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Con il presente atto la Regione promulga le disposizioni relative al diritto allo studio con lo scopo di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano la parità di accesso all’istruzione superiore per consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi e in particolare: a) promuovere la cittadinanza, l’integrazione e la socializzazione tra gli studenti; b) affermare un welfare studentesco efficiente; c) assicurare l’uniformità delle prestazioni in tutti gli Atenei della regione, nel rispetto delle specificità territoriali; d) potenziare il livello regionale di vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi; e) favorire la cooperazione e la solidarietà tra le diverse istituzioni interessate e le autonomie locali nel garantire servizi di prossimità, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e delle specifiche realtà educative; f) agevolare l’interazione tra l’offerta formativa e il mercato del lavoro, nonché la coesione tra gli interventi per il diritto allo studio e i programmi europei relativi a istruzione, formazione e lavoro; g) valorizzare l’autonomia delle istituzioni interessate a sostegno dell’attrattività e competitività del sistema marchigiano, anche a livello internazionale, e della gestione funzionale delle singole realtà ed esigenze, perseguendo altresì l’integrazione tra i diversi percorsi di formazione superiore nel pieno riconoscimento della centralità di ciascun istituto; h) adottare strategie di sviluppo economico orientate all’internazionalizzazione, che è obiettivo prioritario della Regione e momento strategico delle attività della stessa, in sinergia con le istituzioni interessate.