cui all'articolo 15, con la relativa dotazione per l'esercizio finanziario 1999, la cui copertura e' effettuata mediante trasferimento totale o parziale degli stanziamenti dei capitoli del bilancio regionale 1999 individuati nell'elenco di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente legge. Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale, con propria deliberazione da sottoporre al parere della conferenza Regione-autonomie locali, provvede alla ripartizione delle somme tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15. Trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, oltre che il decreto d'istituzione dei capitoli di bilancio con la relativa dotazione finanziaria, un decreto, da sottoporre al parere alla conferenza Regione-autonomie locali, di ripartizione tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15.
4. Per il finanziamento delle spese di cui al comma 1, lettera b), entro sessanta giorni dalla data di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della l. 59/1997, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, all'istituzione degli specifici capitoli di bilancio di cui all'articolo 15 ed alla relativa dotazione finanziaria. Entro i successivi sessanta giorni, la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione da sottoporre al parere della conferenza Regione-autonomie locali, alla ripartizione delle somme tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15. Trascorso inutilmente tale termine il Presidente della Giunta regionale provvede ad adottare, su proposta dell'assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali, oltre che il decreto di istituzione dei capitoli di bilancio con la relativa dotazione finanziaria, un decreto, da sottoporre al parere alla conferenza Regione-autonomie locali, di ripartizione tra i singoli enti ai sensi dell'articolo 15.
5. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di difesa del suolo, si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2, della l.r. 53/1998.
6. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di trasporto con la l.r. 30/1998, si applicano le disposizioni del presente articolo, fermo restando quanto stabilito negli articoli 35, 36 e 37 della stessa l.r. 30/1998.
7. Per l'assegnazione delle risorse patrimoniali e finanziarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti in materia di mercato del lavoro con la l.r. 38/1998 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della stessa l.r. 38/1998, come modificato dall'articolo 200 della presente legge.
Titolo VII
Capo III
Scadenze temporali per l'emanazione l'adeguanmento, la semplificazione ed il riordino della legislazione regionale di settore
Art. 194 - Legislazione regionale di settore.
1. In materia di attivita' a rischio di incidente rilevante e di commercio, la Regione, con le leggi di cui rispettivamente agli articoli 188, comma 1, e 189, comma 1, provvede ad emanare la normativa di settore ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. 112/1998 ed ai sensi del d.lgs. 114/1998.
2. La legislazione regionale di settore per la disciplina della programmazione degli interventi di cui agli articoli 85 e 86 e' emanata entro il termine previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 123/1998.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede ad emanare la legislazione regionale di settore nelle materie non ancora disciplinate dalla normativa regionale.
4. Entro il termine di cui al comma 3, la Regione provvede altresi' all'adeguamento della vigente normativa regionale, nei singoli settori organici di materie, alle norme della presente legge nonche' al riordino ed alla semplificazione della normativa stessa. In particolare, la Regione provvede alla riforma della legislazione regionale in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, attraverso l'emanazione della legge regionale sul governo del territorio di cui all'articolo 191, comma 3, che disciplini lo strumento urbanistico comunale, quale unico ed organico riferimento per i cittadini e gli operatori, relativamente alle possibilita' ed alle regole da osservare per la realizzazione degli interventi.
5. Nell'ambito del riordino e della semplificazione della normativa vigente ai sensi del comma 4, la Regione provvede inoltre alla revisione della disciplina concernente gli istituti regionali di formazione di cui all'articolo 31, anche al fine dell'istituzione di un'apposita scuola per l'attivita' formativa integrata tra Regione ed enti locali.
6. Nell'ambito della legislazione regionale di cui al comma 3, la Regione puo': a) istituire, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 120, comma 1, lettera a), numero 2), e 129, comma 1, lettera d), l'agenzia regionale per i porti, quale ente strumentale regionale, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto; b) promuovere, d'intesa con le province, la costituzione di un'apposita azienda regionale per le strade, nella forma di una societa' per azioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi, di cui agli articoli 124 e 125, di progettazione, di costruzione e di gestione della rete viaria regionale e di quelle provinciali, allo scopo del rinnovo e dello sviluppo delle reti stesse.
