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Il presente testo unico, ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto regionale e in attuazione della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), riunisce le disposizioni di legge regionali in materia di artigianato. La Regione nel rispetto della normativa comunitaria, degli articoli 45, secondo comma e 117, quarto comma della Costituzione e dell’articolo 15 dello Statuto regionale, riconosce il ruolo sociale dell’impresa artigiana quale fattore di sviluppo economico regionale, la libertà di iniziativa economica e le attività lavorative nel settore dell’artigianato, anche al fine di rafforzare il sistema produttivo integrato e di realizzare una condizione di piena occupazione.
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