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Con il presente provvedimento il Direttore del Servizio Formazione del Friuli Venezia Giulia decreta che dal 1° aprile 2022, le soluzioni organizzative evidenziate nella colonna "N" della Tabella di cui all'articolo 2, comma 2, dei documenti "Covid- 19. Indicazioni per la gestione delle attività didattiche dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) a.f. 2021-2022", approvati con i decreti n. 9323 e 9324 dell'8 settembre, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 2, sono consentite unicamente con una preventiva autorizzazione da parte della scrivente amministrazione a fronte di una motivata richiesta da parte dell'istituzione formativa. A decorrere dalla stessa data non è consentito l'utilizzo della FAD in modalità sincrona oltre il limite di 150 ore.
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