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La presente legge disciplina le azioni per la promozione dell'orientamento, dell'istruzione, della formazione professionale e delle politiche attive del lavoro e promuove lo sviluppo del sistema formativo integrato. Individua i destinatari degli interventi; promuove il sistema unificato di istruzione e formazione fino al 18° anno di età per il conseguimento di qualifiche e specializzazioni professionali che assicurino l'ingresso nel mercato del lavoro. Promuove l'offerta formativa superiore; sostiene la crescita culturale e professionale delle persone occupate; assicura l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita attraverso la formazione permanente rivolta a tutti i cittadini. Promuove l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in condizione di svantaggio. Assicura ai cittadini l'orientamento alle scelte scolastiche, universitarie, formative, professionali e lavorative, conferisce alle Province le funzioni amministrative e i compiti in materia di formazione e orientamento professionale. Fatto salvo quanto previsto per il regime transitorio all'art. 37 della presente legge, all'art. 40 si prevede l'abrogazione delle LL.RR. 2 marzo 1990, n. 7; 11 novembre 1996, n. 55; 25 luglio 1997, n. 36: 27 febbraio 1998, n. 12; 8 settembre 1998, n. 31 e tutte le altre norme incompatibili con le disposizioni contenute nella presente legge. Con l'entrata in vigore della legge n. 30 del 13 agosto 2015, sono abrogati gli articoli di cui al Titolo I, II, IV, V e VI della legge in oggetto, coordinata con la legge regionale 8 agosto 2012, n. 16. Gli articoli di cui al Titolo III della stessa legge - Riparto delle funzioni amministrative, restano in vigore fino al riassetto delle relative competenze istituzionali.
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