Lazio - Ordinanza Presidente Regione 10 marzo 2020, n. Z00006

Regione: 
Lazio
Ente: 
Presidente della Regione
Fonte: 
Supplementi Ordinari
Numero Fonte: 
3
Data Fonte: 
10/03/2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
Thesaurus: 
Disposizioni
Emergenza sanitaria
Abstract: 

Con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica si dispone: la misura della chiusura delle palestre, delle piscine e dei centri benessere di cui all’ordinanza Z0004 dell’8 marzo 2020 è estesa anche ai centri estetici, ai centri tatuaggi, autonomi ovvero inseriti all’interno di altre strutture o esercizi commerciali e alle strutture termali; fino al 3 aprile 2020, è disposta, con riferimento ai centri di riabilitazione per soggetti disabili, la facoltà di differimento delle terapie, su richiesta dell’interessato, del tutore o del legale rappresentante, senza che ciò comporti decadenza dal diritto alla prestazione; il differimento dei termini di cui al punto 7. dell’ordinanza Z0005 del 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 per il rilascio del certificato di esenzione per reddito E02 è esteso ai codici E01, E03, E04 e si applica anche all’esenzione per patologia; in attuazione di quanto previsto dall’art. 13 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14 e in aggiunta a quanto indicato al punto 20) dell’Ordinanza Z00003 del 6 marzo 2020, di valutare eventuali misure di riduzione o sospensione delle attività di ricovero in elezione erogate dalle strutture del SSR e delle attività ambulatoriali non ospedaliere differibili e non urgenti; gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e tutti i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari, in relazione all'attività svolta, sono tenuti all’utilizzo obbligatorio di mascherine e guanti; in base all’ordinanza Z00005 del 9 marzo 2020, il cittadino proveniente dalle aree a rischio,in apparente stato di buona salute ma non in grado di poter assicurare l’assenza di contatti con persone affette da COVID-19, deve rimanere al proprio domicilio.

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