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Con il presente atto si stabilisce che ai sensi dell'art. 22 del decreto legge n.18/2020 i trattamenti di CIG in dergoa sono destinati ai datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Basilicata ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Si specifica inoltre che datori di lavoro sono da considerarsi anche le associazioni di categoria nonchè i liberi professionisti iscritti all'albo, all'ordine al collegio professionale di competenza.
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