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La Regione considera di valore preminente tutte le iniziative rivolte a realizzare la piena integrazione delle persone in situazione di handicap, così come definite dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tale scopo promuove interventi, organizza e coordina servizi a favore delle persone di cui al comma 1, nei seguenti settori: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dell'invalidità; b) integrazione sociale; integrazione scolastica e formazione professionale; inserimento lavorativo; mantenimento della persona nel proprio nucleo familiare e suo inserimento nel normale ambiente di vita, favorendo gli interventi rivolti alla partecipazione alle attività sociali e ricreative; informazione. Le azioni di cui al comma 2 sono svolte in stretta collaborazione con le organizzazioni del settore privato sociale. Per settore privato sociale si intendono le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono e promuovono attività assistenziali, educative, di solidarietà e tutela nei confronti di soggetti in situazioni di handicap ivi comprese le associazioni.
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