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IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;
Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”; Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;
Vista la normativa comunitaria ed in particolare gli artt. 87, 88 e 89 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, il Regolamento (CE) n.1998 del 28 dicembre 2006 della Commissione, il Regolamento (CE) n.104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1407/2002 del 23 luglio 2002 del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06 agosto 2008 della Commissione;
Vista la L.R. n. 10 del 29 giugno 2004 nella parte in cui delega la Giunta all’emanazione di appositi Regolamenti attuativi in materia di regimi di aiuto alle imprese per il territorio pugliese;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2154 del 14.11.2008
EMANA
Il seguente Regolamento:
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Regolamento disciplina la concessione di agevolazioni finanziate dalla Regione Puglia in attuazione del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis)1.
2. Il presente Regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:
a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio2;
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell’allegato I del Trattato, nei casi seguenti: - quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; - quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
Art. 2
(Soggetti beneficiari)
1. I soggetti beneficiari di cui al presente Regolamento sono le imprese di piccola e media dimensione così come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06 maggio 20034.
2. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, devono:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e sottoposti a procedure concorsuali;
c) essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazioni;
d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche
3. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura, ad eccezione del mutamento di classificazione dell’impresa beneficiaria, devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti all’obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 3 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all’ultimo titolo di spesa ammissibile.
Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) impresa di piccola dimensione: un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro;
b) impresa di media dimensione: un’impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro;
c) ESL (equivalente sovvenzione lordo): valore attualizzato dell’aiuto espresso in percentuale del valore attualizzato dei costi ammissibili6;
d) soggetti attuatori: servizi regionali, amministrazioni, enti ed organismi che ricevono contributi regionali per l’attuazione di misure d’aiuto in regime “de minimis”.
2. Non sono comunque ammissibili gli aiuti individuali concessi al di fuori di un quadro di misure di aiuto.
Art. 5
(Agevolazione concedibile)
1. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concesso ad un’impresa, unitamente a quelli corrisposti da altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, non deve superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto e dalla fonte finanziaria.
2. Il periodo di riferimento di tre esercizi finanziari è costituito dall’esercizio finanziario in cui è concesso un nuovo aiuto de minimis e dai due esercizi finanziari precedenti.
3. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada, l’importo complessivo degli aiuti di cui al comma 1 non deve superare i 100.000,00 euro.
4. Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d’aiuto superi i massimali di cui ai commi 1 e 3, tale importo non può beneficiare dell’agevolazione prevista dal presente Regolamento, neppure per la parte non eccedente detto massimale.
5. I soggetti beneficiari di aiuto di cui alle lettere da a) a e) dell’art. 4 sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 20% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico.
6. Gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia su prestiti sono ammissibili se la parte garantita del prestito sotteso non supera 1.500.000,00 euro per impresa; detti aiuti danno luogo ad un’intensità pari ad un ESL del 13,3%.
7. Per gli aiuti di cui al comma precedente concessi ad imprese attive nel settore del trasporto su strada, la parte garantita del prestito sotteso non deve superare 750.000,00 euro; detti aiuti danno comunque luogo ad un’intensità pari ad un ESL del 13,3%.
8. La garanzia non deve superare l’80% del prestito concesso all’impresa.
Art. 6
(Procedure di concessione delle agevolazioni)
1. I soggetti attuatori di misure di aiuto finanziate anche parzialmente dalla Regione procedono alla concessione delle agevolazioni con riferimento ad una delle procedure previste dagli articoli 4, 5 e 6 del D. Lgs. 31.03.1998 n. 1237.
2. Le misure d’aiuto sono attuate attraverso bandi o avvisi pubblici che devono fare esplicito riferimento alla loro compatibilità con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, nonché del presente Regolamento e indicare l’importo delle agevolazioni concedibili espresso come equivalente sovvenzione lordo.
3. I bandi e gli avvisi di cui al comma precedente devono prevedere i termini e le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle imprese interessate, le spese ammissibili, i criteri di ammissibilità e di selezione degli interventi, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di monitoraggio e controllo e revoca degli interventi ammessi a finanziamento, nonché l’eventuale ricorso a soggetti terzi per la gestione di una o più fasi della procedura amministrativa.
4. I soggetti attuatori nell’ambito delle modalità di presentazione delle richieste di finanziamento di cui al 3° comma devono acquisire una dichiarazione dell’impresa interessata, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 con la quale si attesti se l’impresa ha percepito altri aiuti de minimis durante i due esercizi precedenti e l’esercizio in corso.
Art. 7
(Cumulo degli aiuti)
1. E’ consentito il cumulo di altri strumenti di incentivazione comunitaria, statale, regionale e di altre amministrazioni con gli aiuti de minimis di cui al precedente articolo 4, lettera f), a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”8, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di esenzione”9 o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.
Art. 8
(Monitoraggio e controllo)
1. Ai fini dell’omogenea applicazione e del monitoraggio delle misure d’aiuto nonché del controllo del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15.12.2006 e dal presente Regolamento è istituito presso l’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione il registro regionale degli aiuti de minimis contenente informazioni complete su tutti gli aiuti rientranti nell’ambito di applicazione del presente Regolamento.
2. I soggetti attuatori, al fine di dar corso agli adempimenti di cui al comma precedente, sono tenuti a trasmettere all’Area relazioni annuali e specifiche comunicazioni in ordine alle misure d’aiuto attivate i cui contenuti e le relative modalità di trasmissione sono fissati con provvedimento del Direttore dell’Area.