Abruzzo - Ordinanza Presidente Giunta Regionale 25 novembre 2020, n. 104

Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità. Disposizioni sui test molecolari, antigenici e sierologici per tracciatura campioni biologici presso laboratori pubblici e privati e su gruppi di popolazione a rischio più elevato - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Abstract: 

Il Presidente della Giunta Regionale, ordina che sia fatto esplicito divieto di prelevare qualsiasi matrice biologica umana, su cui testare con qualsiasi metodica diagnostica, la presenza di Sars-Cov-2, eludendo l'utilizzo dell'applicativo di Tracciatura Tamponi della Regione Abruzzo (ATTRA). Questo divieto vale per qualsiasi Struttura Sanitaria Pubblica o Privata, regolarmente autorizzata e a qualunque titolo, operante nella regione Abruzzo, e vale anche per le indagini sui gruppi di popolazione ed aree più a rischio. Il Presidente della Giunta Regionale inoltre, approva le indicazioni emanate dal Gruppo di lavoro sul testing, emanate e coordinate dal Servizio Prevenzione Sanitaria e Medicina territoriale contenute nell'allegato 1. Inoltre approva le indicazioni operative per il percorso di esecuzione e registrazione di test antigenici e sierologici, contenute negli allegati 2, 3 e 4. Incarica il Dipartimento di Sanità di coordinare le AASSLL, per realizzare una capillare attività di informazione nei confronti degli operatori e dei cittadini, sulle disposizioni adottate. Le disposizioni di questa Ordinanza hanno decorrenza immediata e sono valide fino a diverso provvedimento.

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