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La Regione sostiene le attività commerciali e i servizi minimi indispensabili nei Comuni facenti parte delle Unioni montane del territorio marchigiano, al fine di contrastare lo spopolamento dei centri abitati e delle frazioni e di valorizzare il capitale naturale del territorio. Ai fini dell’applicazione di questa legge si intende per “attività commerciali e i servizi minimi indispensabili” quegli esercizi commerciali e quei servizi minimi indispensabili ubicati nelle località delle zone rurali o montane fino ad un massimo di 1.500 abitanti.
Nell'articolo 6 si indica che entro sei mesi dall’entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta, ai sensi dell’articolo 50 della L.r. 9/2006, gli opportuni provvedimenti per integrare la formazione delle guide naturalistiche o ambientali escursionistiche di cui all’articolo 46 della medesima legge, così come modificato dall’articolo 5, con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di montagna e alla gestione delle emergenze.
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