Campania - Ordinanza Presidente Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 3

Regione: 
Campania
Ente: 
Il Presidente della Giunta Regionale
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
8
Data Fonte: 
22/01/2021
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale
Thesaurus: 
Disposizioni
Emergenza sanitaria
Istruzione
Abstract: 

Con la presente Ordinanza sono previste ulteriori disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, concernenti l'Attività Didattica Scolastica e Universitaria sul territorio della regione Campania. In particolare si dispone la ripresa delle Attività in Presenza per le Scuole Secondarie di Primo Grado dal 25 gennaio 2021, tranne in specifici contesti determinati dai Sindaci e Dirigenti scolastici, rispettando la puntuale attuazione del rispetto dei Piani di sicurezza anti-Covid. Spetta all'Unità di Crisi Regionale e alle AASSLL, d'intesa con i Dirigenti Scolastici, definire il modello più idoneo per la realizzazione del monitoraggio sul personale docente e non docente della scuola, e sugli alunni delle classi nei quali si riscontrano casi di positività, tramite i Medici di Medicina Generale presso le sedi scolastiche. Spetta inoltre alle AASSLL verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza sanitaria delle Scuole. Dal 1 febbraio 2021 è consentita la ripresa delle Attività Scolastiche in Presenza delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art 1, comma 10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021, con le dovute eccezioni. Spetta tuttavia sempre ai Dirigenti Scolastici e alle AASSLL verificare le condizioni di sicurezza sanitaria nelle Scuole Secondarie. Inoltre sono disposte ulteriori misure, in funzione della ripresa dell'attività scolastica, in sinergia con le Aziende di Trasporto Pubblico Locale, le quali prevedono l'attivazione di servizi aggiuntivi di TPL (Trasporto Pubblico Locale), secondo il DPCM 14 gennaio 2021, nel rispetto delle disposizioni in tema di limiti delle presenze a bordo, e anche prevedendo l'attivazione del supporto di Volontari della Protezione Civile, nei pressi degli Istituti scolastici e delle stazioni di interscambio al fine di garantire il rispetto del distanziamento interpersonale e l'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). Spetta ai Dirigenti Scolastici, nell'ambito della popolazione studentesca di propria competenza, stabilire la percentuale degli studenti da ammettere in presenza nell'ambito dei limiti minimo: 50% e massimo: 75%, previsti dal DPCM 14 gennaio 2021, raccomandando criteri prudenziali per assicurare in sicurezza la fruizione delle attività scolastiche. Agli alunni con fragilità del sistema immunitario, e alle persone con loro conviventi, è assicurata dai Dirigenti Scolastici su richiesta, la fruizione dell'attività a distanza. Per quanto riguarda le Università Campane, è ai Rettori che spetta invece, l'adozione dei Piani di organizzazione che prevedano lo svolgimento della didattica scolastica a distanza, o in presenza. Quanto non previsto dalla seguente Ordinanza è disciplinato dal DPCM 14 gennaio 2021 e da ulteriori provvedimenti statali e regionali, vigenti alla data del presente provvedimento. 

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