Friuli Venezia Giulia - Legge Regionale 22 aprile 2004, n. 13

Regione: 
Friuli Venezia Giulia
Ente: 
Il Consiglio Regionale
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
17
Data Fonte: 
28/04/2004
Interventi in materia di professioni
Thesaurus: 
Professioni
Abstract: 

La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la rilevanza sociale, economica, occupazionale delle professioni e il loro ruolo per la crescita della comunità regionale, e nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle normative dell'Unione Europea e dello Stato, sostiene e incentiva le professioni, la qualità delle prestazioni professionali, la tutela degli utenti e i processi di innovazione e internazionalizzazione delle attività professionali, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalla legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale che esercitano le professioni. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli art. 6, 8, 9, 10 e 11.

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