Tu sei qui
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge regionale
Art. 1 - (Oggetto)
1.
La presente legge, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in coerenza con la normativa statale, ed in particolare con la legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari), disciplina un sistema di interventi volti a rendere effettivo il diritto allo studio per gli studenti delle universita , delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM) e delle scuole superiori per mediatori linguistici, con particolare riguardo agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi.
Art. 2 - (Principi)
1.
L'attivita regionale di sostegno al diritto allo studio universitario, come concordata nell'Intesa per il diritto allo studio universitario tra la Regione e le universita della Lombardia sottoscritta l'8 aprile 2004, e improntata ai seguenti principi:
Art. 3 - (Interventi e loro destinatari)
1.
Costituiscono interventi regionali per il diritto allo studio universitario le prestazioni a domanda individuale attribuite per concorso e le prestazioni destinate alla generalita degli studenti, favorendo la partecipazione degli studenti diversamente abili, da realizzarsi attraverso:
2.
Ulteriori interventi per il diritto allo studio universitario possono essere individuati dalla Regione in collaborazione con le universita , con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici e, in particolare, con le relative rappresentanze studentesche.
3.
Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti agli studenti iscritti: ai corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e diplomi di specializzazione, con esclusione dei diplomi di specializzazione dell'area medica, delle universita aventi sede legale in Lombardia; ai corsi per diplomi accademici, di perfezionamento e di specializzazione delle istituzioni dell'AFAM, aventi sede legale in Lombardia; ai corsi delle scuole superiori per mediatori linguistici, che rilasciano diplomi equipollenti ai titoli universitari, aventi sede legale in Lombardia.
4.
Gli interventi a sostegno del diritto allo studio per gli studenti dei corsi delle universita lombarde svolti in sedi ubicate in altre regioni sono disciplinati mediante intese tra la Regione Lombardia, le universita e le regioni interessate.
Art. 4 - (Qualita dei servizi)
1.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce con apposito provvedimento i requisiti qualitativi dei servizi erogati da strutture pubbliche e private. Tali requisiti qualitativi sono definiti con riferimento alle prestazioni e ai processi di erogazione dei servizi e per singola tipologia di servizi, con riferimento alle sedi centrali e a quelle decentrate. Il provvedimento stabilisce altresa? le procedure per la certificazione di qualita adottando i parametri definiti dall'Unione europea.
2.
Le universita , le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici possono riservare ai propri iscritti o a coloro che aderiscono al loro progetto formativo le strutture di cui hanno la proprieta o la disponibilita , secondo modalita previste nelle convenzioni di cui all'articolo 9.
Art. 5 - (Programmazione e valutazione degli interventi)
1.
Il Consiglio regionale, in coerenza con le indicazioni del programma regionale di sviluppo, approva ogni triennio, su proposta della Giunta regionale ed in base alle risorse disponibili, gli indirizzi in materia di diritto allo studio universitario individuando:
2.
La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, definisce annualmente:
3.
Al fine di rendere uniforme e trasparente la gestione degli interventi per il diritto allo studio universitario, la Giunta regionale definisce le caratteristiche del sistema di controllo e predispone il sistema informativo nel quale confluiscono i relativi dati. La Giunta regionale predispone, inoltre, il modello di contabilizzazione degli interventi oggetto della presente legge.
4.
a? istituito presso la direzione generale competente l'Osservatorio regionale per il diritto allo studio universitario al fine di supportare la fase di valutazione e programmazione.
5.
La Giunta regionale effettua verifiche tese ad accertare la corretta gestione dei servizi.
6.
Fino all'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1, si osservano le modalita operative definite con specifici provvedimenti della Giunta regionale.
Art. 6 - (Comitato regionale per il diritto allo studio universitario)
1.
E' istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Comitato regionale per il diritto allo studio universitario composto da:
2.
Il comitato formula proposte e contribuisce alla definizione delle linee di indirizzo triennali e dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 2 e ne verifica l'attuazione.
3.
Le modalita di convocazione e di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 7 - (Gestione degli interventi)
1.
La gestione degli interventi e affidata alle universita , alle istituzioni dell'AFAM e alle scuole superiori per mediatori linguistici, aventi sede legale in Lombardia, e puo essere realizzata direttamente o attraverso consorzi pubblici anche interuniversitari o soggetti pubblici istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, garantendo la partecipazione delle rappresentanze studentesche.
2.
Le universita , le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici attuano gli interventi, assicurandone la continuita nel rispetto della programmazione regionale, valorizzando il ruolo, l'autonoma iniziativa, nonche la libera scelta degli studenti. Favoriscono altresa? l'accesso, la frequenza e la regolarita degli studi, il corretto inserimento nella vita universitaria e nell'attivita lavorativa anche al fine di limitare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari.
3.
Le universita , le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici:
Art. 8 - (Tassa universitaria per il diritto allo studio universitario)
1.
Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 9 - (Convenzioni con le universita , le istituzioni dell'AFAM e le scuole superiori per mediatori linguistici)
1.
La Regione stipula con le universita , con le istituzioni dell'AFAM e con le scuole superiori per mediatori linguistici apposite convenzioni che regolano, in particolare, i seguenti aspetti:
Art. 10 - (Personale degli ISU)
1.
. Gli attuali dipendenti degli Istituti per il diritto allo studio universitario (ISU) sono trasferiti alle rispettive universita di riferimento o a consorzi pubblici anche interuniversitari o a soggetti pubblici istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario dalle stesse costituiti, con i tempi e le modalita definiti nelle convenzioni. Agli stessi dipendenti e garantito il perdurante mantenimento negli ambiti di applicazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2.
