Friuli VG - Legge regionale 29 maggio 2015, n. 13

Regione: 
Friuli Venezia Giulia
Ente: 
Consiglio Regionale
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
22
Data Fonte: 
03/06/2015
Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro
Thesaurus: 
Occupazione
Abstract: 

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 inerente il riordino del sistema Regionale delle Autonomie locali, la regione Friuli Venezia Giulia, in base all'articolo 32, comma 3, della suddetta legge, riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego e disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro. A tale riguardo. la Regione, oltre ad apportare modifiche alla legge regionale n. 18 del 2005 concernente le norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro e di altre leggi regionali in materia di lavoro, istituisce una struttura organizzativa, denominata "Agenzia regionale per il lavoro". L'Agenzia esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale n. 18/2005, è articolata in strutture territoriali che ricomprendono anche i "Centri per l'impiego" previsti all'articolo 21 della legge 18/2005.

Documento: 

Dopo l'entrata in vigore della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 inerente il riordino del sistema Regionale delle Autonomie locali, la regione Friuli Venezia Giulia, in base all'articolo 32, comma 3, della suddetta legge, riforma l'organizzazione dei servizi per l'impiego e disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali in materia di lavoro. A tale riguardo. la Regione, oltre ad apportare modifiche alla legge regionale n. 18 del 2005 concernente le norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro e di altre leggi regionali in materia di lavoro, istituisce una struttura organizzativa, denominata "Agenzia regionale per il lavoro". L'Agenzia esercita le funzioni e i compiti già esercitati dalle Province in materia di lavoro ai sensi della legge regionale n. 18/2005, è articolata in strutture territoriali che ricomprendono anche i "Centri per l'impiego" previsti all'articolo 21 della legge 18/2005.

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