Campania - Ordinanza Presidente Giunta Regionale 15 luglio 2020, n. 62

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in merito all'esercizio dei servizi e delle attività economiche e sociali. Conferma
Thesaurus: 
Disposizioni
Emergenza sanitaria
Abstract: 

Il Presidente della Giunta Regionale della Campania ordina, con decorrenza dalla data della presente e fino al 31 luglio 2020, tra le altre attività, di consentire l'attività di corsi di lingue, di laboratori e altre attività formative o ricreative in tutto il territorio regionale della Campania. Sono, inoltre, consentiti l'attività delle sale gioco e scommesse e delle sale bingo, purchè nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza; lo svolgimento delle attività di cinema, teatri e spettacoli dal vivo all'aperto e al chiuso; la fruizione delle spiagge libere, secondo determinate ordinanze riportate nel provvedimento allegato. Le aziende agricole della filiera agroalimentare che utilizzano lavoratori stranieri stagionali devono osservare delle linee guida riportate nelle ordinanze allegate al provvedimento stesso. Agli esercenti del trasporto marittimo, di linea e non di linea è fatto obbligo di osservare misure di sicurezza anche in ordine al carico dei passeggeri consentito a bordo. E' fatto obbligo ai soggetti che utilizzano i mezzi di trasporto di osservare  le disposizioni per la prevenzione del rischio di contagio. Nell'ambito dei porti di rilevanza regionale è demandata ai Sindaci dei Comuni, in qualità di Autorità Sanitaria locale, l'adozione di disposizioni per la fruizione in sicurezza degli spazi o specchi d'acqua per garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni di sbarco e dei relativi controlli.

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