7. Con la legislazione di cui al presente articolo, la Regione disciplina le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi, ivi comprese le modalita' di concertazione della azione amministrativa e l'agevolazione dell'esercizio delle attivita' private mediante l'eliminazione di vincoli procedimentali.
Art. 195 - Riordino di organismi collegiali.
1. La Giunta regionale individua, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione consiliare permanente, gli organismi collegiali istituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali della Regione, ivi compresi quelli che configurano forme di cooperazione e di concertazione con le autonomie locali e funzionali, nonche' con le organizzazioni economico-sociali.
2. La deliberazione di cui al comma 1 e' adottata entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli organismi non individuati nella medesima deliberazione s'intendono soppressi.
Art. 196 - Osservatorio per l'attuazione del decentramento amministrativo.
1. Al fine di monitorare le fasi di realizzazione del decentramento amministrativo a livello regionale e locale, la Regione promuove la costituzione di un osservatorio al quale possono partecipare rappresentanti del dipartimento della funzione pubblica, dell'amministrazione regionale, delle amministrazioni provinciali e locali, designati dalla conferenza Regione-autonomie locali, nonche' delle organizzazioni economiche e sociali, ivi comprese le organizzazioni sindacali confederali regionali e le federazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali.
2. In particolare, l'osservatorio di cui al comma 1 ha il compito di verificare lo stato di attuazione della presente legge al fine di segnalare ai competenti organi, eventuali ritardi o difficolta' nella: a) emanazione dei provvedimenti di assegnazione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali per l'esercizio delle funzioni conferite; b) emanazione delle norme integrative, al fine della puntuale ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi generalmente conferiti; c) emanazione, adeguamento, semplificazione e riordino della legislazione regionale di settore.
3. L'osservatorio inoltre formula proposte ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, secondo i criteri ed i principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della l. 59/1997.
4. L'attivita' di supporto all'osservatorio e' assicurata dalla struttura organizzativa di cui all'articolo 18, comma 3.
Titolo VII
Capo IV
Abrogazioni e modificazioni disciplina transitoria
Art. 197 - Modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 37.
1. La lettera b) del secondo comma dell'articolo 21, il sesto comma dell'articolo 26 e l'articolo 27 della l.r. 37/1985 sono abrogati.
2. All'articolo 28 della l.r. 37/1985 sono apportate le seguenti modifiche: a) il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Fermo restando l'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato prevista per le associazioni dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29, la Regione istituisce l'albo regionale delle associazioni di volontariato della protezione civile per i fini di cui al primo comma e per l'accertamento dell'attivita' operativa delle associazioni stesse."; b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Le associazioni di volontariato di cui al secondo comma presentano al Presidenta della Giunta regionale domanda di iscrizione all'albo corredata dalla copia del decreto di iscrizione al registro regionale del volontariato, dalla dichiarazione del legale rappresentante relativa alle iscrizioni del testo unico di pubblica sicurezza e l'attestazione sulla idoneita' morale dell'associazione e dei suoi componenti rilasciata dalle competenti autorita'."; c) i commi settimo, ottavo e nono sono abrogati.
Art. 198 - Modificazioni alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42.
1. Alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 42, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3.
2. Il comma 3 dell'articolo 2 e' abrogato.
3. Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: "Art. 2 bis Comunicazione di inizio di attivita' 1. Non e' soggetta ad autorizzazione la realizzazione delle seguenti opere ed interventi: a) opere relative alle linee ed impianti di trasporto, di trasformazione e di distribuzione di energia elettrica la cui tensione nominale sia pari o inferiore a 20 mila volt, e la cui lunghezza non sia superiore a 500 metri, b) opere accessorie, varianti, rifacimenti delle linee ed impianti elettrici di tensione nominale fino a 20 mila volt a condizione che gli stessi interventi non modifichino lo stato dei luoghi; c) interventi di manutenzione ordinaria delle linee ed impianti elettrici esistenti: 2. Gli esercenti di linea ed impianti elettrici che intendano realizzare le opere e gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), ne danno comunicazione alla provincia interessata almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, allegando le valutazioni tecniche del competente organo di controllo relative all'esposizione della popolazione ai campi eletromagnetici. 3. Gli esercenti delle linee ed impianti elettrici di cui al comma 1, lettera a) e b), trasmettono semestralmente ai comuni interessati ed all'assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, l'elenco delle nuove linee da realizzare, corredato dalle relative planimetrie e delle autocertificazione di conformita' alle vigenti normative:".
