Lombardia - Ordinanza Presidente Giunta Regionale 21 maggio 2021, n. 765

Regione: 
Lombardia
Ente: 
Il Presidente della Giunta Regionale
Fonte: 
B.U.R.
Numero Fonte: 
20
Data Fonte: 
21/05/2021
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
Thesaurus: 
Disposizioni
Covid-19
Abstract: 

Il Presidente della Giunta Regionale della Lombardia ordina ulteriori misure per la gestione dell'emergenza da Covid-19. Pertanto a decorrere dal 22 maggio 2021, in relazione al periodo in cui si applicano alla Regione le misure di cui alla zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nelle stazioni sciistiche, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee guida adottate, contenute nell'allegato A della presente Ordinanza. Il presente provvedimento definisce il numero massimo di presenze giornaliere nei comprensori sciistici, e nelle stazioni sciistiche non ricomprese in un comprensorio sciistico; definisce il numero massimo di presenze giornaliere negli impianti di risalita all'interno di stazioni, aree e comprensori per il turismo estivo. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato dalla normativa vigente. La presente Ordinanza è trasmessa agli Organi competenti.

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