Emilia- Romagna - Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 7

Regione: 
Emilia Romagna
Ente: 
Presidente della Regione
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
201
Data Fonte: 
19/07/2013
Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)
Abstract: 

La legge in oggetto apporta modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 inerente alle norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro. In particolare vengono sostituiti gli articoli  24, 25 e 26 riguardanti la disciplina dei tirocini, la tipologia, la durata e i soggetti promotori. Vengono, inoltre, inseriti gli articoli 26 bis, 26ter, 26 quater, 26 quinquies e 26 sexies concernenti gli obblighi per i soggetti ospitanti, la qualificazione dei tirocini e la formazione professionale dei tirocinanti, l'indennità di partecipazione, il monitoraggio e la vigilanza, le sanzioni amministrative. Infine dopo l'articolo 26 sexies viene inserito l'articolo 26 septies che stabilisce che per tutto quanto non previsto dagli articoli 5 e 9 della legge regionale n. 12 del 2003, valgono le previsioni di cui all’articolo 1, commi 34, 35 e 36 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), nonché quelle contenute nelle Linee guida in materia di tirocini, adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 34 della legge n. 92 del 2012.”