Basilicata - Ordinanza Presidente Regione 14 agosto 2020, n. 32

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni in materia di proroga dell’efficacia di misure regionali e ulteriori misure urgenti in materia di prevenzione dei contagi da COVID-19
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Abstract: 

Con il presente atto sono adottate sul territorio della Regione Basilicata le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 6 agosto 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sull’intero territorio regionale si applicano le seguenti misure: sono vietati gli assembramenti di più persone nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ai sensi dell’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 salvo che tra conviventi in proprietà pubblica o privata; è fatto obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni delle vie respiratorie o mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale. Non sono soggetti a detto obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso delle mascherine ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, e i soggetti che svolgono attività motoria o sportiva nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale o in luogo isolato.