Tu sei qui
Con il seguente provvedimento la Regione istituisce presso il Consiglio Regionale, il Garante regionale per la tutela delle persone con disabilità, denominato Garante, al fine di promuovere la piena tutela dei diritti e degli interessi delle persone con disabilità nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge la propria attività con imparzialità, autonomia e indipendenza. Il Garante opera a favore delle persone con disabilità, residenti o domiciliate nel territorio regionale, la cui condizione sia accertata ai sensi della Legge 104/1992. Il Garante svolge determinate funzioni elencate nel provvedimento, tra cui vigilare sulle persone con disabilità, promuovendo la sensibilizzazzione del rispetto della dignità umana. Nel testo del provvedimento sono inoltre modificate le leggi regionali 6 dicembre 2010, n. 18, la legge regionale 30 marzo 2009, n. 6, e la legge regionale 6 dicembre 2018, n. 22. Si rimanda al testo per ulteriori delucidazioni.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 1.31 MB |



