Basilicata - Ordinanza Presidente Regione 27 febbraio 2021, n. 5

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Disposizioni
Scuola
Abstract: 

Con la presente Ordinanza sono emanate ulteriori disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, allo scopo di contrastare il diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio regionale. In particolare, ferme restando le misure statali e regionali già vigenti, con decorrenza dal 1 al 5 marzo 2021, le Istituzioni Scolastiche della Scuola Primaria e del primo anno della Scuola Secondaria di primo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ed educativa in modo che il cento per cento dell'attività sia svolta mediante la didattica digitale integrata. Per gli alunni con disabilità trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.1, comma 9, lett. s del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020. Per quanto non disciplinato dalla presente Ordinanza sono applicate le disposizioni del DPCM 3 novembre 2020 e dei relativi allegati. Con la presente Ordinanza sono disapplicate le disposizioni dell'Ordinanza n. 4 del 29 gennaio 2021. Il mancato rispetto delle misure contenute nel presente provvedimento comporta delle sanzioni amministrative pecuniarie o di altra misura. La presente Ordinanza è trasmessa agli Organi competenti tra cui l'ANCI Basilicata per il successivo invio ai Comuni della Regione. Le disposizioni del presente Provvedimento si applicano dalla data del 1 marzo e sono efficaci fino al 5 marzo 2021, data ultima di efficacia del DPCM 14 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 14, comma 1, dello stesso, salvo ulteriori prescrizioni che dovessero rendersi necessarie in relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio considerato.  

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