Umbria - Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30

Regione: 
Umbria
Ente: 
Presidente della Giunta Regionale
Fonte: 
Supplementi Ordinari
Numero Fonte: 
1
Data Fonte: 
04/01/2006
Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
Thesaurus: 
Istruzione
Abstract: 

Con il presente atto la Regione, in armonia con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sostiene i diritti dell'infanzia, riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Specifica, inoltre, che il sistema dei servizi per la prima infanzia è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale. Il sistema favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficoltà sociale e culturale.
La presente legge in particolare: detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione, la sperimentazione e il controllo del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia di natura pubblica che privata; promuove l'organizzazione e la qualificazione del sistema di servizi per la prima infanzia al fine di sostenere il loro percorso di crescita psicofisica, affettiva e di convivenza, attraverso l'incremento di relazioni significative in un ambiente di socialità e di gioco; opera per sostenere sia la funzione educativa della famiglia che l'armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della stessa.

Documento: 

Con il presente atto la Regione, in armonia con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, sostiene i diritti dell'infanzia, riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Specifica, inoltre, che il sistema dei servizi per la prima infanzia è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale. Il sistema favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficoltà sociale e culturale.
La presente legge in particolare: detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione, la sperimentazione e il controllo del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia di natura pubblica che privata; promuove l'organizzazione e la qualificazione del sistema di servizi per la prima infanzia al fine di sostenere il loro percorso di crescita psicofisica, affettiva e di convivenza, attraverso l'incremento di relazioni significative in un ambiente di socialità e di gioco; opera per sostenere sia la funzione educativa della famiglia che l'armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della stessa.

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