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Con il presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati inabbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini; è consentito lo spostamento, nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio comune onei comuni dove sono i natanti o le unità diporto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie perla tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell’armatore, delproprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dai Decreti della Presidenza del Consiglio e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19; sono consentite, nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, le attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio.
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