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Con decorrenza dalla data della presente Ordinanza e fino al 14 luglio 2020, su tutto il territorio regionale si osservano le seguenti disposizioni:
1) è obbligatorio per i soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto indossare i dispositivi di protezione individuale (mascherina) in tutte le aree terminal nonchè all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto durante tutto il tragitto per la prevenzione del rischio di contagio. E' obbligatorio per gli esercenti dell'attività di trasporto adottare misure idonee ad evitare assembramenti sui mezzi pubblici. Con riferimento al trasporto su gomma e ferro, restano ferme le attuali limitazioni in ordine al carico dei passeggeri. Nell'ambito dei porti di rilevanza regionale vengono adottate disposizioni per assicurare la fruizione in sicurezza degli specchi d'acqua in modo da garantire il rispetto del distanziamento e l'ordinato svolgimento delle operazioni di sbarco. Con riferimento in tema di ingressi nel territorio nazionale da aree extra-Schengen e di spostamenti in altri Stati, è demandato alle AASSLL competenti e all'Istituto Zooprofilattico il compito di effettuare controlli sanitari tramite tamponi e test sierologici.
2) Le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento e le misure previste dagli allegati dallo stesso richiamate, sono punite con sanzione amministrativa.
3) La presente Ordinanza è trasmessa al Ministro della Salute, è notificata all'Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AASSLL, all' Autorità Portuale dell'ANCI Campania, agli esercenti TPL, tramite la Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania nonchè sul Burc.
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