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Il presente provvedimento all'art.19 stabilisce che la Regione sostiene incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a giovani per scambi di esperienze professionali, di durata non superiore a due anni, da realizzarsi attraverso tirocini, stages e periodi di formazione presso studi professionali in regione e all'estero. L'art. 33 decreta che i criteri e le modalità di attuazione previsti dalla presente legge e di concessione ed erogazione di contributi e altri incentivi economici sono disciplinati con regolamento da adottarsi, previo parere della commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
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