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, i dipendenti degli ISU trasferiti alle universita acquisiscono lo stato giuridico ed economico del comparto universita e mantengono i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento alla data di trasferimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, nelle modalita dell'assegno ad personam non riassorbibile.
3.
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, gli statuti dei consorzi o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario devono espressamente prevedere la presenza del ruolo speciale con le garanzie di cui al comma 1.
4.
A tutto il personale dei disciolti ISU trasferito e inquadrato nei ruoli speciali di cui al comma 3, e assicurato il mantenimento, cosa? come in essere all'atto del trasferimento stesso, senza soluzione di continuita , della categoria, della posizione economica e del profilo professionale rivestiti, del rapporto di lavoro, del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Regioni -Autonomie Locali applicato, del conseguente trattamento giuridico ed economico in godimento, ivi compreso quello derivante da specifiche norme di leggi regionali e dalla contrattazione decentrata integrativa regionale, della sede e dell'orario di lavoro, nonche delle mansioni svolte. Eventuali modifiche della sede e dell'orario di lavoro, nonche delle mansioni svolte, allo scopo di qualificare e razionalizzare l'organizzazione dei servizi del diritto allo studio universitario, devono essere definite d'intesa con le organizzazioni sindacali (OO.SS.) secondo le modalita previste dal CCNL in vigore.
5.
Nel caso di non costituzione o scioglimento del consorzio o dei soggetti pubblici costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario, il personale del ruolo speciale e trasferito alle universita con le modalita e le garanzie di cui al comma 2.
6.
Per il personale di qualifica dirigenziale attualmente in servizio presso gli ISU valgono le tutele di cui al presente articolo.
Art. 11 - (Disposizioni transitorie e finali)
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi degli ISU cessano dalle loro funzioni, ad eccezione dei collegi dei revisori dei conti. Dalla stessa data, i presidenti di ciascun ISU, nonche i presidenti dei collegi commissariali, ove costituiti, assumono la funzione di commissari straordinari per il disbrigo degli affari correnti e l'adozione degli atti necessari ed urgenti. I commissari hanno altresa? il compito di predisporre, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una ricognizione sul personale e sulla consistenza e destinazione d'uso del patrimonio degli ISU, nonche un rendiconto che rappresenti le attivita e passivita degli stessi alla data di entrata in vigore della presente legge, da presentare alla Giunta regionale per l'approvazione.
2.
Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, il direttore generale competente in materia, avvalendosi del supporto dei commissari straordinari, predispone le convenzioni di cui all'articolo 9 per la relativa sottoscrizione. Entro la stessa data, la Regione, le universita e le OOSS maggiormente rappresentative definiscono, con apposito accordo, le modalita di inserimento del personale degli ISU nelle universita o nei soggetti pubblici o nei consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio universitario.
3.
Entro il giorno venti del mese successivo alla sottoscrizione delle convenzioni, i commissari straordinari presentano alla Giunta regionale le risultanze della gestione commissariale, con gli elenchi definitivi del personale, dei beni mobili ed immobili, nonche un rendiconto che rappresenti le attivita e passivita degli ISU. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni e nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni, approva le risultanze e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo all'approvazione delle deliberazioni stesse:
4.
Gli immobili, i beni mobili e le attrezzature di proprieta dei singoli ISU confluiscono nel patrimonio regionale a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3.
5.
I commissari straordinari rimangono in carica fino all'ultimo giorno del mese di approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3.
6.
Gli ISU sono soppressi a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'approvazione delle deliberazioni di cui al comma 3. Dalla stessa data, le universita o i soggetti pubblici o i consorzi pubblici interuniversitari da loro istituiti per la gestione del diritto allo studio universitario subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.
Art. 12 - (Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, e abrogata la legge regionale 25 novembre 1994, n. 33 (Norme per l'attuazione degli interventi regionali per il diritto allo studio in ambito universitario).
2.
Sono altresa? abrogate le seguenti disposizioni normative:
Art. 13 - (Disposizioni finanziarie)
1.
La Regione garantisce in rapporto al numero complessivo del personale dei disciolti ISU inquadrato nel ruolo speciale e per il tempo in cui permangono i singoli rapporti di lavoro, le risorse necessarie ad assicurare, alle universita o ai soggetti pubblici o ai consorzi pubblici interuniversitari da loro costituiti per la gestione del diritto allo studio il pieno mantenimento dei trattamenti giuridici ed economici di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, nonche quelle correlate ai futuri incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali per la parte fondamentale ed accessoria.
2.
Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui al comma 1, all'articolo 3, comma 1, lettera b), all'articolo 7, comma 1, all'articolo 9, comma 1, lettera c) e all'articolo 10, si provvede con le somme stanziate all'UPB 2.5.2.3.2.77 'Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studioa?? dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.
3.
Alle spese riguardanti gli interventi regionali per le azioni di sostegno economico agli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) si provvede con le somme stanziate all'UPB 2.5.2.3.2.77 'Sviluppo degli strumenti di sostegno al diritto allo studioa??, utilizzando i proventi derivanti dalla riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'UPB 1.1.2. 'Tassea??.
4.
Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 5, commi 3 e 4, si provvede con le somme stanziate all'UPB 2.5.2.1.2.73 'Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitarioa?? dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.
5.
Alle spese riguardanti gli interventi regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), si provvede con le somme stanziate all'UPB 5.0.4.0.2.237 'Programmi operativi relativi al F.S.E.a?? dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2005 e successivi.
La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.
( Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/1115 del 29 novembre 2004 )



