P.A. Bolzano - Decreto Presidente Provincia 3 giugno 2013, n. 15

Regione: 
Trentino Alto Adige
Provincia: 
Bolzano
Ente: 
Presidente Provincia
Fonte: 
G.U.R.I.
Numero Fonte: 
32
Data Fonte: 
10/08/2013
Regolamento degli esami di fine apprendistato
Thesaurus: 
Certificazione delle competenze
Abstract: 

Il presente Regolamento disciplina gli esami finali per tutte le attività professionali oggetto di apprendistato definiti nella Legge provinciale 4 luglio  2012,  n. 12. 
Attraverso il coordinatore/la coordinatrice dell’area formazione professionale del  dipartimento competente in materia di apprendistato nomina le commissioni d’esame per le singole attività professionali oggetto di apprendistato. Tali commissioni sono distinte per i gruppi linguistici tedesco e italiano e restano in carica per un periodo massimo di cinque  anni. Se l’insegnamento della scuola professionale si svolge secondo il modello scolastico paritetico, il coordinatore/la coordinatrice nomina apposite commissioni per il gruppo linguistico ladino.
Le commissioni d'esame sono composte da:
a) il direttore/la direttrice di una scuola professionale o un/un' insegnante da esso/essa designato in qualità di presidente;
b) un/un'insegnante della relativa scuola professionale o un esperto esterno/ un'esperta esterna; in caso di particolari esigenze si può cooptare un secondo/una seconda
    insegnante della scuola professionale oppure un altro esperto esterno/un'altra esperta esterna;
c) un datore/una datrice di lavoro con una specifica qualifica, nominato/nominata su proposta delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
d) un lavoratore/una lavoratrice con una specifica qualifica, nominato/nominata su proposta delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale.
Per ogni componente della commissione è nominato un membro supplente, che lo sosti tuisce in caso di impedimento o di incompatibilità all’esercizio della funzione. Un/Una componente della commissione si trova inuna situazione di incompatibilità se ha un rapporto di parentela o affinità fino al quartogrado con un candidato/una candidata, oppure se ha con questo/questa un rapporto di lavoro o societario.
Sono ammessi all’esame di fine apprendistato  gli  apprendisti  e  le  apprendiste  in  possesso dei seguenti requisiti:
a) hanno già terminato o terminano, entro il mese fissato per l’esame, il periodo di apprendistato indicato nell’elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato per la relativa professione; 
b) hanno concluso con esito positivo la scuola professionale;
c) hanno  concluso,  se  prevista,  la  formazione formale in luoghi di apprendimento al di fuori della scuola professionale ai  sensi dell’articolo 6, comma 1 dell’ordinamento dell’apprendistato.

Documento: