Lombardia - Ordinanza Presidente Giunta Regionale 4 marzo 2021, n. 714

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in relazione al territorio della Regione Lombardia. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
Thesaurus: 
Emergenza sanitaria
Istruzione
Formazione
Abstract: 

Con la presente Ordinanza, il Presidente della Giunta Regionale ordina ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in relazione al territorio della Regione Lombardia. In particolare, sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, si prescrivono, dal 5 fino al 14 marzo 2021, oltre alle misure previste dall'art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021, ulteriori misure di prevenzione. Tra queste ultime è prevista la sospensione della didattica in presenza nelle Istituzioni Scolastiche Primarie e Secondarie, di primo grado e secondo grado, nelle Istituzioni Formative Professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti Tecnici Superiori (ITS), nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), e nelle Scuole dell'Infanzia; resta fermo lo svolgimento in presenza dei Servizi Educativi per l'Infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In tutte le Scuole ed Istituzioni resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per svolgere le attività di Laboratori e per l'Inclusione degli alunni con Disabilità secondo le normative vigenti. Si applica quanto disposto dall'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021, con conseguente sospensione della frequenza delle Attività Formative e Curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica della Regione, fermo restando il proseguimento di tali attività a distanza. Inoltre, lo stesso DPCM dispone, tra le altre misure,  in ordine al lavoro agile nelle Pubbliche Amministrazioni aventi sede sul territorio; sono solo consentiti gli spostamenti per urgenza e necessità; non è consentito l'utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport all'interno di parchi e giardini pubblici, salvo per le persone disabili. Determinate Ordinanze precedenti cessano di avere effetto dal 4/5 marzo 2021 in quanto superate e assorbite dal presente provvedimento. Il mancato rispetto della presente Ordinanza è sanzionato a norma di legge. 

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