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Con il presente atto si determina la composizione dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali. Stabilisce inoltre che: l’Osservatorio è integrato, di volta in volta, in relazione alle tematiche affrontate, con i Direttori delle direzioni regionali competenti per materia, o loro delegati, e in particolar modo con quelle competenti in materia di istruzione e diritto allo studio, lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche e trasporto pubblico; in relazione alla trattazione di specifici argomenti all’ordine del giorno, possono essere invitati a partecipare ai lavori dell’Osservatorio il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza di cui alla legge regionale 28 ottobre 2002, n. 38 e il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale di cui alla legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31, nonché esperti il cui apporto sia ritenuto utile all’adempimento dei compiti dell’organismo; al fine della costituzione dell’Osservatorio, le designazioni dei rappresentanti sono presentate entro sessanta giorni dalla data della relativa richiesta da parte dell’amministrazione regionale. Decorso tale termine, l’Osservatorio è costituito sulla base delle designazioni pervenute; i membri dell’Osservatorio restano in carica tre anni a decorrere dalla data della rispettiva nomina; per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, l’Osservatorio si avvale del supporto di una segreteria tecnica costituita nell’ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione regionale competente per le Politiche sociali. L’Osservatorio in particolare, oltre alle funzioni e ai compiti di cui all’articolo 63, commi 1 e 2 della l.r. 11/2016: effettua un monitoraggio periodico sul livello delle prestazioni sociali da assicurare nel territorio regionale ai sensi dell’articolo 22 della l.r. 11/2016, utilizzando gli indicatori e gli standard di servizio contenuti nel piano sociale regionale; predispone un programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e regionale, con riferimento agli stati di bisogno della popolazione, all’offerta dei servizi presenti e alle risorse disponibili.
Il presente provvedimento approva inoltre la “Disciplina di funzionamento dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali” di cui all’allegato A.
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