Legge regionale 7 Agosto 1998, n. 38

Regione: 
Lazio
Ente: 
3
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
24
Data Fonte: 
29/08/1998
Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro
Abstract: 
La regione lazio, in attuazione del decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1998 e dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 59/97, ha emanato la legge regionale attraverso la quale vengono organizzate e disciplinate le funzioni riguardanti le politiche per il lavoro e la relativa integrazione con le politiche in materia di formazione professionale e di istruzione. la regione esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo in materia di politiche attive del lavoro. viene istituito l'ente pubblico regionale "agenzia lazio lavoro" che esercita funzioni di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione tecnica in materia di politiche del lavoro.
Documento: 

La Regione Lazio, in attuazione del Decreto Legislativo n. 469 del 23 dicembre 1998 e dell'articolo 4, comma 3 della legge n. 59/97, ha emanato la Legge regionale attraverso la quale vengono organizzate e disciplinate le funzioni riguardanti le politiche per il lavoro e la relativa integrazione con le politiche in materia di formazione professionale e di istruzione. La Regione esercita direttamente le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo in materia di politiche attive del lavoro. Viene istituito l'ente pubblico regionale "Agenzia Lazio Lavoro" che esercita funzioni di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione tecnica in materia di politiche del lavoro.