Art. 199 - Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74.
1. Alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche, sono apportate le modifiche previste ai commi 2 e 3.
2. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 e' sostituita dalla seguente: "g) l'adozione delle decisioni d'urgenza ai fini della prevenzione del danno ambientale;".
3. Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: "Art. 9 bis Aree ad elevato rischio di crisi ambientale 1. Ai sensi dell'articolo 74 del d. lgs. 112/1998, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti gli enti locali e previo parere del comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, con propria deliberazione da pubblicarsi sul BUR, individua nel territorio regionale le zone caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comporta rischio per l'ambiente e la popolazione . 2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale dichiara le zone individuate aree ad elevato rischio di crisi ambientale. La dichiarazione ha validita' di cinque anni e puo' essere rinnovata per una sola volta. 3. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di seguito denominato piano di risanamento, il quale stabilisce in via prioritaria le misure urgenti per rimuovere le situazioni di rischio e per il ripristino ambientale, tenendo conto della ricognizione degli squilibri ambientale e delle fonti inquinanti nonche' degli interventi di risanamento, previsti dalla citata deliberazione. 4. Il piano di risanamento, che e' pubblicato sul BUR, deve contenere: a) l'indicazione delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale; b) l'ordine di priorita' degli interventi da realizzare; c) le modalita' per l'effettuazione degli interventi; d) la stima degli oneri finanziari; e) le misure atte a garantire la vigilanza ed il controllo sullo stato dell'ambiente e sull'attuazione degli interventi. 5. La Giunta regionale, tenendo conto della priorita' indicate dal piano di risanamento e delle disponibilita' finamziarie degli appositi stanziamenti del bilancio regionale, assegna un termine ai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi previsti dal piano di risanamento per la presentazione dei relativi progetti, che vengono approvati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico-scientifico per l'ambiente. L'approvazione dei progetti ha effetto di dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle opere in essi previste. Decorso inutilmente il termine la Regione provvede d'ufficio o in via sostitutiva, qualora si tratti di enti locali, tramite le proprie strutture. La nota delle spese e' resa esecutoria ed e' riscossa con le modalita' previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.".
Art. 200 - Modificazioni alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38.
1. Alla legge regionale 7 agosto 1998, n. 38, sono apportate le modifiche previste ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
2. Al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "indirizzo, coordinamento, vigilanza" sono sostituite dalle seguenti: "indirizzo e coordinamento, direttiva".
3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 sono aggiunte le seguenti parole: "e, limitatamente alle funzioni amministrative delegate, emana direttive ai comuni, che sono sono tenuti ad osservarle.".
4. Al comma 2 dell'articolo 10: a) all'alinea, le parole da: "oltre" fino a: "comma 2" sono abrogate; b) alla lettera a), le parole: "assistenza tecnica e monitoraggio" sono sostituite dalle seguenti: "assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione tecnica".
5. Il comma 1 dell'articolo 23 e' sostituito dal seguente: "1. Le provincie, per l'esercizio delle funzioni conferite, si avvalgono del personale di ruolo trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. 469/1997 ad esse direttamente assegnato dai decreti del Presidente del Consiglio adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 e 6, del d.lgs. 469/1997.".
6. Al comma 2 dell'articolo 23 dopo le parole: "del d.lgs. 469/1997" sono inserite le seguenti: "e non direttamente assegnati dallo Stato alle province e ai comuni".
7. Al comma 1 dell'articolo 24 le parole: "i mezzi finanziari destinati all'esercizio" sono sostituite dalle seguenti: "i mezzi finanziari, non direttamente assegnati dallo Stato per l'esercizio".
