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Con il presente provvedimento sono emanate misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, in particolare è disposta la gratuità dei tamponi per fine isolamento e quarantena e per i contatti in ambito scolastico nelle scuole primarie eseguiti da Farmacie e Strutture Sanitarie autorizzate aderenti all'Accordo nazionale del 5 e 6 agosto 2021 in materia di test antigenici rapidi per SARS-CoV-2. Si dispone infatti, che i cittadini residenti o domiciliati nella Regione Friuli Venezia Giulia possano avvalersi fino al 31 marzo 2022, delle Farmacie Convenzionate e delle Strutture Sanitarie private, aderenti al Protocollo nazionale del 6 agosto 2021, per effettuare il tampone rapido antigenico per SARS-COV-2. La Regione Friuli Venezia Giulia deve assumere a proprio carico la tariffa di euro 15.00 per ogni tampone rapido antigenico effettuato per il fine isolamento dei casi di Covid-19 e dei contatti stretti identificati dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente. Si dispone quindi che, fino al 31 marzo 2022, l'attività di tracciamento dei contagi da Covid-19 nell'ambito della popolazione scolastica delle scuole primarie, possa essere effettuata mediante l'esecuzione a minori residenti o domiciliati in Regione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, sulla base della prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta presso le Farmacie indicate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 o le Strutture Sanitarie aderenti al Protocollo d'Intesa, secondo il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126. La Regione deve assumere a proprio intero carico la tariffa di euro 15.00 per ogni test antigenico rapido per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, effettuato sulla popolazione scolastica delle scuole primarie, sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le Farmacie o le Strutture Sanitarie di cui sopra. Si incarica la Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità di fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla presente Deliberazione.
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