8. All'articolo 25: a) alla rubrica, le parole: "controllo e vigilanza" sono sostituite dalla seguente: "monitoraggio". b) al comma 1, dopo le parole: "indirizzo e coordinamento" sono aggiunte le seguenti: "e di direttiva"; c) il comma 2 e' abrogato.
9. I commi 1 e 2 dell'articolo 35 sono sostituiti dai seguenti: "1. Il personale trasferito ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del d.lgs. 469/1997 ed assegnato alla Regione in attuazione dei d.p.c.m. di cui all'articolo 7, commi 1 e 6 del d.lgs. 469/1997, viene ripartito tra gli uffici regionali e l'agenzia Lazio lavoro in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti con successivi provvedimenti adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. la Regione e l'agenzia Lazio lavoro adeguano le rispettive dotazioni organiche per l'inserimento in ruolo del personale ad essi assegnato ai sensi del comma 1.".
Art. 201 - Modificazioni alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42.
1. Alla legge regionale 24 novembre 1997, n. 42, sono apportate le seguentI modificazioni: a) alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola: "musei" sono inserite le seguenti: "degli enti"; b) alla lettera b) del comma 1, dell'articolo 3 la parola: "approvazione", e' sostituita dalle seguenti: "verifica di compatibilita'"; c) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 le parole: "nonche', di beni museali di interesse locale" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' all'incremento delle collezioni museali"; d) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 le parole: "propria" e "o di sede concessa da enti locali" sono abrogate; e) alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 dopo le parole: "di disponibilita'" sono aggiunte le seguenti: "della sede"; f) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 le parole: "desumere, anche" sono sostituite dalle seguenti: "desumere anche"; g) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 15 le parole: "dell'organo di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "del legale rappresentante"; h) al comma 1 dell'articolo 24 le parole: "pianta organica" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione organica"; i) alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 28 dopo la parola: "patrimoni" sono inserite le seguenti: "museali e archivistici"; l) alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 28 dopo la parola: "impianti" e' inserita la seguente: "mobili"; m) alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 28 le parole: "e contributi" sono abrogate; n) al comma 4 dell'articolo 29 dopo le parole: "con le funzioni" sono inserite le seguenti: "di direttore".
Art. 202 - Modificazioni alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7.
1. Alla legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 dell'articolo 16, dopo la parola: "artigianato" sono inserite le seguenti: "d'intesa con l'assessorato alla scuola, formazione e politiche per il lavoro"; b) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 26 e' inserita la seguente: "c bis) del percorso formativo proposto;".
Art. 203 - Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.
1. Alla l.r. 53/1998 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, le parole: "del piano di risanamento delle acque" sono sostituite dalle seguenti: "delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al r.d.l. 3267/1923"; c) al comma 2 dell'articolo 8, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: "c bis) la disciplina degli interventi di trasformszione e di gestione del suolo e del soprasuolo previsti nella fascia di almeno dieci metri dalla sponda dei fiumi, dei laghi, degli stagni e delle lagune, secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999; c ter) l'autorizzazione delle attivita' di posa in mare di cavi e di condotte secondo quanto previsto dal d. lgs. 152/1999; c quater) l'approvazione dei progetti di gestione per l'effettuazione delle attivita' di svaso, di sghiaiamento e di sfangamento delle dighe secondo quanto previsto dal d.lgs. 152/1999; c quinques) la vigilanza sui boschi e sulla prescrizioni di massima e di polizia forestale;"; c) al comma 3 dell'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche: 1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: a) la classificazione delle acque pubbliche e la tutela delle acque sotterranee, nonche' le funzioni di competenza regionale relative al bilancio idrico ed al risparmio idrico previste dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni;"; 2) dopo la lettera b) e' inserita la seguente: b bis) la disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonche' delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi;"; 3) le lettere f), g) ed h) sono abrogate; d) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9, l'alinea e' sostituita dal seguente: "g) i provvedimenti riguardanti il vincolo idrogeologico previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui r.d.l. 3267/1923 relativi alle utilizzazioni boschive per superfici superiori a tre ettari nonche' quelli previsti dall'articolo 20 del r.d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere:"; e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 e' sostituita dalla seguente: "a) sono attribuite alle province le funzioni indicate dalla legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6;"; f) all'alinea della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, le parole: "relativi a" sono sostituite dalle seguenti: "relativi alle utilizzazioni boschive per superfici fino a tre ettari nonche' quelli previsti dall'articolo 20 del r.d. 1126/1926 per le seguenti categorie di opere:"; g) al numero 2) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 le parole: "fino a venti kw;" sono sostituite dalle seguenti: "fino a venti KV;"; h) la lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 e' abrogata; i) il comma 2 dell'articolo 10 e' abrogato; l) al comma 1 dell'articolo 11, dopo le parole: "all'articolo 5, comma 1" sono aggiunte le seguenti: "lettere a), b), c) ed e)."; m) il comma 2 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "2. Alle comunita' montane sono altresi subbdelegate, di norma, da parte delle province, le funzioni amministrative relative alla bonifica montana.".
Art. 204 - Applicazione transitoria della normativa vigente.
1. Qualora alla data di decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), nonche' di quelli adeguati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera b), non siano ancora entrate in vigore le leggi regionali di cui all'articolo 194, si applicano, fino alla data di entrata in vigore di queste ultime, le vigenti norme regionali in materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e periferici della Regione con i competenti organi degli enti locali, ovvero, in mancanza della normativa regionale, le disposizioni contenute nelle leggi statali in materia, intendendosi sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con i competenti organi regionali e degli enti locali.
Art. 205 - Area metropolitana e funzioni di livello metropolitano.
1. Ai sensi dell'articolo 17 della l. 142/1990, la Regione, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimita l'area metropolitana ai fini dell'istituzione della Citta' metropolitana di Roma, tenendo conto delle proposte emerse nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 21, e conferisce, ai sensi dell'articolo 19 della l. 142/1990, le funzioni ed i compiti amministrativi alla Citta' metropolitana stessa.
2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, la conferenza metropolitana costituisce un gruppo di lavoro composto anche da esperti esterni alle amministrazioni regionale e locali e dai presidenti delle province del Lazio, il quale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formula una proposta motivata di delimitazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'area metropolitana s'intende delimitata dal territorio del Comune di Roma e degli altri comuni limitrofi compresi nel territorio della provincia di Roma i cui consigli comunali si siano espressi in tale senso entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delimitazione e' adottata dal Consiglio regionale.
4. Entro i quattro mesi successivi alla deliberazione del Consiglio regionale adottata ai sensi dei commi 1 e 3, la delimitazione e' sottoposta alla consultazione delle popolazioni interessate attraverso referendum.
Art. 206 - Individuazione della rete viaria regionale.
1. Entro centottanta giorni dall'individuazione della rete autostradale e stradale nazionale ai sensi dell'articolo 98, comma 2, del d.lgs. 112/1998, la Giunta regionale individua, sulla base del criteri fissati dal Consiglio regionale, la rete viaria regionale, come definita dall'articolo 124, comma 1, lettera b), della presente legge.
Art. 207 - Disposizioni transitorie in materia di musei e beni culturali.
1. I musei e gli altri beni culturali statali che saranno trasferiti alla Regione, alle province ed ai comuni a seguito dell'individuazione effettuata dalla commissione paritetica prevista dall'articolo 150 del d.lgs. 112/1998, sono gestiti secondo le disposizioni della l.r. 42/1997.
Art. 208 - Disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative.
1. In attesa dell'adeguamento della legge regionale di disciplina delle sanzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 194, comma 4, la Regione esercita le proprie competenze in materia, secondo le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 e successive modifiche.
Art. 209 - Abrogazioni.
1. Sono abrogati dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) la legge regionale 13 maggio 1985, n. 68; b) la legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 e successive modifiche; c) la legge regionale 8 aprile 1998, n. 12; d) l'articolo 39 della l.r. 30/1998; e) il comma 1, dell'articolo 44 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.